Tipologia: CIRL
Data firma: 8 luglio 2015
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Regione Basilicata e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Settore idraulico agrario e idraulico forestale, Basilicata
Fonte: faicisl.it
Sommario:
Premessa |
Art. 15 Centri di raccolta ed indennità chilometrica |
Contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori addetti alla sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale
Il giorno 08/07/2015 in Potenza, presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, tra la Regione Basilicata […], e Flai Cgil Basilicata […], Fai Cisl Basilicata […], Uila Uil Basilicata […], è stato stipulato il Contratto Integrativo regionale per gli Addetti al settore idraulico agrario e idraulico forestale.
Osservatorio Regionale
L'Osservatorio Regionale è stato costituito in Basilicata in base all'art. 3 del CCNL.
Le parti s'impegnano a redigere l’apposito regolamento dell’Osservatorio entro il più breve tempo possibile
Inoltre l’Osservatorio si occuperà di risolvere eventuali contenziosi che possono insorgere sull’interpretazione autentica delle norme contrattuali ed emettere il parere entro 15 giorni.
Art. 2 Sfera di applicazione
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del CCNL, del 02/08/2006, il presente, CIRL di natura privatistica; si applica anche alla difesa dell'ambiente (guardiania e antincendio), protezione civile (calamità naturali, emergenza neve, emergenza idrica), lavori per la realizzazione di particolari progetti con finalità di recupero ambientale, progettati dalla Regione Basilicata o da altri Enti.
Art. 5 Impiegati
L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, la quale specifichi la data di inizio del rapporto, di impiego, il livello di inquadramento, il periodo di prova, la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi in base al CCNL e al CIRL. L'assunzione degli impiegati può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno previo accordo tra le parti firmatarie del presente CIRL.
Il contratto a termine viene regolato ai sensi del D.Lgs. n.368/01 e successive - modificazioni ed integrazioni.
[…]
Art. 6 Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del CCNL l’orario è di norma distribuito su 5 giorni.
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi, da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente, alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate net giorni festivi.
[…]
Eventuali momenti di flessibilità e, quindi, di modifica dell’organizzazione del lavoro e, nello specifico, dell’orario di lavoro giornaliero, saranno oggetto di confronto e di accordo tra le parti.
Art. 7 Diritti sindacali
[…]
ai rappresentanti per la sicurezza spettano 10 gg. di permessi retribuiti.
[…]
- le assemblee di cantiere di base e di centri operativi per 15 ore l'anno retribuite, con le modalità previste dall'art. 4 comma 1 del CCNL.
[…]
Art. 16 Antincendio
In riferimento all’art. 11 della L.R. 42/98 e successive, modificazioni ed in base al regolamento attuativo sono stati costituiti i nuclei di lavoratori, nell'ambito degli addetti al settore forestale, che vengono impegnati nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi.
I lavoratori vengono adeguatamente formati e dotati dell'equipaggiamento e delle attrezzature idonee a garantire l'efficacia dell'intervento e della sicurezza, avvistamento-antincendio. .
Art. 18 Pari opportunità
Le Parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione delle raccomandazioni CE e delle disposizioni legislative nazionali in toma di parità uomo-donna, attività di ricerca finalizzata alla promozione di attività positive in favore delle donne.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (testo unico D.lgs. n. 151/01 e sue successive modifiche).
Art. 19 Mensa e ricoveri
A livello di Enti delegati verrà avviato un confronto, sulla istituzione di idonei rifugi ad uso mensa e ricoveri, aventi i necessari requisiti di sicurezza ed igienicità, così come previsto all'art. 58 del CCNL.
Nella fase, di transizione si conferma quanto stabilito nel precedente Contratto integrativo regionale di settore.
Art. 20 Indennità attrezzi-Vestiario-DPI
È fatto obbligo agli Enti delegati, di fornire adeguate ed idonee attrezzature, vestiario e DPI ai lavoratori.
L'Ente fornirà gli indumenti adeguati alle attività lavorative.
Art. 26 La figura del rappresentante alla sicurezza
Il rappresentante della sicurezza deve essere individuato per ogni comune o base (in rapporto da 1/100 operai) facendo riferimento agli art. 4 e 5 del CCNL e alle norme di leggi vigenti.
Gli oneri della formazione saranno a carico della Regione Basilicata da stabilire sul Piano Triennale con apposita voce.
Art. 29 Norma di rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente CIRL, fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale vigente e dei CIRL sottoscritti precedentemente.