Tipologia: CCNL
Data firma: 19 luglio 2003
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confcommercio
Fonte: FEDERALBERGHI
Sommario:
Indice Premessa al CCNL Parte generale Titolo I - Validità e sfera di applicazione Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Titolo II - Relazioni sindacali Capo I - Diritti di informazione Livello nazionale Articolo 4 Livello territoriale Articolo 5 Livello aziendale Articolo 6 Capo II - Pari opportunità, utilizzo degli impianti, Politica attiva del lavoro Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Capo III - Secondo livello di contrattazione contrattazione integrativa Articolo 10 Premio di risultato Articolo 11 Indicatori Articolo 12 Materie della contrattazione Articolo 13 Clausole di uscita Articolo 14 Retribuzione onnicomprensiva Articolo 15 Archivio dei contratti Articolo 16 Capo IV - Enti bilaterali Premessa Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo Articolo 17 Sostegno al reddito Articolo 18 Enti bilaterali territoriali del settore turismo Articolo 19 Centri di servizio Articolo 20 Finanziamento Articolo 21 Conciliazione delle controversie Articolo 22 Capo V - Formazione Articolo 23 Formazione continua Articolo 24 Capo VI - Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato Composizione della commissione paritetica nazionale Articolo 25 Compiti della commissione paritetica nazionale Articolo 26 Commissioni paritetiche territoriali Articolo 27 Procedure per la composizione delle controversie collettive Articolo 28 Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali Articolo 29 Collegio arbitrale Articolo 30 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari Articolo 31 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Funzionamento delle commissioni paritetiche Articolo 35 Articolo 36 Capo VII - Attività sindacale Delegato aziendale Articolo 37 Dirigenti sindacali Articolo 38 Permessi sindacali Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 Diritto di affissione Articolo 42 Assemblea Articolo 43 Referendum Articolo 44 Norme generali Articolo 45 Norma transitoria Articolo 46 Contributi associativi Articolo 47 Titolo III - Classificazione del personale Articolo 48 Declaratorie Articolo 49 Articolo 50 Passaggi di qualifica Articolo 51 Mansioni promiscue Articolo 52 Titolo IV - Mercato del lavoro Premessa Capo I - Contratto di apprendistato Assunzione dell'apprendista Articolo 53 Articolo 54 Durata e qualifiche dell'apprendistato Articolo 55 Articolo 56 Periodo di prova Articolo 57 Articolo 58 Orario di lavoro Articolo 59 Articolo 60 Obblighi del datore di lavoro Articolo 61 Obblighi dell'apprendista Articolo 62 Articolo 63 Conclusione del rapporto Articolo 64 Retribuzione degli apprendisti Articolo 65 Articolo 66 Dichiarazione a verbale Capo II - Contratto di formazione e lavoro Norma transitoria Articolo 67 Capo III - Lavoro a tempo parziale Articolo 68 Articolo 69 Articolo 70 Articolo 71 Articolo 72 Capo IV - Lavoro a tempo determinato e aziende di stagione Articolo 73 Limiti quantitativi Articolo 74 Nuove attività Articolo 75 Sostituzione e affiancamento Articolo 76 Stagionalità Articolo 77 Intensificazioni dell'attività' lavorativa in determinati periodi dell'anno Articolo 78 Cause di forza maggiore Articolo 79 Monitoraggio Articolo 80 Diritto di precedenza Articolo 81 Informazioni Articolo 82 Formazione Articolo 83 Capo V - Lavoro temporaneo Articolo 84 Articolo 85 Articolo 86 Capo VI - Lavoro extra e di surroga Articolo 87 Capo VII - Lavoratori studenti Articolo 88 Capo VIII - Contratto di inserimento Articolo 89 Capo IX - Lavoro ripartito Articolo 90 Capo X - Quote di riserva Articolo 91 Titolo V - Rapporto di lavoro Capo I - Instaurazione del rapporto Assunzione Articolo 92 Capo II - Periodo di prova Articolo 93 Articolo 94 Capo III - Donne e minori Articolo 95 Articolo 96 Capo IV - Orario di lavoro Orario normale settimanale Articolo 97 Durata massima dell'orario di lavoro Articolo 98 Riposo giornaliero Articolo 99 Riduzione dell'orario Articolo 100 Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero Articolo 101 Distribuzione dell'orario settimanale Articolo 102 Articolo 103 Flessibilità Articolo 104 Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo Articolo 105 Orario di lavoro dei minori Articolo 106 Recuperi Articolo 107 Intervallo per la consumazione dei pasti Articolo 108 Lavoro notturno Articolo 109 Lavoratori notturni Articolo 110 Lavoro straordinario Articolo 111 Articolo 112 Articolo 113 Articolo 114 Capo V - Riposo settimanale Articolo 115 Lavoro domenicale Articolo 116 Capo VI - Festività Articolo 117 Articolo 118 Capo VII - Ferie Articolo 119 Articolo 120 Articolo 121 Articolo 122 Capo VIII - Permessi e congedi Congedo per matrimonio Articolo 123 Congedo per motivi familiari Articolo 124 Permessi per elezioni Articolo 125 Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio Articolo 126 Capo IX - Norme di comportamento Doveri del lavoratore Articolo 127 Sanzioni disciplinari Articolo 128 Assenze non giustificate Articolo 129 Divieto di accettazione delle mance Articolo 130 Consegne e rotture Articolo 131 Articolo 132 Articolo 133 Corredo - Abiti di servizio Articolo 134 Capo X - Norme specifiche per l'area quadri disposizioni generali Articolo 135 Assistenza sanitaria integrativa Articolo 136 Indennità di funzione Articolo 137 Formazione ed aggiornamento Articolo 138 Responsabilità civile Articolo 139 Titolo VI - Trattamento economico Capo I - Elementi della retribuzione Articolo 140 Articolo 141 Determinazione della retribuzione giornaliera Articolo 142 Determinazione della retribuzione oraria Articolo 143 Capo II - Paga base nazionale Articolo 144 Una tantum Articolo 145 Capo III - Contingenza Articolo 146 Lavoratori minorenni - Norma transitoria Articolo 147 Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga Articolo 148 Capo IV - Corresponsione della retribuzione Articolo 149 Capo V - Assorbimenti Articolo 150 Capo VI - Scatti di anzianità Articolo 151 Articolo 152 Capo VII - Mensilità supplementari tredicesima mensilità Articolo 153 Quattordicesima mensilità Articolo 154 Capo VIII - Previdenza complementare Articolo 155 Capo IX - Assistenza sanitaria integrativa Articolo 156 Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro Capo I - Malattia Articolo 157 Articolo 158 Articolo 159 Articolo 160 Articolo 161 Capo II - Infortunio Articolo 162 Articolo 163 Anticipazione indennità Inail Articolo 164 Capo III - Conservazione del posto Articolo 165 Articolo 166 Articolo 167 Lavoratori affetti da tubercolosi Articolo 168 Capo IV - Gravidanza e puerperio Articolo 169 Articolo 170 Articolo 171 Articolo 172 Articolo 173 Capo V - Chiamata alle armi Servizio militare di leva Articolo 174 Richiamo alle armi Articolo 175 Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro Capo I - Recesso Articolo 176 Capo II - Preavviso Articolo 177 Indennità sostitutiva del preavviso Articolo 178 Capo III - Dimissioni Articolo 179 Articolo 180 Giusta causa Articolo 181 Matrimonio Articolo 182 Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo Articolo 183 Articolo 184 Licenziamento discriminatorio Articolo 185 Matrimonio Articolo 186 Capo V - Trattamento di fine rapporto Articolo 187 Articolo 188 Articolo 189 Capo VI - Restituzione documenti di lavoro Articolo 190 Titolo IX - Vigenza contrattuale Decorrenza e durata Articolo 191 Procedure per il rinnovo del CCNL Articolo 192 Indennità di vacanza contrattuale - Norma transitoria Articolo 193 Parte speciale Titolo X - Aziende alberghiere Capo I - Classificazione del personale Articolo 194 Capo II - Classifica esercizi alberghieri Articolo 195 Capo III - Apprendistato Articolo 196 Articolo 197 Capo IV - Stagiaires Articolo 198 Capo V - Contratti a termine e aziende di stagione Articolo 199 Articolo 200 Articolo 201 Articolo 202 Articolo 203 Articolo 204 Articolo 205 Articolo 206 Articolo 207 Articolo 208 Articolo 209 Articolo 210 Articolo 211 Articolo 212 Capo VI - Orario di lavoro Distribuzione orario settimanale Articolo 213 Ripartizione orario di lavoro giornaliero Articolo 214 Lavoro notturno Articolo 215 Articolo 216 Lavoratori notturni Articolo 217 Lavoro straordinario Articolo 218 |
Capo VII - Festività Articolo 219 Capo VIII - Ferie Articolo 220 Capo IX - Elementi economici Paga base aziende alberghiere minori Articolo 221 Trattamenti salariali integrativi Articolo 222 Articolo 223 Calcolo dei ratei Articolo 224 Scatti di anzianità- Norme transitorie Articolo 225 Premio di anzianità Articolo 226 Capo X - Malattia Articolo 227 Articolo 228 Capo XI - Infortunio Articolo 229 Capo XII - Trattamento di fine rapporto Articolo 230 Capo XIII - Norme per gli ostelli Articolo 231 Capo XIV - Norme per le residenze turistico alberghiere Articolo 232 Capo XV - Norme per i centri benessere Articolo 233 Capo XVI - Norme per i porti e gli approdi turistici Classificazione del personale Articolo 234 Formazione Articolo 235 Scatti di anzianità Articolo 236 Trattamento di fine rapporto Articolo 237 Premio di anzianità Articolo 238 Disposizioni di raccordo Articolo 239 Articolo 240 Dichiarazione a verbale Capo XVII - Funzionamento delle commissioni paritetiche Articolo 241 Articolo 242 Articolo 243 Articolo 244 Articolo 245 Articolo 246 Articolo 247 Articolo 248 Articolo 249 Titolo XI - Complessi turistico - Ricettivi dell'aria aperta Capo I - Classificazione del personale Articolo 250 Capo II - Apprendistato Articolo 251 Articolo 252 Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione Articolo 253 Articolo 254 Articolo 255 Articolo 256 Articolo 257 Articolo 258 Articolo 259 Articolo 260 Articolo 261 Articolo 262 Articolo 263 Articolo 264 Articolo 265 Articolo 266 Articolo 267 Capo IV - Orario di lavoro distribuzione orario settimanale Articolo 268 Ripartizione orario di lavoro giornaliero Articolo 269 Lavoro notturno Articolo 270 Articolo 271 Lavoratori notturni Articolo 272 Lavoro straordinario Articolo 273 Capo V - Festività Articolo 274 Capo VI - Ferie Articolo 275 Capo VII - Elementi economici paga base aziende minori Articolo 276 Trattamenti salariali integrativi Articolo 277 Articolo 278 Scatti di anzianità - Norma transitoria Articolo 279 Calcolo dei ratei Articolo 280 Capo VIII - Malattia Articolo 281 Articolo 282 Capo IX - Infortunio Articolo 283 Capo X - Trattamento di fine rapporto Articolo 284 Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche Articolo 285 Articolo 286 Articolo 287 Articolo 288 Articolo 289 Articolo 290 Articolo 291 Articolo 292 Articolo 293 Titolo XII - Pubblici esercizi Capo I - Classificazione del personale Articolo 294 Articolo 295 Capo II - Apprendistato Articolo 296 Articolo 297 Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione Articolo 298 Articolo 299 Articolo 300 Articolo 301 Articolo 302 Articolo 303 Articolo 304 Articolo 305 Capo IV - Orario di lavoro Distribuzione orario settimanale Articolo 306 Ripartizione orario di lavoro giornaliero Articolo 307 Lavoro notturno Articolo 308 Lavoratori notturni Articolo 309 Lavoro straordinario Articolo 310 Festività Articolo 311 Articolo 312 Ferie Articolo 313 Permessi e congedi Articolo 314 Capo V - Trattamenti salariali integrativi Articolo 315 Capo VI - Paga base pubblici esercizi di terza e quarta categoria Articolo 316 Capo VII - Trattamento economico dei percentualisti Indennità di contingenza Articolo 317 Percentuale di servizio Articolo 318 Articolo 319 Articolo 320 Articolo 321 Articolo 322 Articolo 323 Articolo 324 Articolo 325 Articolo 326 Articolo 327 Articolo 328 Articolo 329 Mensilità supplementari Articolo 330 Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti Articolo 331 Articolo 332. Capo VIII - Scatti di anzianità norma transitoria Articolo 333 Capo IX - Malattia ed infortunio Malattia Articolo 334 Infortunio Articolo 335 Capo X - Pulizia dei locali Articolo 336 Capo XI - Trattamento di fine rapporto Articolo 337 Capo XII - Norme per i locali notturni Articolo 338 Articolo 339 Articolo 340 Articolo 341 Articolo 342 Capo XIII - Norme per ristoranti e buffets di stazione Articolo 343 Articolo 344 Capo XIV - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali) Protocollo appalti Articolo 345 Cambi di gestione Articolo 346 Articolo 347 Articolo 348 Articolo 349 Articolo 350 Articolo 351 Articolo 352 Articolo 353 Articolo 354 Trattamenti salariali integrativi Articolo 355 Scatti di anzianità - Norma transitoria Articolo 356 Indennità supplementare Articolo 357 Clausola di inscindibilità Articolo 358 Indennità speciale Articolo 359 Orario di lavoro Articolo 360 Sciopero nelle mense ospedaliere Articolo 361 Confronto settoriale Articolo 362 Capo XV - Subentro in rapporti di concessione Articolo 363 Capo XVI - Refezione Articolo 364 Capo XVII - Funzionamento delle commissioni paritetiche Articolo 365 Articolo 366 Articolo 367 Articolo 368 Articolo 369 Articolo 370 Capo XVIII - Accordi settoriali Articolo 371 Titolo XIII Stabilimenti balneari Capo I - Classificazione del personale Articolo 372 Capo II - Contratti a termine Articolo 373 Articolo 374 Articolo 375 Articolo 376 Articolo 377 Articolo 378 Articolo 379 Capo III - Orario di lavoro Articolo 380 Distribuzione orario settimanale Articolo 381 Lavoro straordinario Articolo 382 Festività Articolo 383 Capo IV - Indennità di contingenza Articolo 384 Capo V - Trattamenti salariali integrativi Articolo 385 Capo VI - Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria Articolo 386 Capo VII - Scatti di anzianità - Norma transitoria Articolo 387 Capo VIII - Malattia ed infortunio Malattia Articolo 388 Infortunio Articolo 389 Capo IX - Trattamento di fine rapporto Articolo 390 Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche Articolo 391 Titolo XIV - Alberghi diurni Capo I - Classificazione del personale Articolo 392 Capo II - Apprendistato Articolo 393 Capo III - Contratto a termine Articolo 394 Articolo 395 Articolo 396 Articolo 397 Articolo 398 Articolo 399 Articolo 400 Capo IV - Orario di lavoro Distribuzione orario settimanale Articolo 401 Ripartizione orario di lavoro giornaliero Articolo 402 Lavoro notturno Articolo 403 Lavoratori notturni Articolo 404 Lavoro straordinario Articolo 405 Festività Articolo 406 Capo V - Indennità di contingenza Articolo 407 Capo VI - Trattamenti salariali integrativi Articolo 408 Capo VII - Scatti di anzianità Norma transitoria Articolo 409 Capo VIII - Malattia ed infortunio Malattia Articolo 410 Infortunio Articolo 411 Capo IX - Trattamento di fine rapporto Articolo 412 Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche Articolo 413 Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo Capo I - Classificazione del personale Articolo 414 Capo II - Apprendistato Articolo 415 Capo III - Orario di lavoro Articolo 416 Distribuzione dell'orario settimanale Articolo 417 Lavoro straordinario Articolo 418 Capo IV - Festività Articolo 419 Capo V - Ferie Articolo 420 Capo VI - Missioni e trasferimenti Articolo 421 Articolo 422 Articolo 423 Articolo 424 Articolo 425 Capo VII - Trattamenti salariali integrativi Articolo 426 Articolo 427 Paga base agenzie minori Articolo 428 Indennità di contingenza Articolo 429 Indennità di cassa Articolo 431 Scatti di anzianità Articolo 432 Norma transitoria Articolo 433 Cambi di livello Articolo 434 Anzianità convenzionale Articolo 435 Mensilità supplementari Articolo 436 Articolo 437 Capo VIII - Malattia Articolo 438 Capo IX - Infortunio Articolo 439 Sospensione dal lavoro Articolo 440 Capo X - Trattamento di fine rapporto Articolo 441 Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche Articolo 442 Articolo 443 Articolo 444 Articolo 445 Articolo 446 Articolo 447 Articolo 448 Articolo 449 Articolo 450 Allegati Allegato A - Moduli tipo contratti a termine Allegato B - Indennità di contingenza Allegato C - Lavoro straordinario Allegato D - Vitto e alloggio D/1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere D/2 - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi del 21 ottobre 1973 Allegato E - Lavoratori stagionali E/1 - Lettera Inail E/2 - Lettera Inps Allegato F - Premio di anzianità aziende alberghiere Allegato G - Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie stipulato il 27 luglio 1994 Allegato H - Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro stipulato il 18 novembre 1996 Allegato I - Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento Allegato L - Codice di condotta - Documento finalizzato a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo Una rete integrata al servizio delle imprese e dei lavoratori del turismo La rete degli enti bilaterali territoriali |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo 19 luglio 2003
Il giorno 19 del mese di luglio 2003, in Roma tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - Federalberghi [...]; la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - Fipe [...]; la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - Fiavet [...]; la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - Faita [...]; con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio; la Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - Federreti [...]; e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil [...], con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) [...]; la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl [...]; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs [...]; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] visto il protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, il CCNL Turismo del 22 gennaio 1999, il verbale di ratifica della conversione in euro degli elementi retributivi nel settore turismo del 18 dicembre 2001, l'accordo per l'esazione dei contributi posti in riscossione dal sistema degli enti bilaterali del settore turismo e per l'attivazione della relativa convenzione con l'Inps del 7 giugno 2002, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini di cui all'articolo 1, composto da quindici titoli, 450 articoli e 10 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Premessa al CCNL
[...]
Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione, attraverso la valorizzazione della realtà dei diversi mercati del lavoro a livello locale, per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza.
Per favorire l'adozione di politiche di inclusione, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Analogamente, le parti convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea, al fine di utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria in materia di turismo, ivi compreso il turismo sociale e lo sviluppo del sistema dei buoni vacanza di cui alla legge n. 135 del 2001.
Le parti concordano, inoltre, sull'esigenza di partecipare attivamente affinché lo sviluppo del dialogo sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento delle politiche settoriali e dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
Le parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali.
Per il raggiungimento di questo obiettivo le parti, a tutti i livelli, anche con riferimento alla realtà delle aziende multilocalizzate, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità tra le parti, anche nell'ottica di favorire lo sviluppo dei CAE.
In questo senso, le parti assegnano rilievo al sistema degli Enti bilaterali e dei centri di servizio, ai fini della promozione e del monitoraggio di politiche attive del mercato del lavoro.
In tale ambito, le parti convengono sull'opportunità di valorizzare il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato come strumenti utili ad affrontare la realtà del lavoro nel settore, così come definiti nel CCNL.
A fronte della concorde valutazione sulla necessità di politiche di investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore turismo, le parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonché funzionale alla individuazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali.
[...]
Le parti ribadiscono la centralità del lavoro nel processo di realizzazione e di erogazione del servizio turistico, ed in considerazione di tale interesse si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento al ruolo degli Enti bilaterali e delle fondazioni per la formazione continua.
Inoltre, le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
[...]
Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Articolo 1
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie,
tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
h) parchi a tema.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'articolo 1, punto 4, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) Porti ed approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) Rifugi alpini
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 200, n. 29 (sale bingo).
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche -esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.
Le norme dell'accordo 27 marzo 1979 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente Contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
Articolo 3
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Diritti di informazione
Livello aziendale
Articolo 6
(1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
(3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Capo II - Pari opportunità, utilizzo degli impianti,
Politica attiva del lavoro
Articolo 9
[...]
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
[...]
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l' utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
(3) Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
(4) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
[...]
Capo III - Secondo livello di contrattazione contrattazione integrativa
Articolo 10
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) I relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
[...]
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti.
I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.
Materie della contrattazione
Articolo 13
(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
(2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 75 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 97, 106 e 380);
g) intervallo per la consumazione dei pasti ( articolo 108);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 307 e 402);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 104;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 100 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 107;
o) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 105;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
[...]
t) regolamentazione nastro orario stagionali ( articolo 201);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
(3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
[...]
b) programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente contratto fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, sesto comma dell'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro, nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 21, quarto comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56;
c) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'articolo 89 volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
d) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'articolo 74 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999;
e) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
[...]
g) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'articolo 61, comma 2;
h) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti.
Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
[...]
u) contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 206, 207, 208, 256, 261, 262 e 300);
v) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 8 dell'articolo 55;
w) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in cicli stagionali;
[...]
z) funzionamento Commissioni paritetiche (articoli 246, 290 e 447);
aa) costituzione dei Centri di servizio di cui all'articolo 20.
(4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:
a) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
[...]
c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
d) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
[...]
(5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell'unità produttiva:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
c) intervallo per la consumazione dei pasti ( articolo 108);
d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articolo 307);
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 104;
i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 100 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 107;
l) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 105;
m) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
[...]
o) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
Capo IV - Enti bilaterali
Premessa
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del Turismo.
Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Articolo 17
(1) Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
(2) L'EBNT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBNT attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
(3) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Enti bilaterali territoriali del settore turismo
Articolo 19
(1) L'Ente Bilaterale del settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
A tal fine, l'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[...]
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e con la rete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(4) L'EBT istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Dichiarazioni a verbale
La partecipazione di Federreti nell'ambito della rappresentanza di parte imprenditoriale per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell'Ente Bilaterale territoriale è regolata da accordi diretti tra la Fipe e Federreti.
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 gli enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6 ottobre 1994.
È istituita una commissione paritetica incaricata di esaminare le problematiche concernenti la bilateralità e di proporre alle parti le relative soluzioni entro il 31 dicembre 2003. In tale ambito, sarà elaborata una proposta di nuovo statuto tipo degli enti bilaterali del turismo e di regolamento per il funzionamento del sostegno al reddito.
Centri di servizio
Articolo 20
(1) L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 80 e 87;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'articolo 74 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(3) Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio.
(4) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 17 e 19 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 17 e 19 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all'articolo 19 del presente Contratto;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale.
Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla Fiavet nazionale.
Conciliazione delle controversie
Articolo 22
(1) Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'articolo 25 del presente CCNL.
Capo V - Formazione
Articolo 23
(1) L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
[...]
(6) Il sistema degli enti bilaterali del Turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.
(7) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
(8) In conseguenza di ciò, le Parti hanno:
- sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
- consolidato la rete degli Enti Bilaterali e dei centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.
(9) Le Parti, vista l'attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli enti bilaterali del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.
(10) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
(11) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
Formazione continua
Le parti, considerato che ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
[...]
Articolo 24
(1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (Forte).
(2) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Capo VI - Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
Composizione della commissione paritetica nazionale
Articolo 25
(1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della Filcams, quattro della Fisascat, quattro della Uiltucs, e da tre rappresentanti della Federalberghi, da tre della Fipe, da tre della Fiavet e da tre della Faita. Per gli aspetti di carattere generale e per quelli di specifica competenza, la Commissione sarà integrata con un rappresentante di Federreti.
(2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
(3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
Compiti della commissione paritetica nazionale
Articolo 26
(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
(3) L'Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
(4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
(5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate.
(6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
(7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.
Commissioni paritetiche territoriali
Articolo 27
(1) Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
(2) Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
(3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto.
Procedure per la composizione delle controversie collettive
Articolo 28
(1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
(2) Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.
(3) Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione - si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.
(4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
(5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
(6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale della Filcams, della Fisascat, dell'Uiltucs e da tanti rappresentanti dell'Associazione locale imprenditoriale aderente alla Federalberghi o alla Fipe o alla Fiavet o alla Faita quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
(7) La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della parti rappresentate.
(8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell'oggetto di controversia.
(9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo.
Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
(10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
(11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione Paritetica Nazionale.
(12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
(13) La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui al successivo articolo 29.
In tali contesti si terrà periodicamente una valutazione dell'andamento delle attività di conciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte per il miglior funzionamento dell'attività conciliativa.
Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 35
(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche, si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale.
Capo VII - Attività sindacale
Delegato aziendale
Articolo 37
(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Diritto di affissione
Articolo 42
(1) È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[...]
Assemblea
Articolo 43
(1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
[...]
(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
[...]
(6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità.
Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
Norme generali
Articolo 45
(1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato G)
Dichiarazione a verbale
Le parti costituiranno una Commissione Paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell'Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
Titolo III - Classificazione del personale
Articolo 49
(1) Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione Europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza relativa alla parte normativa. Tale Commissione elaborerà, conseguentemente, anche indirizzi per la definizione dei contenuti delle attività formative destinate agli apprendisti.
Titolo IV - Mercato del lavoro
Premessa
Capo I - Contratto di apprendistato
Le parti, esaminata la evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
Assunzione dell'apprendista
Articolo 53
(1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento del Consiglio n. 2081 del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.
(2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
Articolo 54
(1) L'aspirante apprendista deve essere in possesso:
[...]
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
[...]
Orario di lavoro
Articolo 59
(1) Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 25 del 1955, è vietato adibire al lavoro gli apprendisti minorenni fra le ore ventidue e le ore sei.
(2) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Articolo 60
(1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.
titolo di studio | ore di formazione |
scuola dell'obbligo attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore diploma universitario e diploma di laurea |
120 |
(2) La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
(3) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[...]
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 61
(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[...]
(2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Obblighi dell'apprendista
Articolo 62
(1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
(2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Retribuzione degli apprendisti
Articolo 66
(1) Per quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, valgono le disposizioni del presente contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione e lavoro ed i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge n. 196 del 1997 e dell'articolo 45, comma 1, lettera b) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni.
Capo II - Contratto di formazione e lavoro
Norma transitoria
Articolo 67
(1) La disciplina del contratto di formazione e lavoro prevista dal CCNL Turismo 22 gennaio 1999 esplica i propri effetti nei casi previsti dalla legge e dagli accordi interconfederali.
Capo IV - Lavoro a tempo determinato e aziende di stagione
Limiti quantitativi
Articolo 74
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:
[...]
- supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
[...]
Intensificazioni dell'attività' lavorativa in determinati periodi dell'anno
Articolo 78
[...]
(2) Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'articolo 80, sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.
Monitoraggio
Articolo 80
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
(4) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Capo V - Lavoro temporaneo
Articolo 85
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra alla fornitura di lavoro temporaneo comunica alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
Articolo 86
(1) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
Capo VI - Lavoro extra e di surroga
Articolo 87
(1) Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:
- banquetting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
(2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.
(3) Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal testo unico 20 giugno 1965, n. 1124.
[...]
Capo IX - Lavoro ripartito
Articolo 90
[...]
(6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo I - Instaurazione del rapporto
Assunzione
Articolo 92
[...]
(2) Il lavoratore è tenuto a consegnare all'azienda i documenti dalla stessa richiesti, quali ad esempio un documento di identità e il codice fiscale, il libretto di idoneità sanitaria, le certificazioni dei titoli di studio posseduti, delle competenze acquisite, delle esperienze professionali maturate.
[...]
Capo III - Donne e minori
Articolo 95
(1) Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Articolo 96
(1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 345 del 1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
(2) Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Articolo 97
(1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
(2) I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
(3) Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692 in relazione all'articolo 3 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e cioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Durata massima dell'orario di lavoro
Articolo 98
(1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
(2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
Riposo giornaliero
Articolo 99
(1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Articolo 101
(1) La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Distribuzione dell'orario settimanale
Articolo 102
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Flessibilità
Articolo 104
(1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 97 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
(2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 97 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 97 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
(3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 97 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei settimane consecutive.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
(5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a dodici e ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 100 è elevato a 116 ore.
(6) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
(7) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Articolo 105
(1) Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
(2) Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
(3) Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
(4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'articolo 97, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
(5) In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
(6) Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
(7) Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.
(8) Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 100 è elevato a 128 ore.
(9) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di incontrarsi entro marzo 2004 al fine di verificare il rapporto tra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente contratto.
Orario di lavoro dei minori
Articolo 106
(1) L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
(2) I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
(3) L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
(4) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni di cui all'articolo 103.
Recuperi
Articolo 107
(1) E ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 108
(1) È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.
Lavoro notturno
Articolo 109
(1) Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Lavoratori notturni
Articolo 110
(1) A decorrere dal 1° luglio 2001, esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, il periodo notturno, è quello specificato per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto agli articoli 217, 272, 309, 404.
(2) L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
(3) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
(4) Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli articoli 104 e 105 del presente contratto.
(5) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
(6) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al decreto legislativo n. 532 del 1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
(7) Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'articolo 29 del presente Contratto.
(8) I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
(9) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 532 del 1999.
Lavoro straordinario
Articolo 111
(1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 97 e 104 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
(2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali e nel limite di due ore giornaliere. Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, tale limite è fissato in tre ore giornaliere.
(3) I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
(4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Articolo 112
(1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
(2) La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo.
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
(3) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma la aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
Articolo 114
(1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'articolo 113, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
(2) I congedi di conguaglio di cui all'articolo 104 nonché i permessi non goduti di cui all'articolo 100 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
(3) Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
(4) È comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
(5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita un'apposita Commissione Paritetica.
[...]
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente capo nello spirito informatore della stessa. Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.
Capo V - Riposo settimanale
Articolo 115
(1) Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
(2) Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
Capo VII - Ferie
Articolo 121
[...]
(2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
[...]
(7) Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
[...]
Capo IX - Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Articolo 127
(1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[...]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[...]
f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;
h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
[...]
Sanzioni disciplinari
Articolo 128
(1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
[...]
(7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) [...] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
(8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
(9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[...]
Corredo - Abiti di servizio
Articolo 134
[...]
(3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina. office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[...]
(5) Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
Capo X - Norme specifiche per l'area quadri disposizioni generali
Articolo 135
(1) Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
(2) Le parti concordano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia
Articolo 158
[...]
(7) Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
(8) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Capo II - Infortunio
Articolo 162
(1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
(2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]
Capo III - Conservazione del posto
Articolo 167
(1) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
(2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
(3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.
Lavoratori affetti da tubercolosi
Articolo 168
(1) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
(2) Ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
(3) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86.
[...]
Capo IV - Gravidanza e puerperio
Articolo 169
(1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[...]
Articolo 172
(1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
(2) Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[...]
(5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli articoli 106 e 108 del presente Contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[...]
Articolo 173
[...]
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Articolo 183
(1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a)"giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ( articolo 2119 del Codice Civile).
b)"giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
[...]
(5) In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'articolo 128;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[...]
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[...]
l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.
Parte speciale
Titolo X - Aziende alberghiere
Capo IV - Stagiaires
Articolo 198
(1) Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.
Capo V - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 199
(1) La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall'articolo 70 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.
(2) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'articolo 1 del presente Contratto che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.
Articolo 201
(1) Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
(2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
Articolo 208
(1) Analogo trattamento di cui agli articoli 206 e 207 competerà al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari.
Capo VI - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 213
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 214
(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
Lavoro notturno
Articolo 216
(1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.
Lavoro straordinario
Articolo 218
[...]
(6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.
Capo XV - Norme per i centri benessere
Articolo 233
(1) Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica per l'esame delle problematiche concernenti i Centri benessere, al fine di favorire l'adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di beauty farm, fitness, wellness, health through water e similari in seno alle aziende alberghiere.
Capo XVI - Norme per i porti e gli approdi turistici
Formazione
Articolo 235
(1) Le parti assegnano alla formazione professionale una funzione strategica orientata a favorire una maggiore e migliore qualificazione tecnico professionale dei lavoratori e, per tal via, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficienza e di qualità del servizio offerto alla clientela.
(2) Per sviluppare tale funzione, le organizzazioni stipulanti promuoveranno l'organizzazione di iniziative tese a valorizzare le risorse umane mediante l'addestramento individuale e/o la partecipazione ai corsi di formazione (lingue; nuove tecnologie; informatica; sicurezza sul lavoro; ecc.) anche avvalendosi dei servizi offerti dalla rete degli enti bilaterali del turismo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad attivare una sede di confronto per l'esame delle materie che influenzano le condizioni di sviluppo del settore. Da tale confronto potrà scaturire l'adozione di orientamenti condivisi da sottoporre all'esame delle istituzioni, nonché la proposta di attivare tavoli di concertazione, ai vari livelli.
Dichiarazione a verbale
Le parti, preso atto delle problematiche indotte dall'applicazione ai porti turistici del decreto del Ministero della Marina Mercantile 2 febbraio 1982, si impegnano ad incontrarsi per esaminare la materia e formulare una proposta di soluzione volta a salvaguardare le professionalità esistenti, tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.
Capo XVII - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 241
(1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'articolo 25 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'articolo 27 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Articolo 249
(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale "Covelco - Alberghi" mentre la Commissione Nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato Nazionale Covelco del settore alberghiero.
Titolo XI - Complessi turistico - Ricettivi dell'aria aperta
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 253
(1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'articolo 70 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.
Articolo 254
(1) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'articolo 1 del presente Contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.
Articolo 256
(1) Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
(2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
Capo IV - Orario di lavoro distribuzione orario settimanale
Articolo 268
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) La norma di cui al secondo comma dell'articolo 104 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 269
(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di migliore favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
Lavoro notturno
Articolo 271
(1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 285
(1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'articolo 25 e della Commissioni Paritetiche territoriali di cui all'articolo 27 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Articolo 286
(1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'articolo 285 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni Provinciali, di cui all'Accordo Nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7 novembre 1972, che forma parte integrante del presente Contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
(2) Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Articolo 293
(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale "Covelco - campeggi" mentre la commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni di Comitato Nazionale Covelco del settore campeggi.
Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Articolo 298
(1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'articolo 70 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 306
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 307
(1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Capo X - Pulizia dei locali
Articolo 336
(1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
(2) Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
Capo XII - Norme per i locali notturni
Articolo 341
(1) Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
Articolo 342
(1) Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente Contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi Integrativi provinciali.
Capo XIII - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Articolo 343
(1) Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
[...]
Capo XIV - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Protocollo appalti
(1) L'Angem, la Fipe e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori, premesso che il mercato della ristorazione collettiva è sempre più caratterizzato da una attività che si svolge attraverso il sistema degli appalti pubblici regolamentato da normative che stabiliscono una serie di procedure finalizzate a garantire la giusta trasparenza; che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi; che in attuazione degli impegni previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993, occorre favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore al fine di garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e agli oneri previdenziali; che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che aggiungendosi a quelli esistenti favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di definire entro il 30 settembre 2001 schemi di capitolato di appalto e vademecum delle procedure da seguire che contengano criteri uniformi a garanzia della qualità, della trasparenza della professionalità e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
(2) Tali capitolati dovranno prevedere i seguenti punti essenziali:
- indicazione espressa dell'obbligo di rispettare i contratti collettivi di categoria e le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- richiesta di adozione per la gara di appalto della formula dell'appalto concorso, per gare particolarmente complesse oppure della formula "licitazione privata al prezzo più economicamente vantaggioso" prevedendo criteri base e punteggi chiari e precisi, attribuendo valore preminente alla qualità. Nel caso il concorrente non abbia raggiunto la percentuale minima riservata alla qualità, sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione e l'offerta economica non sarà valutata;
- esclusione da parte degli enti appaltanti del ricorso alla gara a "licitazione privata al prezzo più basso", salvo definire tutti i criteri di gestione (qualità-menù-tabelle dietetiche-monte ore) da comunicare in precedenza a tutti i soggetti partecipanti alla gara;
- richiedere presso le Organizzazioni Nazionali di rappresentanza ( Anci, Regione ecc.) la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento al fine di verificare la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
- previsione per l'ente appaltante della possibilità di recedere dal contratto di appalto per la mancata osservanza da parte della azienda aggiudicataria delle clausole contenute nel capitolato;
- durata dell'appalto non inferiore a tre anni;
- obbligo a costituire una commissione di controllo mensa tra rappresentanti degli utenti, committente e fornitore;
- ecc
(3) Le parti si impegnano inoltre a richiedere:
1. l'emanazione da parte del ministero della sanità di una apposita normativa che dia l'abilitazione all'esercizio dell'attività, con verifiche ispettive biennali;
2. l'emanazione da parte del Ministero del lavoro di una apposita circolare sul costo della manodopera, utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
3. l'emanazione da parte della presidenza del consiglio dei ministri di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dalla legge n. 156 del 1990, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
(4) Le parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilità di avvalersi del sistema degli enti bilaterali, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del settore.
Capo XVI - Refezione
Articolo 364
(1) Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
(2) La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
Capo XVII - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 365
(1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'articolo 25 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all'articolo 27 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.
Capo XVIII - Accordi settoriali
Articolo 371
(1) Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in più regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente Contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di applicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.
Titolo XIII Stabilimenti balneari
Capo II - Contratti a termine
Articolo 373
(1) La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall'articolo 70 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.
Capo III - Orario di lavoro
Articolo 380
(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 97 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
(2) Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.
Distribuzione orario settimanale
Articolo 381
(1) La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in sei giornate.
Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche
Articolo 391
(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 367, 368, 369, 370.
Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo III - Contratto a termine
Articolo 394
(1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'articolo 70 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Articolo 401
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Articolo 402
(1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Lavoro notturno
Articolo 403
(1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento fatte salve le condizioni di miglior favore.
Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche
Articolo 413
(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 367, 368, 369, 370.
Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo III - Orario di lavoro
Articolo 416
(1) A decorrere dal 1° luglio 1974, in deroga a quanto previsto dall'articolo 97, la durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
- custodi
- guardiani diurni e notturni
- portieri
- telefonisti
- uscieri ed inservienti
- addetti ai transfert
- autisti
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.
Distribuzione dell'orario settimanale
Articolo 417
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.
(2) La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
(3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
(4) Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
(5) I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
(6) Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro.
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Articolo 442
(1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'articolo 25 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all'articolo 27 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Articolo 450
(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale "Covelco - Imprese di Viaggi e Turismo" mentre la Commissione Nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato Nazionale Covelco del settore Imprese di Viaggi e Turismo.