DIRETTIVA 2012/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2012
che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
(Testo rilevante ai fini del SEE)

G.U.C.E. 14 dicembre 2012 L343

 

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate dalla convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»), entrata in vigore nel 1984 e modificata in misura rilevante nel 1995.
(2) La convenzione STCW è stata integrata nel diritto dell’Unione per la prima volta con la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (3). Le norme dell’Unione sulla formazione e la certificazione della gente di mare sono state in seguito adattate alle successive modifiche della convenzione STCW ed è stato istituito un meccanismo comune dell’Unione per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare nei paesi terzi. Tali norme, a seguito di una rifusione, sono contenute nella direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(3) Una conferenza tra le parti della convenzione STCW, tenutasi nel 2010 a Manila, ha introdotto importanti modifiche alla convenzione STCW («emendamenti di Manila»), segnatamente per quanto riguarda la prevenzione delle frodi sui certificati, il settore delle norme mediche, la formazione sulla protezione (security), anche per quanto riguarda la pirateria e le rapine a mano armata, e in relazione alla formazione sugli aspetti tecnologici. Gli emendamenti di Manila hanno inoltre introdotto alcuni requisiti per i marittimi abilitati e stabilito nuove figure professionali, come ad esempio gli ufficiali elettrotecnici.
(4) Tutti gli Stati membri sono parti della convenzione STCW e nessuno di essi ha mosso obiezioni contro gli emendamenti di Manila mediante la procedura prevista a tal fine. Gli Stati membri dovrebbero quindi allineare le proprie norme nazionali agli emendamenti di Manila. È inoltre necessario evitare conflitti tra gli impegni a livello internazionale degli Stati membri e i loro impegni nell’ambito dell’Unione. Inoltre, considerato il carattere mondiale della navigazione marittima, le norme dell’Unione in materia di formazione e certificazione dovrebbero essere allineate alle norme internazionali. È necessario pertanto modificare alcune disposizioni della direttiva 2008/106/CE per riflettere gli emendamenti di Manila.
(5) Una migliore formazione per la gente di mare dovrebbe comprendere un’adeguata formazione a livello teorico e pratico al fine di garantire che la gente di mare sia qualificata per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi e emergenze.
(6) Norme di qualità e sistemi di norme di qualità dovrebbero essere sviluppati e attuati tenendo conto, ove pertinente, della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (5), e delle misure connesse adottate dagli Stati membri.
(7) Le parti sociali europee hanno concordato ore di riposo minimo applicabili alla gente di mare e la direttiva 1999/63/CE (6) è stata adottata ai fini dell’attuazione di quanto concordato. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità di autorizzare deroghe alle ore di riposo minimo previste per la gente di mare. È opportuno, tuttavia, porre dei limiti alla possibilità di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e l’ambito di applicazione. Gli emendamenti di Manila miravano, inter alia, a fissare limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento nell’ottica di prevenire l’affaticamento. Gli emendamenti di Manila dovrebbero essere integrati nella direttiva 2008/106/CE in modo tale da garantire la coerenza con la direttiva 1999/63/CE come modificata dalla direttiva 2009/13/CE (7).
(8) Riconoscendo ulteriormente l’importanza della definizione di requisiti minimi relativi alle condizioni di vita e di lavoro di tutta la gente di mare, la direttiva 2009/13/CE entrerà in vigore, come ivi specificato, al momento dell’entrata in vigore della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
(9) La direttiva 2008/106/CE contiene inoltre un meccanismo per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare dei paesi terzi. Il riconoscimento è concesso dalla Commissione conformemente a una procedura a norma della quale la Commissione è assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L’esperienza acquisita nell’applicazione di tale procedura suggerisce che essa dovrebbe essere modificata, in particolare per quanto riguarda il termine per la decisione della Commissione. Considerato che il riconoscimento richiede lo svolgimento di un’ispezione, che deve essere pianificata ed eseguita da parte dell’Agenzia e, nella maggior parte dei casi, comporta importanti correzioni da apportare ai requisiti della convezione STCW da parte del paese terzo interessato, l’intera procedura non può essere conclusa in tre mesi. In base all’esperienza, un periodo di tempo più realistico in proposito sembra essere diciotto mesi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il termine per la decisione della Commissione, pur conservando la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il sistema STCW del paese terzo al fine di mantenere la flessibilità. Inoltre, le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (10), non sono applicabili per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati della gente di mare ai sensi della direttiva 2008/106/CE.
(10) Le statistiche disponibili sulla gente di mare nell’Unione sono incomplete e spesso imprecise, il che rende più difficile delineare una strategia in questo settore. Dati dettagliati sulla certificazione della gente di mare, pur non risolvendo interamente il problema, contribuirebbero chiaramente a trovare una soluzione. A norma della convenzione STCW le parti sono tenute a mantenere registri di tutti i certificati e di tutte le convalide e dei relativi rinnovi o di altre misure che li riguardano. Gli Stati membri sono obbligati a mantenere un registro dei certificati e delle convalide che sono stati rilasciati. Al fine di disporre di informazioni più complete possibili sulla situazione dell’impiego nell’Unione ed esclusivamente al fine di facilitare l’elaborazione di strategie politiche da parte degli Stati membri e della Commissione, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a trasmettere alla Commissione informazioni selezionate già contenute nei propri registri dei certificati di competenza della gente di mare. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate unicamente a fini di analisi statistica e non devono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica. Tali informazioni devono rispettare i requisiti dell’Unione in materia di protezione dei dati ed è pertanto opportuno introdurre una norma a tal fine nella direttiva 2008/106/CE.
(11) Il risultato dell’analisi di tali informazioni dovrebbe essere utilizzato per anticipare le tendenze del mercato del lavoro al fine di migliorare le possibilità per la gente di mare di pianificare la propria carriera e di approfittare delle opportunità di istruzione e formazione professionale disponibili. Tale risultato dovrebbe altresì contribuire al miglioramento dell’istruzione e della formazione professionale.
(12) Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente di mare che siano in linea con la sua evoluzione e con l’evoluzione tecnologica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo agli adattamenti dell’allegato V della direttiva 2008/106/CE. Il ricorso a tali atti delegati dovrebbe essere limitato ai casi in cui le modifiche della convenzione e del codice STCW richiedano modifiche di tale allegato. Inoltre, detti atti delegati non dovrebbero modificare le disposizioni relative all’anonimato dei dati di cui a tale allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(13) Il settore della navigazione marittima dell’Unione dispone di competenze marittime di eccellenza, che costituiscono uno dei pilastri della sua competitività. La qualità della formazione della gente di mare è importante per la competitività di questo settore e per attrarre i cittadini dell’Unione, in particolare i giovani, alle professioni marittime.
(14) Per preservare la qualità della formazione della gente di mare occorre migliorare le misure intese a prevenire le pratiche fraudolente legate ai certificati di competenza e di addestramento.
(15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/106/CE sono state attribuite alla Commissione competenze di esecuzione nel settore della formazione e dell’abilitazione della gente di mare. Per le stesse ragioni dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione anche in relazione ai dati statistici sulla gente di mare che gli Stati membri devono fornire alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11).
(16) Per l’adozione di requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici di cui all’allegato V della direttiva 2008/106/CE e per l’adozione delle decisioni di attuazione sul riconoscimento e la revoca del riconoscimento dei sistemi STCW di paesi terzi, dovrebbe essere utilizzata la procedura di esame.
(17) Gli emendamenti di Manila sono entrati in vigore il 1o gennaio 2012, mentre le disposizioni transitorie possono essere applicate fino al 1o gennaio 2017. Al fine di facilitare la transizione alle nuove norme, la presente direttiva dovrebbe prevedere disposizioni transitorie uguali a quelle previste negli emendamenti di Manila.
(18) Nella sua 89a sessione il comitato della sicurezza marittima dell’IMO ha rilevato l’esigenza di fornire chiarimenti con riguardo all’attuazione degli emendamenti di Manila, tenuto conto delle disposizioni transitorie ivi stabilite e della risoluzione 4 della conferenza delle parti della convenzione STCW che riconosce la necessità di raggiungere la piena conformità entro il 1o gennaio 2017. Tali chiarimenti sono stati forniti dalle circolari STCW.7/Circ.16 e STCW.7/Circ.17. In particolare, la STCW.7/Circ.16 stabilisce che la validità di qualsiasi certificato rinnovato non debba estendersi oltre il 1o gennaio 2017 per la gente di mare titolare di certificati rilasciati in conformità delle disposizioni della convenzione STCW applicabili anteriormente al 1o gennaio 2012 e che non abbia i requisiti previsti dagli emendamenti di Manila, e per la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1o luglio 2013.
(19) È opportuno evitare ulteriori ritardi nell’integrare nel diritto dell’Unione gli emendamenti di Manila, onde mantenere la competitività dei marittimi dell’Unione e garantire la sicurezza a bordo delle navi attraverso la formazione aggiornata.
(20) Ai fini di un’attuazione uniforme degli emendamenti di Manila all’interno dell’Unione, è opportuno che, nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri tengano conto degli indirizzi contenuti nelle circolari dell’IMO STCW.7/Circ.16 e STCW.7/Circ.17.
(21) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente l’allineamento delle attuali norme dell’Unione alle norme internazionali in materia di formazione e certificazione della gente di mare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(22) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/106/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
 

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2008/106/CE

La direttiva 2008/106/CE è così modificata:
1) l’articolo 1 è così modificato:
a) i punti 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
«18) “norme radio”, le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;
19) “nave da passeggeri”, la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata.»;
b) il punto 24 è sostituito dal seguente:
«24) “codice STCW”, il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, nella versione aggiornata;»
c) il punto 27 è soppresso;
d) il punto 28 è sostituito dal seguente:
«28) “servizio di navigazione”, il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di un’altra qualifica;»
e) sono aggiunti i punti seguenti:
«32) “radiooperatore GMDSS”, persona qualificata in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I, capo IV;
33) “codice ISPS”, il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
34) “ufficiale di protezione della nave”, la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed è designata dalla società come responsabile della protezione della nave, e in particolare dell’attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave, e come collegamento con l’agente di protezione della società e con l’agente di protezione dell’impianto portuale;
35) “compiti di protezione”, tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;
36) “certificato di competenza”, certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radiooperatori del GMDSS, in conformità dell’allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;
37) “certificato di addestramento”, certificato diverso da un certificato di competenza, rilasciato a un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
38) “prova documentale”, documentazione, diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento, utilizzata per stabilire che i pertinenti requisiti previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
39) “ufficiale elettrotecnico”, ufficiale qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
40) “marittimo abilitato di coperta”, comune qualificato in conformità dell’allegato I, capo II;
41) “marittimo abilitato di macchina”, comune qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
42) “comune elettrotecnico”, comune qualificato in conformità dell’allegato I, capo III.»;
2) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all’articolo 2 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all’articolo 1, punti 36 e 37, e/o di prove documentali quali definite all’articolo 1, punto 38.»;
3) l’articolo 4 è soppresso;
4) l’articolo 5 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri garantiscono che i certificati di competenza e i certificati di addestramento siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I certificati di competenza e i certificati di addestramento sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 3, di cui all’allegato della convenzione STCW.»;
d) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell’autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria e conformemente alle disposizioni stabilite nel presente articolo.»;
e) alla fine del paragrafo 5 è aggiunta la seguente frase:
«Le convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza e le convalide attestanti un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I sono rilasciati solo qualora siano soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente direttiva.»;
f) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Lo Stato membro che riconosce un certificato di competenza o un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW a norma della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva convalida tale certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l’autenticità e la validità dello stesso. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
7. Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:
a) possono essere emesse in quanto documenti separati;
b) sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri;
c) ricevono ciascuna un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza, alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato di competenza in questione, purché si tratti di un numero unico; e
d) decadono quando cessa la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento convalidati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW sul quale sono apposte, o quando gli stessi sono revocati, sospesi o annullati dallo Stato membro o dal paese terzo che li ha rilasciati e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.»;
g) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«11. Per il rilascio dei certificati i candidati dimostrano:
a) la propria identità;
b) di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato di competenza o per il certificato di addestramento richiesto dalle regole di cui all’allegato I;
c) di soddisfare le norme di idoneità medica, di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW;
d) di aver completato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole di cui all’allegato I per il rilascio del certificato di competenza o del certificato di addestramento richiesto; e
e) di possedere i livelli di competenza prescritti dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato di competenza.
Il presente paragrafo non si applica al riconoscimento delle convalide a norma della regola I/10 della convenzione STCW.
12. Gli Stati membri si impegnano a:
a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati di competenza e certificati di addestramento e di tutte le convalide per comandanti, ufficiali e, se del caso, comuni, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;
b) comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati di competenza e/o dei certificati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento ai sensi della regola I/10 della convenzione STCW o l’assunzione a bordo di una nave.
13. Dal 1o gennaio 2017, le informazioni che devono essere disponibili conformemente al paragrafo 12, lettera b), sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici.»;
5) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Informazioni alla Commissione
Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione, una volta l’anno, le informazioni di cui all’allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza nonché, su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati a comuni conformemente ai capi II, III e VII dell’allegato della convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente a uso degli Stati membri e della Commissione nell’ambito dell’elaborazione delle politiche strategiche.»;
6) l’articolo 7 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Lo Stato membro, per quanto riguarda le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri o di parti della convenzione STCW nei limiti della loro definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. I certificati di competenza della gente di mare rilasciati da uno Stato membro o da uno Stato parte della convenzione STCW nei limiti definiti per il viaggio costiero possono essere riconosciuti da altri Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti per il viaggio costiero, a condizione che gli Stati membri o le parti in questione stipulino un accordo che precisi i dettagli delle aree commerciali interessate e delle altre condizioni pertinenti.
3 ter. Gli Stati membri che definiscono i viaggi costieri, in conformità dei requisiti del presente articolo:
a) soddisfano i principi che disciplinano i viaggi costieri specificati alla sezione A-I/3 del codice STCW;
b) introducono i limiti dei viaggi costieri nelle convalide rilasciate ai sensi dell’articolo 5.»;
7) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano e applicano le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti i certificati e le convalide rilasciati e prevedono sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.»;
8) l’articolo 9 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, azioni, omissioni o comportamenti che mettono a rischio la protezione che possano arrecare una minaccia diretta alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino, da parte dei possessori di certificati di competenza, di certificati di addestramento o di convalide rilasciati da uno Stato membro in relazione all’adempimento delle funzioni relative ai loro certificati di competenza e ai certificati di addestramento, nonché per quanto riguarda la revoca, la sospensione e l’annullamento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.
2. Gli Stati membri adottano e applicano le opportune misure per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide rilasciati.»;
b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Sanzioni o provvedimenti disciplinari sono previsti e applicati nei casi in cui:»;
9) l’articolo 10 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo svolte da enti o organismi non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;»
ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) che qualora tali attività siano condotte da enti o organismi pubblici, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;»
iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di conoscenze, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;»
b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«d) tutte le disposizioni applicabili della convenzione e del codice STCW, incluse le modifiche, sono disciplinate dal sistema di norme di qualità. Gli Stati membri possono anche includere nel sistema le altre disposizioni applicabili della presente direttiva.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente ogni valutazione svolta ai sensi del paragrafo 2, secondo il formato specificato alla sezione A-I/7 del codice STCW, entro sei mesi dalla data della valutazione.»;
10) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Norme mediche
1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico conformemente al presente articolo e alla sezione A-I/9 del codice STCW, tenendo conto, se del caso, della sezione B-I/9 del codice STCW.
2. Ogni Stato membro garantisce che i responsabili della valutazione dell’idoneità fisica della gente di mare siano medici in attività, riconosciuti da tale Stato ai fini degli esami medici della gente di mare, conformemente alla sezione A-I/9 del codice STWC.
3. Ogni marittimo, titolare di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento rilasciato a norma delle disposizioni della convenzione STCW, che presta servizio in mare, possiede anche un certificato medico valido rilasciato conformemente al presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.
4. Ai fini del rilascio di un certificato medico i candidati:
a) hanno almeno sedici anni;
b) forniscono una prova soddisfacente della propria identità; e
c) possiedono i requisiti applicabili di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro interessato.
5. I certificati medici sono validi per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno.
6. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante un viaggio, si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW.
7. In casi urgenti uno Stato membro può permettere a un marittimo di lavorare senza un certificato medico valido. In tali casi si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW.»;
11) l’articolo 12 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. I comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza emessi fino al 1o gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza nella parte A del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza frequentino adeguati corsi per il ripasso e l’aggiornamento dell’addestramento o siano sottoposti a valutazioni.»;
d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al fine di aggiornare le conoscenze di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, protezione e tutela dell’ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera, nel rispetto dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b) e dell’articolo 18.»;
12) all’articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso;
13) l’articolo 14 è così modificato:
a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:
«f) che la gente di mare in servizio sulle sue navi abbia seguito corsi per il ripasso e l’aggiornamento dell’addestramento come previsto dalla convenzione STCW;
g) che a bordo delle sue navi si svolga sempre un’efficace comunicazione orale in conformità del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4 della convenzione SOLAS 74, nella versione modificata.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle loro navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.»;
14) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Idoneità al servizio
1. Al fine di prevenire l’affaticamento, gli Stati membri:
a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento conformemente ai paragrafi da 3 a 13; e
b) prescrivono che i turni di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere, a causa dell’affaticamento, l’efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all’inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
2. Gli Stati membri, al fine di prevenire il consumo di droga e alcol, provvedono affinché siano adottate misure adeguate conformemente alle disposizioni stabilite nel presente articolo.
3. Gli Stati membri tengono conto del pericolo costituito dall’affaticamento dei marittimi, in particolare di quelli che svolgono mansioni attinenti alla sicurezza delle operazioni della nave.
4. A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di comune facente parte di una guardia e a coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell’inquinamento e alla protezione è concesso un periodo di riposo:
a) di almeno dieci ore ogni ventiquattro ore; e
b) di settantasette ore ogni sette giorni.
5. Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e gli intervalli tra periodi di riposo consecutivi non superano quattordici ore.
6. Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali, sono condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre affaticamento.
7. Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili. Gli orari sono stabiliti in un formato standard nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese.
8. Quando un marittimo è reperibile, come nel caso in cui una sala macchine non sia presidiata, ha diritto a un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate di lavoro.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi siano tenute in un formato standard, nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese, per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità con il presente articolo. I marittimi ricevono una copia delle registrazioni che li riguardano, che è firmata dal comandante, o da una persona autorizzata dal comandante, e dai marittimi.
10. Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 3 a 9, il comandante di una nave ha diritto di esigere da un marittimo lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l’immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficoltà in mare. Di conseguenza, il comandante può sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere da un marittimo che effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalità. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni di normalità, il comandante provvede affinché tutti i marittimi che hanno prestato la loro opera durante il periodo di riposo ottengano un periodo di riposo adeguato.
11. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e in linea con la direttiva 1999/63/CE, gli Stati membri possono prevedere, mediante normative, regolamentazioni o procedure nazionali, che l’autorità competente autorizzi o registri contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera b) e al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei paragrafi 12 e 13 del presente articolo. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell’affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo.
12. Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.
13. Nell’ambito di eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui al paragrafo 11, le ore di riposo minimo nell’arco di ventiquattro ore previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un’ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.
14. Gli Stati membri stabiliscono, al fine di prevenire l’abuso di alcol, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 % o a 0,25 mg/l di alcol nell’alito o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell’ambiente marino.»;
15) all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), il riferimento all’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«c) rilasciano i certificati di cui all’articolo 5;»
16) l’articolo 19 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri e/o il certificato di addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza e del loro certificato di addestramento.»;
c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, il certificato di competenza e/o il certificato di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento di tale paese terzo.»;
d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Lo Stato membro che presenta la richiesta può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stata presa una decisione a norma del presente paragrafo.»;
17) all’articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell’attuazione della decisione.»;
18) all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera e ad eccezione di quelle escluse dall’articolo 2, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da tale Stato membro per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento e/o una prova documentale ai sensi della convenzione STCW, possiedano tale certificato di competenza o una dispensa valida e/o tale certificato di addestramento e/o prova documentale.»;
19) all’articolo 23, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) verificare che ogni marittimo che presta servizio a bordo e che ha l’obbligo di possedere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento ai sensi della convenzione STCW, possieda tale certificato di competenza o dispensa valida e/o certificato di addestramento, o fornisca prova documentale di aver presentato alle autorità dello Stato di bandiera domanda di convalida attestante il riconoscimento di un certificato di competenza;»
20) all’articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. L’idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a garantire il rispetto delle norme tecniche in materia di guardia e di protezione, secondo il caso, come previsto dalla convenzione STCW, è valutata conformemente alla parte A del codice STCW qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano rispettate per uno dei seguenti motivi:»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, o un rischio per la protezione;»
21) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 25 bis
Informazioni a fini statistici
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato V unicamente a fini di analisi statistica. Tali informazioni non possono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e il loro impiego è limitato esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione nell’ambito dell’elaborazione delle politiche.
2. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprietà sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1406/2002.
3. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all’allegato V prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime.
4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l’analisi e la divulgazione di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l’analisi statistica.
Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.»;
22) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Modifica
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 bis che modificano l’allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione e al codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 3.»;
23) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 27 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 27 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi il 4 aprile 2017. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
24) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (**).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
25) l’articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma degli articoli 3, 5, 7, da 9 a 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e dell’allegato I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;
26) l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Disposizioni transitorie
Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1o luglio 2013, gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1o gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti della presente direttiva come prima del 3 gennaio 2013.
Fino al 1o gennaio 2017, gli Stati membri possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti della presente direttiva come prima del 3 gennaio 2013.»;
27) l’articolo 33 è soppresso;
28) non riguarda la versione italiana;
29) gli allegati sono così modificati:
a) l’allegato I della direttiva 2008/106/CE è sostituito dall’allegato I della presente direttiva;
b) l’allegato II della direttiva 2008/106/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
c) il testo che figura nell’allegato III della presente direttiva è aggiunto come allegato V alla direttiva 2008/106/CE.
 

Articolo 2
Recepimento

1. Fatto salvo l’articolo 30 della direttiva 2008/106/CE, modificato dall’articolo 1, punto 26, della presente direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 luglio 2014 e, per quanto riguarda l’articolo 1, punto 5, della presente direttiva, entro il 4 gennaio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
 

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
 

Articolo 4
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
 

Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS

_____
(1) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 69.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.
(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28.
(4) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.
(5) GU C 155 dell’8.7.2009, pag. 1.
(6) Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) — allegato: Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33).
(7) Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).
(8) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
(10) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(11) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
(**) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;

 

ALLEGATO I

«ALLEGATO I
REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI DALLA CONVENZIONE STCW DI CUI ALL’ARTICOLO 3

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e al rinnovo di certificati di competenza in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull’abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) Navigazione;
2) Maneggio e stivaggio del carico;
3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
4) Macchine e motori marini;
5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
6) Manutenzione e riparazioni;
7) Comunicazioni radio,
ai seguenti livelli di responsabilità:
1) Livello dirigenziale;
2) Livello operativo;
3) Livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di responsabilità sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.
 

CAPO II
COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 500 GT (gross tonnage) possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell’ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa un’attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi;
2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. ha i requisiti applicabili previsti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l’espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
2.5. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW; e
2.6. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
 

Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT
1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 3 000 T possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. ha i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l’abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di dodici mesi; e
2.1.2. per l’abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e
2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 3 000 GT.
Comandante e primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT
3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza tra le 500 e le 3 000 GT possiede un certificato di competenza.
4. Ogni candidato all’abilitazione:
4.1. possiede, per l’abilitazione quale primo ufficiale di coperta, i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT;
4.2. possiede, per l’abilitazione quale comandante, i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta; e
4.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3 000 GT.


Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti su navi di stazza inferiore a 500 GT

Navi non adibite a viaggi costieri
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 500 GT.
2. Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per il servizio in qualità di comandante di navi di stazza compresa tra le 500 e le 3 000 GT.
Navi adibite a viaggi costieri
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione
3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.
4. Ogni candidato all’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:
4.1. ha almeno diciotto anni;
4.2. ha effettuato:
4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dallo Stato membro; o
4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a trentasei mesi;
4.3. ha i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l’espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
4.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e
4.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
Comandante
5. Ogni comandante che presti servizio su navi adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.
6. Ogni candidato all’abilitazione in qualità di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:
6.1. ha almeno venti anni;
6.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;
6.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e
6.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
Dispense
7. L’amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l’applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l’ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
 

Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione

1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore a 500 GT, che non sia un marinaio che sta compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura tale da non richiedere specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. ha almeno sedici anni;
2.2. ha effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e
2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportano l’esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell’ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.


Regola II/5
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione di comuni in qualità di marittimi abilitati di coperta

1. Ogni marittimo abilitato di coperta in servizio su una nave di stazza pari o superiore a 500 GT possiede un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. possiede i requisiti per l’abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione;
2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come marinaio facente parte di una guardia di navigazione, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta:
2.3.1. non inferiore a diciotto mesi, o
2.3.2. non inferiore a dodici mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e
2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/5 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei marittimi abilitati emessi prima del 1o gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Fino al 1o gennaio 2017, uno Stato membro che è anche parte della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato del 1946 (n. 74) può continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità alle disposizioni della suddetta convenzione.
5. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l’entrata in vigore della presente direttiva.
 

CAPO III
REPARTO MACCHINE

Regola III/1
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell’ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-III/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;
2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia in un locale macchine sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW; e
2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
 

Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW

1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW, possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. possiede i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in tale compito:
2.1.1. per l’abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, non meno di dodici mesi come ufficiale di macchina qualificato; e
2.1.2. per l’abilitazione a direttore di macchina, non meno di trentasei mesi, tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di macchina; e
2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.
 

Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3 000 kW

1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3 000 kW, possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. possiede i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l’abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina; e
2.1.2. per l’abilitazione in qualità di direttore di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e
2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3 000 kW purché il certificato sia convalidato in tal senso.
 

Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. ha almeno sedici anni;
2.2. ha effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e
2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportano l’esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un comune qualificato.
 

Regola III/5
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a marittimo abilitato di macchina in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1. Ogni marittimo abilitato di macchina in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. possiede i requisiti per l’abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato;
2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come comune facente parte di una guardia di macchina, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nel reparto macchine:
2.3.1. non inferiore a dodici mesi, o
2.3.2. non inferiore a sei mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e
2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/5 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni del reparto macchine emessi prima del 1o gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l’entrata in vigore della presente direttiva.
 

Regola III/6
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione di ufficiale elettrotecnico

1. Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno dodici mesi, di cui almeno sei mesi di servizio di navigazione, nell’ambito di un programma di formazione riconosciuto conforme ai requisiti della sezione A-III/6 del codice STCW e documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;
2.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW; e
2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati degli ufficiali elettrotecnici emessi prima del 1o gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l’entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/6 del codice STCW.
5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/6.
 

Regola III/7
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a comune elettrotecnico

1. Ogni comune elettrotecnico in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all’abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. ha completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno dodici mesi di formazione e di pratica; o
2.3. ha completato una formazione riconosciuta, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a sei mesi; o
2.4. è in possesso di qualifiche che corrispondono alle competenze tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e ha completato un periodo riconosciuto di servizio di navigazione, non inferiore a tre mesi; e
2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/7 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni elettrotecnici emessi entro il 1o gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se è necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualità pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l’entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/7 del codice STCW.
5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/7.
 

CAPO IV
OPERATORI ADDETTI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO

Nota esplicativa

Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall’Organizzazione marittima internazionale.
 

Regola IV/1
Applicazione

1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano ai radiooperatori su navi che operano nell’ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata.
2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.
 

Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS

1. Ogni persona responsabile o incaricata dell’espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS possiede un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un’apparecchiatura radio:
2.1. ha almeno diciotto anni; e
2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.
 

CAPO V
REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1-1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere e chimichiere

1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:
2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o
2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiede un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle petroliere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi petroliere:
4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e
4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:
4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su petroliere, o
4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi petroliere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e
4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW.
5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle chimichiere.
6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi chimichiere:
6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e
6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:
6.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi chimichiere, o
6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di chimichiere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e
6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW.
7. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.
 

Regola V/1-2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi gasiere

1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi gasiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:
2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW; o
2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle navi gasiere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi gasiere:
4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere; e
4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere:
4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere, o
4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi gasiere, in posizione di soprannumero, che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e
4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.
 

Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all’abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi passeggeri

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l’applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi passeggeri, i marittimi hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 7 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. I marittimi che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 6 e 7 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
4. I comandanti, gli ufficiali e l’altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri hanno completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
5. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri ha completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
6. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi passeggeri ro-ro, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
8. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati si sensi della presente regola.
 

CAPO VI
FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D’EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALLA PROTEZIONE, ALL’ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA

Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all’addestramento, all’istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare

1. Alla gente di mare vengono impartiti l’addestramento, l’istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza viene adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la formazione di base non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato, a seconda del caso, un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato il corso di formazione di base.
 

Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento all’uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all’uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza:
1.1. ha almeno diciotto anni;
1.2. ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di dodici mesi oppure ha frequentato un corso di formazione riconosciuto e ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di sei mesi; e
1.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all’uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all’uso di battelli di emergenza:
2.1. possiede un certificato di addestramento all’uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. ha frequentato un corso di formazione riconosciuto; e
2.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all’uso di battelli di emergenza.
 

Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi ai corsi di perfezionamento in tecniche antincendio

1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio ha superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull’organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW e ha una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora un corso di perfezionamento in tecniche antincendio non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio.
 

Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori in materia di primo soccorso e assistenza medica

1. La gente di mare addetta al servizio di primo soccorso a bordo di navi ha una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.
2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi ha una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.
3. Qualora l’addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica.
 

Regola VI/5
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento per ufficiali di sicurezza della nave

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento come ufficiale di sicurezza della nave:
1.1. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi o un servizio di navigazione adeguato e ha conoscenza del funzionamento della nave; e
1.2. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/5, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di addestramento di ufficiale di sicurezza della nave.
2. Gli Stati membri provvedono a rilasciare un certificato di addestramento a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.
 

Regola VI/6
Requisiti minimi obbligatori relativi all’istruzione e alla formazione in materia di protezione per tutti gli appartenenti alle gente di mare

1. Alla gente di mare sono impartiti l’addestramento in materia di protezione, l’istruzione o la formazione di sensibilizzazione alla protezione, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da 1 a 4, del codice STCW e la loro competenza è adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la sensibilizzazione alla protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di sensibilizzazione alla protezione.
3. Ogni Stato membro raffronta la formazione o istruzione relativa alla protezione prevista per la gente di mare che possiede o può documentare abilitazioni prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, con quanto indicato alla sezione A-VI/6, paragrafo 4 del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.
Gente di mare incaricata di compiti di protezione
4. La gente di mare incaricata di compiti di protezione ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/6, paragrafi da 6 a 8, del codice STCW.
5. Qualora una formazione in compiti di protezione non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato, è rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di formazione in compiti di protezione.
6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di formazione relativa alla protezione previsti per la gente di mare che svolge compiti di protezione e che possiede o può documentare abilitazioni prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, con quelli specificati alla sezione A-VI/6, paragrafo 8 del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.
 

CAPO VII
CERTIFICATI ALTERNATIVI

Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi

1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell’allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei capi suddetti, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e livelli di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all’esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell’allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4. i candidati all’abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l’espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell’articolo 5 della presente direttiva e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.
 

Regola VII/2
Certificazione della gente di mare

Ogni marittimo addetto a una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 o A/II/5 del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o A-III/5 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW possiede un certificato di competenza o un certificato di addestramento, a seconda del caso.
 

Regola VII/3
Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi

1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, provvede affinché siano rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell’inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi; e
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.
2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme; e
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi delle disposizioni del presente capo è fondato sui seguenti principi:
3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
3.1.1. ridurre il numero dei membri dell’equipaggio a bordo;
3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; o
3.1.3. consentire l’assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia di macchina e di coperta al titolare di un solo certificato nell’arco di un solo turno di guardia; e
3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l’autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall’attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
4. I principi di cui ai punti 1 e 2 garantiscono il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.»
 

ALLEGATO II

All’allegato II, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l’eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, ha accertato, procedendo alla valutazione della parte in questione, che può comprendere l’ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che sono pienamente soddisfatti i requisiti della convenzione STCW relativi ai livelli di competenza, di formazione e di abilitazione, nonché ai livelli di qualità.»
 

ALLEGATO III
«ALLEGATO V
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE A FINI STATISTICI

1. Quando è fatto riferimento al presente allegato, sono trasmesse le seguenti informazioni specificate alla sezione A-I/2, paragrafo 9 del codice STCW per tutti i certificati di competenza o convalide che attestano il loro rilascio, tutte le convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi e, ove segnalato con (*), tale trasmissione avviene in forma anonima, come richiesto dall’articolo 25 bis, paragrafo 3:
Certificati di competenza (Cdc)/Convalide che ne attestano il rilascio (Car):
— codice unico del marittimo, se disponibile (*);
— nome del marittimo (*);
— data di nascita del marittimo;
— nazionalità del marittimo;
— sesso del marittimo;
— numero del Cdc convalidato (*);
— numero della Car (*);
— mansione(i);
— data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
— data di scadenza;
— stato del certificato;
— limitazioni.
Convalide che attestano il riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi (Car):
— codice unico del marittimo, se disponibile (*);
— nome del marittimo (*);
— data di nascita del marittimo;
— nazionalità del marittimo;
— sesso del marittimo;
— Stato che rilascia il Cdc originale;
— numero del Cdc originale (*);
— numero della Car (*);
— mansione(i);
— data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
— data di scadenza;
— stato della convalida;
— limitazioni.
2. Gli Stati membri possono fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento (Cda) rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell’allegato della convenzione STCW, quali:
— codice unico del marittimo, se disponibile (*);
— nome del marittimo (*);
— data di nascita del marittimo;
— nazionalità del marittimo;
— sesso del marittimo;
— numero del Cda (*);
— mansione(i);
— data di rilascio o data più recente di rinnovo del documento;
— data di scadenza;
— stato del Cda.»