Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO 3 - Coordinamento USMAF - SASN
A …omissis…
OGGETTO: ULTERIORI INDICAZIONI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI CERTIFICATI "FIRST AID" E "MEDICAL CARE" ALLA LUCE DEL PERSISTERE DELLO STATO DI EMERGENZA COVID 19
Con la presente si fa seguito alle numerose richieste di supporto pervenute alla scrivente direzione in merito alle modalità con cui procedere all’espletamento dei corsi di addestramento First Aid e Medical Care durante l’emergenza covid 19 stante il fatto che il Ministero della Salute è l’autorità competente per il rilascio dei certificati di addestramento di cui al Capo VI, regola VI/4, paragrafi da 1 a 6 del codice STCW. Come noto, il Ministero della salute, con Decreto ministeriale 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.195, serie generale, del 22 agosto 2016) ha recepito, per quanto di propria competenza, l'art. 11 del Decreto legislativo 12 maggio 2015 n.71, in attuazione della direttiva 2012/35/UE, in relazione ai requisiti minimi di formazione e addestramento della gente di mare.
Con una serie di note esplicative e circolari (in particolare la circolare n° 0015188 del 30/04/2020, la circolare n° 21859 del 23/06/2020, la circolare n° 499 del 7/01/2021 e la circolare 0002185 del 20/01/2021) il Ministero della Salute ha dato indicazioni sulla proroga della validità dei certificati First Aid e Medical care, delle visite biennali e delle visite preventive di imbarco e successivamente ha fornito indicazioni in merito alle operazioni di primo soccorso e alla formazione dei soccorritori nel contesto emergenziale sempre nel rispetto delle strategie di contenimento del contagio da SARS-CoV-2. Sempre nel 2020 (circolare n° 13061 del 15/04/2020), e limitatamente alla durata dello stato di emergenza, il Ministero della Salute ha consentito l’erogazione in modalità a distanza - “on line”- dei corsi di pronto soccorso necessari per il rilascio dei certificati di primo soccorso sanitario - First Aid - e di assistenza medica a bordo di navi mercantili - Medical Care- per il personale navigante marittimo.
La possibilità ed in alcuni casi la necessità di svolgere i corsi di formazione a distanza è stata, infine, ribadita nell’articolo 25 del DPCM del 2 Marzo 2021, il cui comma 4 fa espresso riferimento ai lavoratori marittimi.
Con il perdurare dello stato di Emergenza correlato alla pandemia da SARS CoV-2 e tenendo conto che il DM 16 giugno 2016 ha fissato un periodo di validità dei certificati di formazione e addestramento di 5 anni, con conseguente periodica necessità di procedere a corsi di aggiornamento per il loro rinnovo, appare necessario supportare quanti coinvolti nell’ottenimento e nel rilascio dei certificati di formazione e di addestramento per il personale navigante con nuove indicazioni ed in particolare:
1) per i marittimi imbarcati al momento della pubblicazione della presente nota, ai sensi dell’art 103 comma 2 del DL n° 18/2020, cosiddetto Cura Italia, così come riformulato dalla Legge 24 Aprile 2020 e dalla legge 27 novembre 2020, n.159, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ed in considerazione della nota del Ministero della Salute n° 0002185 del 20/01/2021-DGPRE, si intendono prorogati i certificati di primo soccorso sanitario - First Aid - e di assistenza medica a bordo di navi mercantili - Medical Care” fino al successivo sbarco e comunque fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Covid-19;
2) per coloro i quali debbano effettuare i corsi di formazione ed addestramento EX NOVO si rappresenta la necessità di effettuare tali corsi il più possibile in presenza e, ove ciò non fosse possibile anche a causa di un peggioramento della situazione epidemiologica nazionale o locale, in modalità on line/a distanza, blended, sincrona. La parte teorica potrà essere svolta on line mentre la prova finale pratica dovrà essere svolta in presenza per il tempo necessario alla pratica delle manovre salva vita e delle altre manovre di assistenza previste dal corso sempre in osservanza delle misure di contenimento del contagio da SARS CoV-2. Resta inteso che eventuali corsi già in essere alla data di pubblicazione della presente nota in cui la parte teorica è stata svolta in modalità online asincrona potranno essere portati a compimento;
3) per i marittimi che necessitano dei soli corsi di aggiornamento/re-training, fino al termine dello stato di emergenziale sarà possibile l’erogazione, da parte degli enti autorizzati, dei corsi di refresh in modalità on line sincrona o asincrona; ai fini del rilascio dei certificati di formazione/addestramento la commissione giudicante dovrà comunque aver valutato e verificato, durante il corso o nella prova finale pratica in presenza, la qualità delle procedure effettuate dal discente e il mantenimento delle competenze e delle skills precedentemente acquisite in particolare per le manovre salvavita. Eventuali corsi di refresh già in essere con altre modalità alla data di pubblicazione della presente nota potranno essere comunque portati a compimento;
4) Considerata la necessità di procedere al rinnovo dei certificati First Aid e Medical Care ogni 5 anni come previsto dal DM 16 giugno 2016, nel biennio 2021/2022 è da prevedersi un cospicuo aumento del numero di allievi che necessitano di corsi di refresh; per tale ragione, in via del tutto eccezionale e transitoria, e limitatamente alla durata dello stato di emergenza, in deroga all’articolo 7, comma 2 del DM 16 giugno 2016, il numero massimo dei partecipanti ai corsi di refresh potrà essere esteso a 30 per il First Aid e a 20 per il Medical Care sempre che siano rispettate le misure anti contagio da SARS CoV 2 e vi siano sistemi didattici efficaci nonché congruità e adeguatezza del personale docente, della logistica, delle attrezzature e di quant’altro necessario al regolare ed efficace svolgimento dei corsi e delle prove pratiche (i.e. manichini, sistemi di valutazione, tutor d’aula etc.).
5) Ai sensi dell’art. 7 comma 5 e del DM del 16 giugno 2016, gli Enti / le strutture sanitarie pubbliche la cui autorizzazione ad erogare i corsi di primo e/o secondo livello ( First Aid e Medical Care) è in scadenza nell’anno 2021 sono invitati a produrre una nuova istanza come da allegato E del DM 16 giugno 2016 ai fini della valutazione di tutti i requisiti necessari al rinnovo dell’idoneità all’erogazione dei corsi stessi; i centri/gli enti la cui idoneità è in fase di rinnovo, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 27 novembre 2020, n.159, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, potranno comunque erogare l’attività di formazione fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, fatto salvo quanto previsto all’art. 7 comma 6 e all’art. 10 comma 1 del DM del 16 giugno 2016.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti
Cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Rezza)