Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
A … omissis…
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche - D.L. 105/2021.
In riferimento alle previsioni normative introdotte dal decreto-legge specificato in oggetto, si dispone che, a far data dal 6 agosto 2021, i servizi di vigilanza antincendio di cui all’articolo 14, comma 2, lettera i) del D.lgs. 139/2006 e s.m.i. sono consentiti al solo personale operativo che sottoscriva un’apposita autodichiarazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 3 del D.P.R. 445/2000, recante il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità previste dall’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 87/2021 e s.m.i.
Resta ovviamente salvo quanto disposto dall’articolo 9-bis, comma 4 del medesimo decreto-legge circa gli adempimenti di verifica a cura dei soggetti responsabili di cui all’art. 18, comma 2 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i..
Si rammenta che secondo le indicazioni del Governo rinvenibili nell’apposito sito web istituzionale: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html, la certificazione verde è ottenibile nei seguenti casi:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Pertanto si raccomandano codesti Uffici di sensibilizzare prioritariamente il personale tutto sull’importanza della vaccinazione e di utilizzare i tamponi rapidi forniti dall’Amministrazione nonché di favorire la sottoscrizione di specifici accordi con le Aziende Sanitarie locali per la somministrazione di ulteriori tamponi che si ritenessero necessari.
Si dispone, altresì, che dal prossimo 6 agosto l’accesso agli impianti sportivi presenti presso le sedi del CNVVF degli utenti esterni all’Amministrazione sia consentito esclusivamente a coloro i quali siano muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità.
Si soggiunge che l’articolo 6 del decreto-legge in oggetto proroga al 31 dicembre 2021 i termini previsti dall’art. 87, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la possibilità di ricorrere alla dispensa temporanea dal servizio del personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso.
Si conferma, infine, quanto disposto con nota n. 10242 del 24 maggio u.s. circa l’applicabilità del lavoro agile al personale del CNVVF non inserito nel dispositivo di soccorso fino al termine dello stato di emergenza da COVID-19, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 1 del decreto-legge in oggetto.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)