Tipologia: Istituzione Comitato Covid
Data firma: 26 aprile 2021
Validità: 26.04.2021 - 31.12.2021
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-TDS, Trento


Accordo per la sicurezza del lavoro per la provincia di Trento

Il 26.4.2021, in Trento, tra: Confcommercio - Imprese per l’Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento con sede in Trento, via Solteri n. 78 [..] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali Filcams Cgil del Trentino, Fisascat Cisl del Trentino, Uiltucs del Trentino Alto-Adige Sudtirol.

Premesso/a che:
1) In data 14.3.2020 è stato sottoscritto tra Parti Sociali, nazionali, Confcommercio e le OO.SS. - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs su invito del Governo, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;
2) in data 26.3.2020 è stato sottoscritto tra le Parti Sociali nazionali l’Accordo Quadro per l’applicazione del suddetto Protocollo alle aziende della distribuzione commerciale;
3) in data 24.4.2020 le Parti Sociali, alla presenza del Governo, hanno sottoscritto un aggiornamento del Protocollo 14.3.2020, recepito nel D.P.C.M. 26.4.2020;
4) in data 18.5.2020, (All. 1) le Parti sociali hanno sottoscritto un verbale d'accordo che ha come scopo l’intento di fornire ai rispettivi sistemi di rappresentanza territoriale uno strumento che abbia caratteristiche uniformi. In detto atto è comunque specificata la necessaria cedevolezza rispetto a future disposizioni delle Autorità anche territoriali e ferma restando la facoltà delle Parti di prevedere l’aggiornamento dell’Accordo alle disposizioni sopravvenienti;
5) Inail e ISS hanno elaborato documenti tecnici sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
6) il 24.4.2020, sono state apportate ulteriori integrazioni al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, prevedendo, tra l’altro, al punto 2 dell’art. 13, “Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.”;
7) successivamente sono state emanate Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative da parte delle Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, richiamate nell’art. 1, commi 14-15-16, del D.L. n. 33/2020 e recepite nell'Allegato n. 17 del D.P.C.M. del 17.5.2020, ed ulteriori normative e protocolli a cura della Provincia Autonoma di Trento, ed in particolar modo:
a) Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid nelle Aziende -Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro - rev. 4 del 28.5.2020;
b) Delibera della Giunta provinciale n. 689 del 22.5.2020 (Emergenza sanitaria Covid-19 - applicazione dell'art. 34 della legge provinciale 13.5.2020, n. 3 in merito alle attività economiche che possono operare alla luce del decreto legge 16.5.2020 n. 33 e del conseguente D.P.C.M. 17.5.2020);
c) Delibera della Giunta provinciale n. 739 del 3.6.2020 (Emergenza sanitaria Covid-19 - adozione dei Protocolli predisposti in seno al Comitato di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla riapertura dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia provinciali, equiparate e paritarie, nonché dei Protocolli nell'ambito dell’attività delle biblioteche, dei musei e delle aziende in generale);
d) Delibera della Giunta provinciale n. 799 dell'11.6.2020 (Emergenza sanitaria Covid-19 - applicazione dell'art. 34 della legge provinciale 13.5.2020, n. 3 in merito all'attività relativa ai “Centri termali e centri benessere”, ad integrazioni e modifiche ai Protocolli già approvati e al rinvio per quanto non disciplinato dalla Provincia autonoma di Trento alle Linee guida di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di data 9.6.2020, alla luce del decreto legge 16.5.2020 n. 33 e del conseguente D.P.C.M. 17.5.2020);
e) Ordinanza n. 57 del 24.11.2020: “Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19”. Adozione del documento “Indirizzi operativi gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro”;
8) la necessità delle Parti Sociali firmatarie del presente atto di recepire quanto convenuto, in Roma il 18.5.2020, tra le Parti Sociali Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs costituendo a livello territoriale, per la provincia di Trento, il Comitato Territoriale previsto all'art. 13, punto 2, del Protocollo del 24.4.2020.
9) Il D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 e dal D.Lgs. 15.2.2016, n. 39, che dispone, per quanto quivi di interesse, ai seguenti titoli, capi, sezioni e articoli:

Al Titolo I - Principi Comuni - Capo 1 - Disposizioni generali.
Art. 2 - “Definizioni” (per i commi, d'interesse al presente atto).

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;


10) il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Testo Unico, 30.7.2019);
11) il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario Della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.) nella riunione del 28.3.2019, conformemente a quanto stabilito dall’art. 22 lett. e del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Testo Unico 30.7.2019), e dall’ art. 3 - punto d) dello Statuto dell’ E.B.Ter., ha costituito l'Organismo Paritetico Provinciale per la Provincia di Trento i cui componenti sono i consiglieri del Consiglio Direttivo dell'E.B.Ter., ciò previa comunicazione di data 27.3.2019 - Prot. n. 733 19 di Ebinter, con la quale era espresso parere favorevole alla sovrapposizione dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente con i componenti del nuovo Organismo Paritetico Provinciale;
12) l'Assemblea dell’Ente Bilaterale del Terziario Della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.) in data 26.5.2020 ha ratificato, detta nomina di cui al punto 11;
13) che in data 26.4.2021 le parti sociali quivi firmatarie hanno costituito il “Comitato Paritetico Territoriale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento”; (d'ora in poi per brevità Comitato Paritetico) di cui all’Articolo 51 rubricato: “Organismi paritetici”, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 e dal D.Lgs. 15.2.2016, n. 39, con le funzioni e i compiti come rappresentati dalla norma di legge stessa e citati nel relativo accordo;
14) che nel medesimo accordo di cui al precedente punto 13, le parti sociali firmatarie, al fine di evitare inutili duplicazioni di organismi, hanno convenuto che il Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento, sia costituito con gli stessi rappresentanti delle parti sociali, già membri del neo costituito Organismo Paritetico Provinciale per la Provincia di Trento, ovvero dai membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Terziario della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.).
15) che in data 26.4.2021 le parti sociali quivi firmatarie hanno convenuto l'istituzione dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la salute e la sicurezza, nei luoghi di lavoro, delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi, della provincia di Trento;
16) che con il presente atto le parti sociali quivi firmatarie intendono istituire il Comitato Territoriale per la provincia di Trento per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro delle aziende del Settore Terziario Distribuzione e Servizi (di cui al Punto 2 dell'art. 13 del Protocollo del 24.4.2020);
17) la situazione delle aziende del settore è estremamente articolata in quanto alcune hanno potuto continuare l'attività in ragione dell'appartenenza alle attività specificatamente individuate dalle disposizioni governative e regionali, mentre altre hanno interrotto la propria attività già prima dell'adozione dei provvedimenti restrittivi o comunque in conseguenza di essi, in quanto non ricomprese tra le attività consentite dai provvedimenti citati;
18) la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
19) la mancata attuazione del Protocollo del 24 aprile u.s. di cui in premessa, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
20) è obiettivo prioritario che la prosecuzione e la ripresa delle attività produttive sia attuata garantendo condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
Tutto ciò premesso, tra le rappresentanze sindacali come in epigrafe al presente rappresentate, si conviene e si stipula che.

Rappresentante per la sicurezza territoriali
1) Le premesse formano parte integrante e necessaria del presente Accordo.
2) Con il presente accordo le parti sociali quivi firmatarie istituiscono il Comitato Territoriale per la provincia di Trento per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro delle aziende del Settore Terziario Distribuzione e Servizi (di cui al Punto 2 dell’art. 13 del Protocollo del 24.4.2020).
3) Il presente accordo è applicabile alle aziende, site nella provincia di Trento, che applicano il CCNL - CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Testo Unico 30.7.2019), (d'ora in poi per brevità CCNL).
4) Il Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento, sia costituito con gli stessi rappresentanti delle parti sociali, già membri del neo costituito Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento, (già membri del neo costituito Organismo Paritetico Provinciale per la Provincia di Trento, ovvero dai membri del Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario della Distribuzione dei Servizi della Provincia di Trento (E.B.Ter.)).
5) Il Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, delle aziende del settore terziario distribuzione e servizi della provincia di Trento, (Comitato Paritetico Provinciale) come descritto e costituito con il relativo atto, assuma tutte le competenze, funzioni e attribuzioni del Comitato Territoriale previsto all'art. 13, punto 2, del PProtocollo del 24.4.2020 e che per tanto quest'ultimo sia soggetto ad identici regolamenti, sedi e funzionamento ciò fatto salvo quanto è di specificità dell'uno o dell’altro organo.
6) Il Comitato Paritetico Provinciale con specifico riferimento alla problematica del contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; e si avvarrà della collaborazione dei RLST con l'obiettivo di:
a. fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19”, che tuttavia continua ad essere considerato un “rischio biologico generico”;
b. proporre l'adozione di una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) atte a prevenire il rischio di infezione Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia;
c. indicare percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti dalle procedure di contrasto al contagio da Covid 19 e valutarne la rispondenza agli obiettivi del Protocollo del 24.4.2020;
d. Il Comitato Paritetico Provinciale, potrà avvalersi di esperti (medico del lavoro, psicologo del lavoro, tecnico RSPP, esponenti ATS e Inail territoriali).
7) Le aziende, d’intesa con le RR.SS.AA/RSU, ove presenti, in alternativa alla costituzione dei comitati aziendali, potranno avvalersi del Comitato Paritetico Provinciale di cui al presente atto aderendo allo stesso attraverso lo specifico modulo. (All. 2)
8) L’azienda potrà integrare quanto previsto ai successivi art. 12, 13, 14 Capitoli A, B, e C anche in accordo con medico competente, e RSPP ove previsti, e inviarla al Comitato Paritetico Provinciale, affinché ne valuti la conformità alle indicazioni del Protocollo e in relazione alle specificità aziendali.
9) Laddove si riscontrassero difformità e necessità di modifiche/integrazioni il Comitato Paritetico Provinciale ne informerà l'azienda, la quale provvederà al relativo aggiornamento e al conseguente reinvio al Comitato Paritetico Provinciale.
10) Sarà cura del Comitato Paritetico Provinciale, in caso di nuove disposizioni legislative e/o provvedimenti locali che dovessero intervenire sulla disciplina ad oggi vigente in materia di contrasto al contagio da Covid19, promuovere la diffusione e comunicare gli eventuali aggiornamenti.
11) Le Parti, infine, promuoveranno il presente accordo nelle opportune sedi istituzionali al fine di un coinvolgimento delle stesse nel sistema di valutazione delle procedure adottate dalle aziende e nella definizione di specifiche iniziative a sostegno di imprese e lavoratori.
12) Fermo restando quanto definito nel Protocollo del 24.4.2020, che qui s'intende integralmente richiamato, nel merito le Parti richiamano al Capitolo A) che segue quanto previsto nel Documento Inail citato in premessa come percorso tecnico da tenere a riferimento nella predisposizione delle misure organizzative, di quelle relative alla prevenzione e protezione, nonché di quelle specifiche per la prevenzione di focolai epidemici.

Capitolo A) Misure organizzative
1) Prevedere un'analisi dell'organizzazione del lavoro atta a verificare la capacità di contenere il rischio attraverso - se necessario -rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, e dei processi lavorativi.
2) La eventuale rimodulazione degli spazi di lavoro devono avere come obiettivo il distanziamento sociale, compatibilmente con la natura dei processi lavorativi, prevedendo il riposizionamento delle postazioni di lavoro e/o l’eventuale l'introduzione di barriere separatone. Per gli spazi comuni deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.
3) Nella gestione dell’entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate. Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno dell'azienda.
4) Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
5) L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.
6) Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell'ambiente di lavoro potranno essere condivise soluzioni organizzative innovative riguardanti sia l’articolazione dell'orario di lavoro sia i processi produttivi.
7) L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari, secondo le previsioni di agibilità previste dalla contrattazione di primo e di secondo livello.
8) Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo e, laddove possibile, anche della vendita. Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro costituirà un utile e modulabile strumento di prevenzione in molte attività. L'utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell'uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, nel rispetto dei tempi di pausa previsti per tali attività in aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.
 

13) Nel contempo richiamano al Capitolo B) che segue le specifiche disposizioni da applicarsi alle aziende della distribuzione, concordate da Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con il Protocollo del 26.3.2020, di cui in premessa.

Capitolo B) - Distribuzione
Con specifico riferimento alle aziende della distribuzione sono evidenziate, altresì, le seguenti misure di prevenzione e protezione:
1) tutto il personale che opera all’interno delle attività deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione dall’azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
2) in particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C;
3) deve essere garantita l'igiene delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall'azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento;
4) favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
5) evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
6) prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
7) sarà esposta, all'ingresso e all'interno dei punti vendita, la cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il cliente sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del Governo e del presente Protocollo.
8) potranno essere emanati annunci vocali all’interno dei punti vendita/incontro con l'utenza;
9) l'azienda fornirà a tutto il personale i guanti monouso, sostituendoli spesso; le lavoratrici ed i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare il dispositivo, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
10) è obbligatorio indossare le mascherine nei reparti, in cui non è possibile assicurare la distanza di sicurezza e, in particolare, l’azienda dovrà altresì fornire le mascherine a tutti i dipendenti che offrono servizio diretto al cliente e agli addetti alle casse, in ogni caso in conformità con quanto previsto dall'O.M.S.;
11) dovranno essere adottate tutte le misure utili a mantenere e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro a tutti (personale e clienti);
12) i clienti devono sempre indossare la mascherina;
13) in caso di vendita di abbigliamento: fermo restando quanto previsto al precedente punto i), dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
14) è necessario utilizzare distanziatori o cartellonistica orizzontale davanti ai banchi serviti ed in prossimità delle casse, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno un metro;
15) la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
16) l'azienda metterà a disposizione all'ingresso dei punti vendita un disinfettante in gel o liquido, con l'invito all'utilizzo da parte di tutti;
17) al fine di escludere assembramenti, l'azienda contingenta l'ingresso della clientela nel rispetto della distanza di un metro e consentendo, in ogni caso, l’accesso di un solo componente per nucleo familiare;
18) dovrà essere vietato l’accesso al punto vendita ai clienti con sintomi influenzali;
19) le aziende implementeranno e agevoleranno utilizzo di sistemi di preparazione di spesa e/o prodotti tramite prenotazione degli ordini per via telefonica o Online;
20) al personale devono essere date istruzioni su come indossare, portare, togliere e smaltire mascherine e guanti, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute:
a) prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
b) coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che aderisca bene al volto;
c) evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso;
d) togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani;
e) sanificare ed aerare gli ambienti di lavoro;
21) limitare l'accesso ai soli fornitori con i quali è stata condivisa la consegna o l’ordine della merce, evitando in ogni caso l'accesso del personale non necessario. Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere all'esterno dei punti vendita;
22) per le attività di carico e scarico deve comunque essere rispettata la distanza di almeno un metro;
23) i visitatori esterni devono rispettare tutte le regole aziendali sopra descritte;
24) quanto previsto nel presente Protocollo si applica a tutti i dipendenti di aziende terze che operano in servizio o in appalto all'interno delle unità produttive, al netto di previsioni ulteriori inerenti la specifica mansione svolta. L'azienda fornirà quindi alle società terze le dovute indicazioni ed informazioni e si accerterà dell'applicazione;
25) le consegne a domicilio devono essere effettuate con tutti gli accorgimenti atti a non mettere in pericolo il personale in coerenza con quanto previsto nel presente Protocollo e nel Protocollo 24.4.2020 (All. 6 D.P.C.M. 26 aprile);
26) la merce deve essere assicurata davanti alla porta del cliente, evitando l’ingresso al domicilio;
27) in caso di consegna al domicilio di clienti risultati positivi al coronavirus, la consegna sarà effettuata all'esterno dell'abitazione, concordando preventivamente una modalità di pagamento attraverso bonifico bancario o online;
28) la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, manici carrelli e cestini) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l'utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall’azienda;
29) occorre sanificare le cornette dei telefoni, i dispositivi per gli ordini e le tastiere di casse, bilance e pc. In ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all’altro;
30) periodicamente occorre sanificare, oltre agli ambienti di lavoro, anche le aree comuni di svago e gli spogliatoi anche prevedendo, qualora sia necessario, di sospendere le attività di produzione, vendita, servizio, mediante l'accesso agli ammortizzatori sociali;
31) per quanto concerne il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) si rimanda a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, richiamate nell'art. 1, commi 14-15-16, del D.L. n. 33/2020 e recepite nell’Allegato n. 17 del D.P.C.M. del 17.5.2020.

14) Nel Capitolo C, che segue vengono richiamate le specifiche disposizioni, afferenti le Aziende di Servizi e gli Uffici anche aperti al pubblico.

Capitolo C) - Aziende di Servizi e gli Uffici anche aperti al pubblico.
Con specifico riferimento alle Aziende di Servizi e agli uffici privati, alle attività professionali e ai servizi amministrativi, che prevedono anche accesso del pubblico, sono evidenziate le seguenti misure di prevenzione e protezione:
1) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
2) Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37° C.
3) Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
4) Favorire l'accesso ai clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale.
5) Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
6) L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
7) Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
8) L'attività front office, per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
9) L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
10) Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’utilizzo della mascherina.
11) Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
12) Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

15) Fermo restando l’applicazione di quanto previsto dai succitati capitoli A - B - C, rilevato quanto previsto dall’accordo tra le parti sociali nazionali d.d. 18.5.2020, e pertanto ferma restando la necessaria cedevolezza rispetto a future disposizioni delle Autorità anche territoriali e ferma restando la facoltà delle Parti di prevedere l'aggiornamento del presente Accordo alle disposizioni sopravvenienti, le parti adotteranno le specifiche normative disposte dalla Provincia Autonoma di Trento di cui al punto 7 delle premesse al presente atto.

16) L'attuazione del Protocollo decorre dalla data di firma del presente atto e scadrà il 31.12.2021, fatto salva la disdetta di una parte sindacale da comunicarsi alle altre entro e non oltre tre mesi prima della scadenza o il diverso accordo tra le parti stesse.