Cassazione Penale, Sez. 4, 6 agosto 2021, n. 30792 - Mancanza del DUVRI: per appaltatore/subappaltatore nessun obbligo di sostituzione dell'opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: NARDIN MAURA
Data Udienza: 06/05/2021

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. nato a VIAREGGIO il ***
avverso la sentenza del 14/06/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del Procuratore generale
 

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 giugno 2018 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, con la quale A.C., nella sua qualità di legale rappresentante della In.Wo. s.r.l., è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 comma 3, cod. pen. per avere omesso di coordinarsi con le altre imprese presenti nel cantiere della Nav.St., s.r.l. proprietaria dell'imbarcazione, così non impedendo che O.D.N.F., operaio di una ditta subappaltatrice dei lavori di carpenteria, si ponesse all'opera, usando un seghetto elettrico, in un locale adiacente a quello nel quale, in precedenza, un dipendente della Ma.G. s.n.c., aveva svolto attività schiumatura utilizzando materiale contenente poliuretano, che a causa dell'azionamento del seghetto elettrico esplodeva, cagionando a O.D.N.F. lesioni gravi, consistite in ustioni alle braccia ed al volto.
2. Avverso la sentenza propone ricorso A.C., a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sottolinea che la Corte territoriale nell'affermare la responsabilità di A.C. pur riconoscendo che la In.Wo. s.r.l. non era la committente dei lavori e che come tale, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non aveva l'onere di compilazione del DUVRI, questo spettando unicamente alla Nav.St. s.r.l., nondimeno, manca di considerare che il suo legale rappresentante, A.C., non aveva omesso di coordinarsi con le altre imprese, posto che non era stata l'attività della In.Wo. s.r.l. a generare il rischio dal quale era derivato l'infortunio del lavoratore, ma la Ma.G. s.n.c., mentre il soggetto infortunato apparteneva alla D&G subappaltatrice dei lavori di carpenteria. Osserva che, sinanco nel ragionamento della Corte territoriale, l'asserito inadempimento dell'obbligo di informazione da parte di C. non assume rilievo causale rispetto all'evento. Solo se la Ma.G. avesse comunicato il proprio intervento l'infortunio avrebbe potuto essere evitato, né l'imputato avrebbe potuto comunicare a terzi attività pericolose svolte da altri senza che lui ne fosse a conoscenza.
4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione sotto il profilo della carenza. Ricorda che con l'atto di appello il ricorrente aveva richiesto la revoca delle statuizioni civili, essendo la persona offesa già stata risarcita sia dall'INAIL, che dall'assicurazione della D&G s.r.l. sua datrice di lavoro, sicché nessuna ulteriore somma spettava a titolo risarcitorio. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.1.137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il reato si è estinto per prescrizione alla data del 30 novembre 2019, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
2. La sentenza deve essere, altresì, annullata agli effetti civili.
3. Ed invero, seppure la Corte territoriale abbia riconosciuto che la compilazione del DUVRI era di competenza del committente Nav.St. s.r.l. - che non vi aveva provveduto- nell'affermare la sussistenza dell'obbligo di cooperazione in capo agli appaltatori delle opere -e quindi anche ad A.C., quale legale rappresentante della In.Wo. s.r.l., cui erano affidati i lavori di carpenteria- non chiarisce quale sarebbe stata, in concreto, la condotta omessa dall'imputato, idonea ad evitare l'evento, posto che l'informazione sull'effettuazione dei lavori di schiumatura, che comportavano l'utilizzo di materiale dalla potenzialità esplosiva, non poteva che essere resa dall'impresa che vi provvedeva e cioè dalla Mar.G. s.n.c..
4. Se, infatti, come correttamente premesso dalla Corte territoriale, l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 inerente alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali è posto in carico al committente, per affermare la sussistenza del contributo causale dell'appaltatore, secondo la clausola di equivalenza prevista dall'art. 40, comma 2, cod. pen, occorre, in primo luogo, identificare la regola condotta violata, potendosi iscrivere efficienza causale all'essere rimasto inerte, o all'avere diversamente agito, non contrastando fattori di rischio con provvedimenti adeguati, solo allorquando, il potere impeditivo dell'evento sia collegato ad un potere di organizzazione o di disposizione su situazioni potenzialmente pericolose, che sebbene possa estrinsecarsi in oneri di natura sollecitatoria o di informazione, deve comunque riferirsi alla sfera di conoscibilità e prevedibilità del garante nella specifica situazione di fatto.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 da parte del committente, invero, non esonera gli appaltatori e subappaltatori dell'opera dagli oneri di cooperazione reciproca, previsti dall'art. 26, comma 2, che impongono di dare attuazione alla misure di prevenzione 'incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto' [lett. a)], coordinando 'gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese' [lett. b)]. Ma l'adempimento di simili prescrizioni - pur ampie- non può estendersi sino alla sostituzione dell'opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente, finalizzata all'eliminazione o quantomeno alla riduzione dei rischi da interferenza, potendo certamente richiedersi all'appaltatore di informare gli altri soggetti operanti nel medesimo luogo dei rischi che l'opera a loro affidata comporta e delle misure cautelative adottate per scongiurarne la realizzazione, ma non di evitare un rischio non conosciuto perché non comunicato da alcuno, né di per sé manifesto o deducibile da particolari evidenze fattuali, soprattutto quando creato da un diverso soggetto presente in cantiere, non adempiente all'onere di informare e coordinarsi con le altre imprese, tanto più se incaricato dello svolgimento di opere del tutto avulse da quella appaltata.
6. Non può, quindi, sostenersi, come fa la Corte territoriale, che l'evento derivato dall'utilizzo di un seghetto elettrico da parte di uno dei dipendenti del subappaltatore della In.Wo., in un ambiente adiacente a quello in cui altra impresa aveva utilizzato una sostanza esplodente, depositatasi anche sul fondo del distinto del locale nel quale era chiamato a lavorare l'infortunato, possa essere addebitato all'imputato, laddove questi non fosse a conoscenza del pericolo, non essendo stato informato.
7. La sentenza deve essere, pertanto, annullata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, nonché agli effetti civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello.
 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile compente per valore in grado di appello
Così deciso il 6/05/2021
 

Il Consigliere estensore
Maura Nardin

Il Presidente
Patrizia PicciaIli