Tipologia: Ipotesi Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 10 settembre 2021
Validità: 31.08.2024
Parti: Federfarma e Filcams, Fisascat, Uiltucs
Settori: Commercio, Farmacie private

Sommario:

 

Approvazione dell'ipotesi di accordo
Parte Prima - Titolo II - Classificazione del personale
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 15 (Nuovo) Commissione Paritetica
Parte Seconda
Permessi retribuiti
Assistenza Sanitaria Integrativa

 

Ente Nazionale Bilaterale
Premessa
Finanziamento

Decorrenza e durata
Procedure per il rinnovo del CCNL
Parte Terza - Osservatorio Nazionale e Comitati Territoriali Regionali
Osservatorio Nazionale
Comitati Territoriali Regionali


Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 26 maggio 2009 per i dipendenti da Farmacie private

Il 10 settembre 2021, tra: Federfarma e Filcams, Fisascat, Uiltucs, è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 26 maggio 2009 e successive modifiche.

Approvazione dell'ipotesi di accordo
L’ipotesi di Accordo sottoscritta in data odierna viene rimessa agli Organi deliberanti delle rispettive Associazioni per la definitiva approvazione.
All’esito di tale approvazione, le Parti stipulanti la presente Ipotesi di Accordo procederanno alla stesura del CCNL impegnandosi a concluderla entro il 31 dicembre 2021. In sede di stesura potranno essere condivise integrazioni al CCNL, fermo restando che le clausole del CCNL non richiamate nella presente Ipotesi di Accordo restano confermate.

Parte Prima - Titolo II - Classificazione del personale
Articolo 15 (Nuovo) Commissione Paritetica

Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che possono essere esercitate nell’ambito della Farmacia dei Servizi, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che possono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e la necessità di introdurre ulteriori figure professionali nell’ambito del sistema di inquadramento.
Le Parti, dunque, condividono l’esigenza di costituire un Commissione Paritetica che avrà il compito di proporre e indicare alle Parti l’implementazione e l’adeguamento della classificazione del personale dipendente da Farmacie private.

Parte Seconda
Ente Nazionale Bilaterale
Premessa

Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del presente CCNL.
La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore Farmacie Private punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.
Le Parti condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti/fondi ad ogni livello.
Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendano inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli Enti/Fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
L’Ente Bilaterale Nazionale (E.B.N.) svolge le seguenti funzioni:
a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore delle Farmacie Private;
b) promuove e valorizza lo sviluppo di nuovi progetti in materia di conciliazione vita lavoro e di welfare e ne monitore gli effetti;
c) promuove, progetta e/o gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) può erogare, sulla base di specifici accordi tra le Parti stipularti il CCNL per i dipendenti delle Farmacie Private, sussidi e prestazioni in favore dei lavoratori;
e) predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed evidenzi eventuali criticità.
Le Parti concordano di dotarsi di apposite regole di governance al fine di stabilire criteri di efficacia e sostenibilità della bilateralità, un rapporto costi di gestione/prestazioni in base ai contributi caratteristici non inferiore al 30-70%.
Gli organi statutari dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Federfarma e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Parte Terza - Osservatorio Nazionale e Comitati Territoriali Regionali
Osservatorio Nazionale

Con riferimento all’affidamento alle Farmacie del Piano Nazionale Vaccinale e delle attività di screening per il Covid-19 mediante tamponi antigenici rapidi e test sierologici che possono essere svolte all’interno delle Farmacie, le Parti concordano sull’opportunità di istituire un Osservatorio Nazionale che possa essere la sede privilegiata ove affrontare e discutere i temi che emergeranno nell’ambito dei diversi territori.
L’Osservatorio Nazionale dovrà individuare e suggerire, anche attraverso apposite linee guida, adeguate soluzioni al fine di dirimere eventuali problematiche e di rendere operative ed effettive le nuove attività nelle diverse realtà territoriali.
L’Osservatorio Nazionale sarà composto pariteticamente da dodici componenti, sei rappresentanti designati da Federfarma Nazionale e due rappresentanti designati da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il CCNL.
L’Osservatorio Nazionale si riunirà con cadenza periodica, di norma mensile, e previa indicazione dei temi da esaminare all’ordine del giorno.

Comitati Territoriali Regionali
Ai sensi dell’art. 13 del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 6 aprile 2021, le Parti concordano sulla necessità di costituzione di Comitati Territoriali a livello regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
I Comitati Territoriali Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano saranno composti pariteticamente da tre rappresentanti designati dalle Unioni Regionali di Federfarma e dalle Associazioni provinciali di Federfarma di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti designati dalle OO.SS. territoriali stipulanti il CCNL.
Ai Comitati Territoriali Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano è affidato il precipuo compito di ricezione delle segnalazioni sull’applicazione delle regole contenute nel Protocollo governativo del 6 aprile 2021 e di trasmissione delle stesse all’Osservatorio Nazionale; il Comitato Territoriale curerà l’applicazione delle linee guida emesse dall’Osservatorio Nazionale. I Comitati Territoriali Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano potranno, al loro interno, formulare proposte e segnalare all’Osservatorio Nazionale temi relativi all’interpretazione del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 6 aprile 2021.

Con riferimento all’attività di vaccinazione affidate dal Piano Nazionale ai farmacisti per il contrasto al Covid-19, all’esclusivo fine di incentivare il personale dipendente ed in via del tutto sperimentale, si prevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro lordi, per ciascuna vaccinazione effettuata dal farmacista; quest’ultimo potrà, in alternativa, optare per un compenso forfettario annuale nella misura di 200,00 euro lordi.