Tipologia: Accordo
Data firma: 10 marzo 2020
Validità: periodo emergenziale
Parti: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e RSU
Settori: Agroindustriale, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Fonte: cbmv.it
Accordo aziendale "Emergenza COVID-19”
Il giorno 10 del mese di marzo 2020 tra il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, […] e la RSU aziendale […], per senso civico e spirito di collaborazione nell’affrontare l’emergenza sanitaria che coinvolge l'intero paese, si sottoscrive il seguente accordo per l’attuazione di misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. Attivazione sperimentale di modalità di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa “Lavoro Agile”.
Premesse
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Richiamate le disposizioni di servizio in data 06.03.2020 prot. n. 3555, con le quali si davano indicazioni tese a mitigare il disagio familiare conseguente l’avvenuta chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 2, lettere r) e s) che così recitano:
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09-03-2020, che estende le misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;
Visto l’allegato 1 di detto DPCM contenente le Misure igienico-sanitarie da tenersi per contenere la diffusione del virus COVID-19;
Ricordato che la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha introdotto, tra l’altro, misure volte a favorire una nuova concezione dei tempi e dei luoghi della lavoro subordinato, definendo il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivante dalla legge e dalla contrattazione collettiva (circolare 1/2020 4/3/2020 Ministero per la Pubblica Amministrazione).
Ritenuto opportuno di adottare, al fine di ridurre ulteriormente le possibilità di contagio tra i dipendenti consortili, misure coerenti con le disposizioni di cui alla citata lettera r) art. 2 DPCM 08.03.2020 per dare attuazione allo svolgimento a distanza della prestazione lavorativa (lavoro agile-smartworking).
Considerata l’insufficienza delle dotazioni di strumenti informatici attualmente a disposizione del Consorzio, si ritiene comunque possibile il ricorso al “lavoro agile” su richiesta del lavoratore che si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi.
Per “lavoro agile” si intende una differente modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che può avvenire anche al di fuori degli spazi aziendali presso il domicilio del dipendente o altro luogo privato che dovrà essere preventivamente comunicato in fase di richiesta dell’attivazione.
Il lavoratore in modalità di “lavoro agile" avrà i medesimi diritti e doveri previsti per i lavoratori che svolgono attività presso i locali aziendali, nel rispetto delle disposizioni di legge, del CCNL di settore applicato e degli accordi aziendali. La prestazione lavorativa in smart working obbliga il lavoratore a tenere una condotta uniformata ai principi di correttezza, buona fede e riservatezza.
Le parti concordano
1. Lavoratori interessati
Considerato che non tutte le attività e/o mansioni possono essere validamente svolte a distanza e senza l’ausilio di specifici strumenti e/o attrezzature, le singole richieste avanzate dai dipendenti saranno soggette alla valutazione del Capo Settore di riferimento e singolarmente autorizzate. I Capi settore faranno richiesta direttamente ai Dirigenti di Area.
I dipendenti interessati che avanzeranno richiesta di attivazione del “lavoro agile” tramite la sottoscrizione del modello allegato alla presente (modello 1 richiesta di attivazione), dovranno essere in possesso di idonea strumentazione informatica quali PC, Tablet, ecc. e di connessione dati come adsl, hot spot 4G. Nella richiesta dovrà inoltre essere indicato un contatto telefonico al quale il dipendente dovrà rendersi reperibile. Resteranno a carico del lavoratore i costi per l’energia elettrica, connessione dati e spese telefoniche, riscaldamento e quant’altro.
Il Direttore Generale, anche in relazione agli obblighi di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti che su di lui gravano in base all’articolo 2087 del Codice civile e del decreto legislativo 81/2008, procederà ad effettuare una attenta valutazione del numero di lavoratori che devono recarsi fisicamente sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva i cui esiti verranno formalizzati con apposito provvedimento.
I Dirigenti, d’intesa con i capi settore, valuteranno, in base alle esigenze d’ufficio, e tenuto conto di quanto riportato al capoverso precedente, le modalità con cui potranno essere autorizzate le richieste anche con criteri di rotazione tra i dipendenti.
2. Dotazione informatica e connettività da remoto
La dotazione informatica e la connettività da remoto necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi diversi dai locali aziendali loro assegnati, sono assicurati dai dipendenti interessati.
Laddove nascano impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa “agile", il dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente la problematica al responsabile, e qualora non fosse possibile trovare una soluzione da remoto, il dipendente ed il responsabile diretto concorderanno le modalità più consone al completamento della prestazione, ivi compreso l’eventuale rientro presso la sede aziendale, (ed eventualmente l'interruzione del lavoro agile e la fruizione di ferie)
3. Orario e modalità di svolgimento
Le richieste presentate conterranno indicazioni precise sul giorno o sui giorni di svolgimento della prestazione in lavoro agile. Nelle giornate di lavoro agile è richiesto al dipendente di rendersi disponibile ed essere raggiungibile tramite gli strumenti informatici a disposizione e/o il contatto telefonico nell'erario definito d’obbligo, ciascuno per il profilo abitualmente applicato, dall’intesa aziendale siglata in data 10.02.2016 protocollo 1908 (orario d’obbligo profilo 1 giornata lunga 9;t5 13,00 e 14.30 - 17,00 - profilo 2 giornata lunga 9,15 13,00 e 14.30 - 16,15 - giornata corta entrambi i profili 9,15-13,00).
Durante il lavoro agile dovrà essere sempre effettuato il numero di ore di lavoro ordinario previsto per la singola giornata, riconoscendo l'applicazione del regime di flessibilità giornaliera ma non quella ultra giornaliera né tanto meno il lavoro straordinario. Resta ferma la fruizione delle pause previste sia dalla richiamata intesa che dalle normative.
La richiesta, redatta sulla base del modello allegato alla presente (modello 2 richiesta di autorizzazione) dovrà essere corredata di un piano di lavoro per obiettivi concordato con il proprio capo settore. Il rispetto del piano di lavoro sarà riscontrato al termine del periodo di lavoro agile autorizzato. Si tratta quindi di un’attività svolta per micro-obbiettivi che saranno definiti per ogni singola richiesta.
La singola richiesta non potrà essere autorizzata per una durata superiore a 5 giorni lavorativi, ma potrà essere prorogata - previa elaborazione di un nuovo piano di lavoro - con le modalità di cui ai punti precedenti.
È facoltà del Direttore Generale revocare in ogni momento l’autorizzazione concessa allo svolgimento del “lavoro agile’’.
Lo svolgimento dell’attività in modalità di “lavoro agile” non dà diritto all’erogazione del servizio) sostitutivo di mensa non ricorrendone i presupposti.
4. Sicurezza sui luoghi di lavoro
Ai fini del rispetto degli obblighi aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro così come disciplinato dalla Legge 81/2017 e dal D.Lgs. 81/2008, sarà consegnata ai dipendenti apposita informativa che dovrà essere dagli stessi sottoscritta. Il dipendente dovrà esercitare la prestazione scegliendo luoghi idonei che consentano l’esercizio dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza dal punto di vista dell’integrità fisica propria e degli altri.
5. Privacy
Ai fini del rispetto delle normative in materia di privacy e riservatezza in regime di lavoro agile e con riferimento a qualsiasi tipo di documento, informazione o dato aziendale (in qualunque formato anche elettronico) il dipendente è tenuto a conservare con la massima diligenza e mantenere riservate tutte le notizie e/o informazioni di cui entrasse in possesso, non divulgare tali notizie e/o informazioni e non consentire a terzi l’accesso, diretto o indiretto, a qualsiasi titolo, ai documenti e ad ogni altro dato aziendale nonché utilizzare le dotazioni rese disponibili nel rispetto delle linee guida e della policy aziendali in materia.
6. Infortuni sui luoghi di lavoro
Nell’eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione di lavoro agile il lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’azienda.
7. Durata del presente accordo
La modalità di lavoro agile sarà attivata limitatamente al periodo interessato dall’emergenza dovuta al COVID-19, attualmente per il periodo di vigenza del DMCP 09.03.2020 ovvero fino al 03.04.2020 salvo eventuali proroghe e comunque soggetta a valutazioni di fattibilità in quanto trattasi di attivazione sperimentale che dovrà necessariamente essere monitorata per verificarne il funzionamento.
Firenze lì 10.03.2020
Allegati: [...omissis...]
- Modello 1 per richiesta attivazione allo svolgimento dell’attività in modalità di “lavoro agile”.
- Modello 2 per richiesta autorizzazione allo svolgimento dell’attività in modalità di “lavoro agile”.
- Informativa sui rischi generali e specifici per il lavoratore che volge la prestazione in "lavoro agile”