Tipologia: Protocollo aziendale Covid
Data firma: 19 marzo 2020
Validità: fine periodo emergenziale
Parti: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, RSU, Medico Competente, RSPP
Settori: Agroindustriale, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Fonte: cbmv.it


Protocollo aziendale condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il giorno 19 del mese di marzo 2020 tra il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, […], la RSU aziendale rappresentata da […] (RLS), […], il Medico Competente […], sentito il RSPP […], nella comune volontà di fare il massimo sforzo per coniugare la sicurezza dei lavoratori ed il mantenimento dell'attività di bonifica, quale fondamentale presidio per la sicurezza delle nostre comunità, si sottoscrive il seguente protocollo aziendale condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Premesse
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto all’emergenza COVID-19 dei giorni 4, 8, 9, 11 marzo 2020 e ricordata la circolare ANSI n. 8 del 10/3/2020 che chiarisce la natura di servizio pubblico essenziale dell'attività di bonifica e quindi l'esclusione dei consorzi di bonifica dall'obbligo di fermare le attività;
Richiamate le disposizioni di servizio in data 06.03.2020 prot. n. 3555, con le quali si davano indicazioni tese a mitigare il disagio familiare conseguente l'avvenuta chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
Ricordate le norme comportamentali in materia di prevenzione dal contagio emanate dal Direttore Generale il 25/2 e la trasmissione a tutto il personale del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 9 del 9/3/20 e della circolare Snebi 8 del 9/3/2020;
Ricordate altresì le circolari interne 1 e 2 contenenti disposizioni per il personale del settore ESMA;
Richiamato l'Accordo sindacale del 12/3/2020 che regolamenta l'accesso al lavoro agile;
Vista la Determina del Direttore Generale 48 del 13/3/2020 Accordo aziendale “Emergenza Covid-19" del 10/3/2020 - individuazione della dotazione organica minima con obbligo di recarsi fisicamente sul posto di lavoro;
Visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato da Governo e Parti Sociali il 14/3/2020;

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro del Consorzio, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il Presente protocollo intende recepire le indicazioni contenute nel citato protocollo del 14/03/2020 che recita "le imprese adottano i! presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi
di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro" adattando le indicazioni ivi contenute alla realtà consortile alla luce dei provvedimenti già adottati e citati nelle premesse.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono, attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, specificano e rafforzano le disposizioni già emanate dall'Amministrazione.
Si stabiliscono le seguenti misure:

Informazione
Il Consorzio integrerà il materiale contenente le norme comportamentali diffuse il 25/2 con indicazioni - affisse agli ingressi e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali - contenenti;
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto dì non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e dì rimanere al proprio domicilio
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo Influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Ingresso nei locali consortili
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

Modalità di accesso dei fornitori esterni
• I fornitori esterni di beni e servizi dovranno limitare al massimo la permanenza nei locali aziendali e i contatti con i dipendenti. Specifiche istruzioni verranno comunicate ai fornitori abituali e appositi avvisi verranno apposti all'ingresso;
• In ogni caso il fornitore\trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;

Pulizia e sanificazione in azienda
L'azienda assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In particolare gli spogliatoi del personale operativo vengono sanificati 2 volte a settimana contestualmente alle operazioni di pulizia ordinaria. Per tutti gli altri il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione proporrà interventi mirati di sanificazione in aggiunta alle pulizie periodiche.
Per quanto riguarda le dotazioni informatiche, telefoniche etc. etc. queste sono di tipo esclusivamente personale e quindi senza turnazione, per cui le parti danno atto che la loro gestione, cura ed eventuale pulizia aggiuntiva con adeguati detergenti forniti dall'Azienda¹ sarà eseguita dai singoli utilizzatori, fermo restando che sia da intendere come aggiuntiva oltre la sanificazione programmata suddetta.
I lavoratori presenti nelle sedi consortili possono collaborare a ridurre il rischio di contagio procedendo, di loro iniziativa, ad una periodica igienizzazione delle parti a comuni quali maniglie, interruttori, tastiere, rubinetti. Le parti convengono infatti che l'iniziativa dei singoli dipendenti è più efficiente ed efficace che un servizio esterno che non potrà mai avere la stessa frequenza e che comporterebbe comunque la presenza di esterni.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Precauzioni igieniche personali
♦ è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, come indicato negli avvisi affissi;
♦ l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (sapone in ogni bagno, gel a base alcolica in ogni sede);
♦ è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individuale
• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità.
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
c) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Gestione spazi comuni
• l'accesso agii spazi comuni, compresi gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• Macchine da caffè e distributori di bevande potranno essere utilizzati solo rispettando la distanza interpersonale di 1 metro e previa sanificazione - a cura degli utilizzatori - delle parti toccate (tastierino, portacialde, ecc.). Qualora non sia possibile rispettare tali condizioni, macchine da caffè e distributori di bevande saranno resi inaccessibili.

Organizzazione aziendale
Si concorda di utilizzare quale strumento prevalente di riorganizzazione temporanea ed eccezionale il lavoro agile, secondo le modalità condivise nell'accordo aziendale sottoscritto con la RSU in data 10.03.2020, oltre alla opportunità concessa con nota prot. 3555 del 06.03.2020 che consente una maggior flessibilità con possibilità di collocazione dell'attività lavorativa in fasce orarie diverse dalle consuete comprese fra le ore 6,00 e le ore 22,00.
Qualora, anche a valle dell'attivazione del lavoro agile, rimangano situazioni in cui negli uffici non sia rispettata la distanza interpersonale di 1 metro, i dipendenti dovranno prontamente segnalarlo al Direttore Generale, che provvedere immediatamente alle opportune sistemazioni.
Per il personale operativo si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle circolari interne ESMA1 e 2. Anche in questo caso i dipendenti dovranno segnalare tempestivamente situazioni in contrasto come le disposizioni vigenti, comunicandole al RLS o direttamente a Direttore Generale.
Per trasferte e sopralluoghi è fortemente consigliato l'utilizzo degli automezzi aziendali senza passeggeri a bordo;
Ovunque sia possibile, dovranno essere utilizzati strumenti telematici (videoconferenza) al posto di riunioni fisiche.
Si dà atto che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

Gestione di una persona sintomatica in azienda
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il Consorzio procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• il Consorzio collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria non sarà interrotta. L'effettuazione delle visite mediche periodiche avverrà soltanto se possibile l'integrale rispetto delle misure di sicurezza dì cui al primo punto. In caso contrario il Medico Competente, ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs 81/2008 con fondata motivazione, ridefinirà la scadenza delle precedenti idoneità, riprogrammando l’effettuazione delle visite al termine dì validità;
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
• A tal fine, i dipendenti che ritengano di rientrare nelle citate particolari situazioni, dovranno far conoscere la propria condizione al Medico Competente a mezzo mail all'indirizzo ***@tiscali.it allegando le necessarie certificazioni mediche e informando il Settore Personale del Consorzio, all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., dell'inoltro della comunicazione al Medico Competente. Nella mail inviata al Settore Personale sarà sufficiente indicare nel testo "comunico di aver contattato il Medico Competente in riferimento a quanto previsto all'ultimo comma del punto Sorveglianza Sanitaria del protocollo aziendale condiviso".

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
• è costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione così composto: Direttore Generale o suo delegato, RLS, 3 rappresentanti delle RSU di seguito individuati nelle persone di FB, DF e ML.
Per ogni chiarimento o dubbio si rimanda al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020.
Il presente accordo perderà i suoi effetti alla fine dell'emergenza nazionale COVID-19.

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¹ Le parti si danno atto che alla data odierna, sentito anche il RSPP, i dipendenti possono utilizzare soltanto gel a base alcolica e salviette disinfettanti nei limiti di quanto il Consorzio è riuscito a reperire sul mercato, il gel a base alcolica dovrà essere utilizzato mediante fazzoletti di carta inumiditi con lo stesso, avendo cura di non danneggiare i dispositivi e le superfici igienizzati.