Tipologia: Accordo territoriale
Data firma: 11 dicembre 2020
Parti: Fipe, Federalberghi, Fiavet, Faita/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Emilia Romagna
Fonte: eburt.it
Accordo territoriale straordinario regionale per il sostegno al reddito, il welfare ed il rafforzamento della sicurezza mei luoghi di lavoro del turismo in Emilia Romagna (Risorse di EBURT e cofinanziamento di EBNT)
Il giorno 11 dicembre 2020, in Bologna, tra Fipe Emilia Romagna […], Federalberghi Emilia Romagna […], Fiavet Emilia Romagna […], Faita Emilia Romagna […] assistiti da Confcommercio Emilia Romagna […] e la Filcams Cgil Emilia Romagna […], la Fisascat Cisl Emilia Romagna […], la Uiltucs Emilia Romagna […]
Premesso che
a) I provvedimenti nazionali e regionali legati alle ripercussioni indotte dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica hanno comportato e continuano a comportare ricadute negative sulle attività economiche del territorio;
b) Ciò ha determinato e potrà determinare di conseguenza anche la necessità dei lavoratori di assentarsi per indotte necessità genitoriali;
c) il mantenimento dell'occupazione e la salvaguardia delle aziende è la finalità che le Parti sociali pongono a fondamento del presente accordo anche al fine di dare seguito all' accordo nazionale
premesso altresì che
I. tra le parti sociali a livello nazionale sono stati sottoscritti rispettivamente in data 24 aprile 2020 un Accordo quadro per il contenimento del contagio da COVID e in data 9 giugno 2020 un accordo per la bilateralità del Turismo nell'emergenza sanitaria Covid che prevede il cofinanziamento di specifiche misure adottate dagli enti bilaterali territoriali;
II. l'accordo nazionale è stato poi recepito da EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo) il quale in data 9 giugno 2020 ha emanato un apposito regolamento;
III. le parti in epigrafe intendono dar corso a quanto definito a livello nazionale recependo anche a livello regionale per la Regione Emilia Romagna tutti gli accordi che, a vario titolo, incentivano e/o agevolano intese per l'introduzione ed il rafforzamento di forme diffuse di Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Contrattuale Territoriale, dando al contempo risposte concrete ai lavoratori e alle aziende colpiti fortemente dall'emergenza epidemiologica;
Tutto ciò premesso
con espresso riferimento alle aziende operanti nella Regione Emilia Romagna, che applicano integralmente i CCNL Pubblici Esercizi, Turismo e Agenzie di Viaggi, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, le Parti convengono che, a decorrere dal 1° marzo 2020, fino al 31 dicembre 2020, siano previste le seguenti prestazioni straordinarie di sostegno al reddito e di welfare a carico di EBURT compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziate. EBURT, nel Regolamento attuativo, fisserà le scadenze di presentazione delle domande nei termini congrui alla registrazione delle risorse impegnate ed alla scrittura del consuntivo 2020 per la conseguente approvazione del bilancio nei termini statutari.
A) Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito
1- Contributo Solidaristico
Al lavoratore dipendente delle aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 febbraro2020, o comunque da quando il territorio è stato interessato dai diversi DPCM, che abbia subito una sospensione e/o una riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica nel periodo ricompreso dal 01 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e che abbia avuto accesso alle prestazioni per causale COVID19 di Assegno Ordinario riconosciute da Fondo di Integrazione Salariale (FIS), CIGO, nonché CIG in deroga, verrà corrisposto, nei limiti di spesa stanziata a tale titolo da EBURT, un contributo sulla base delle seguenti condizioni:
- 400 euro lorde complessive in caso di sospensione/riduzione dal lavoro superiore al 40% nel complessivo periodo ricompreso tra il 01/03/2020 al 31/08/2020
- 300 euro lorde complessive in caso di sospensione/riduzione dal lavoro superiore al 40% nel complessivo periodo ricompreso tra il 01/09/2020 al 31/12/2020
Alla domanda devono essere allegate tutte le buste paga del periodo marzo-agosto e/o le buste paga del periodo settembre - dicembre dalle quali si possano ricavare le ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 2019.
Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.
Qualora il datore di lavoro abbia integrato l'ammortizzatore sociale nei mesi di riferimento del suddetto semestre, o del successivo quadrimestre la somma tra tale importo aziendale ed il contributo dell'ente non potrà essere superiore alla retribuzione persa.
Il contributo sarà incrementato del 50% per i lavoratori dipendenti che abbiano effettuato almeno il 60% di ammortizzatore sociale* e che siano titolari di mutuo prima casa o locatori di un immobile di residenza o in cui sono domiciliati quale lavoratori fuorisede
(* è da intendersi FIS, CIGO e CIG in deroga)
2- Contributo Solidaristico lavoratori stagionali.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo beneficiari delle indennità di cui all'art 9 L126/20 e dell'art 15 DL 137/20 che hanno avuto un rapporto di lavoro stagionale, con regolare adesione ad Eburt, di durata di almeno 60 gg nell'anno 2019 con aziende in regola con il versamento dei contributi a Eburt, verrà riconosciuta una indennità una tantum pari a € 250 lordi. Nel caso di rapporti di lavoro di durata di almeno 90 giorni nell'anno 2019, il contributo sarà pari a € 350 lordi.
B) Interventi straordinari di Welfare
1- Assistenza genitoriale al figlio minore
- Ai lavoratori assoggettati alla prestazione lavorativa o che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorative dovute ad applicazioni di ammortizzatori sociali, che non abbiano residui di ferie e permessi retribuiti maturati e residui al 31/12/2019, che non abbiano diritto a prestazioni di carattere pubblico e che abbiano la necessità di assentarsi dall'attività lavorativa, usufruendo di permessi non retribuiti, per occuparsi (in quanto l'altro genitore non se ne possa occupare) del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso o comunque non oltre il 31/03/2021, a causa di:
a) chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado
b) impossibilità di frequenza delle lezioni a causa di provvedimenti comprovati legati al Covid-19
verrà erogato un contributo pari al 50% della normale retribuzione da CCNL lorda persa per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi, da usufruire dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021.
Potranno accedere a tale prestazione 1 lavoratori che si troveranno nelle seguenti condizioni:
Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età superiore a 12 anni e comunque entro 114 anni compiuti nell'anno in corso o comunque non oltre il 31/03/2021.
Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età fino al 12 anni che abbiano esaurito eventuali prestazioni pubbliche e abbiano necessità di un ulteriore periodo di astensione per cura del figlio.
Tale importo sarà corrisposto tramite EBURT ai lavoratori.
Il contributo di cui al presente articolo non potrà essere cumulato con eventuale richiesta, per il medesimo periodo, di contributo per iscrizione ai centri estivi.
C) Misure di rafforzamento della prevenzione
In via straordinaria e temporanea, in presenza di Iniziative adottate in applicazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro" sono previsti, a fronte di sottoscrizione di accordo sindacale aziendale (vedi allegato 2), contributi bilaterali volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei Protocolli e dei suddetti accordi.
Il contributo EBURT, non inferiore alla quota di finanziamento aggiuntivo disposta da EBNT sarà erogato in favore:
1- della spesa aziendali, fiancate nell’Allegato 1)
Il contributo di cui al presente punto sarà erogato alle aziende che ne faranno richiesta, operanti In Emilia Romagna, che applicano integralmente i CCNL del turismo sopra richiamati, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano Iscritte ad EBURT in data antecedente al 2 marzo 2020 o comunque da quando il territorio è stato interessato dai diversi DPCM siano in regola con il versamento dei contributi previsti per EBURT.
Per accedere a tale contributo le aziende dovranno presentare la documentazione allegata al presente accordo:
a) Presentazione e rendicontazione delle fatture di pagamento delle spese sostenute;
b) Presentazione della documentazione necessaria ad evidenziare precedenti ed attuali buone prassi promozionali e comunicative da cui emergano azioni in favore dei lavoratori tese a favorire la conoscenza e l'utilizzo dell'Ente Bilaterale;
c) Tramite l'accordo di cui alla bozza di cui all'allegato 2, sì impegnino a comunicare alla parte sindacale situazioni di crisi al fine del mantenimento occupazionale, utile anche all'avvio di un confronto;
Le Parti convengono che in Azienda potranno svolgersi Incontri congiunti con i lavoratori per illustrare il Protocollo relativo alla sicurezza sul lavoro sottoscritto il 24 Aprile 2020 e sul Comitato per il contrasto e II contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Saranno ammesse a contribuzione le spese aziendali, sostenute dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, elencate Dell'Allegato 1), per un importo pari al 40% e comunque non superiore ai 600 euro al netto dell’VA della spesa complessiva sostenuta e debitamente documentata. Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti non si applica il parametro percentuale fino a 200 euro della spesa complessiva ammissibile al contributo EBURT.
2- Delle spese di gestione ed operative del Comitati Territoriali, elencate nell'allegato a)
Le spese sostenute dalla costituzione del Comitato Territoriale in ambito del CST/OPT e per il relativo funzionamento, debitamente rendicontate ad EBURT, saranno sostenute con le risorse destinate a titolo di misure di rafforzamento della prevenzione.
3- Visite mediche per lavoratori fragili
L'Ente valuterà convenzioni con medici specialisti in medicina del lavoro per garantire a lavoratori fragili prestazioni specifiche per salvaguardarne la salute.
D) Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni, di cui ai punti A, B e C del presente accordo sarà previsto per tutti i dipendenti di aziende (escluse le multilocalizzate del turismo) aderenti ad EBURT alla data antecedente il 23 febbraio 2020 e con anzianità di iscrizione ad EBURT non Inferiore ai tre mesi, con esclusione dei lavoratori stagionali. È riconosciuta la continuità di anzianità di iscrizione all'Ente ai lavoratori per i quali non è pagata l'adesione a causa della sospensione della retribuzione aziendale riconducibile alle misure anti Covid.
2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBURT e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza riferiti a tutti 1 dipendenti in forza nel 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBURT.
3. Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dai CCNL Indicati nelle premesse, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, ad EBURT corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,30% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti In forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBURT.
4. I contributi di cui alla lettera C1) saranno erogati alle aziende che formalizzeranno la dichiarazione (Allegato 2) di non aver percepito per tale titolo un importo corrispondente da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette.
Il presente accordo verrà trasmesso a EBURT per il suo recepimento e per la sua applicazione. I) Consiglio Direttivo di EBURT stabilirà la misura delle risorse disponibili destinate alla sua applicazione e predisporrà il relativo regolamento, secondo 1 criteri di riparto previsti dall'accordo nazionale del 30 luglio 2020
A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti al presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.
Le Parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo e del sostegno al reddito dei lavoratori di settore per il mantenimento occupazionale in caso di assenza di ulteriori ammortizzatori sociali.
Allegato 1) punti C1) e C2) - Accordo del 4 novembre "20 Contributo per rafforzare la prevenzione e fa sicurezza sui luoghi di lavoro
1) Spese aziendali
Alle aziende di cui alla lettera C), punto 1) aderenti a EBURT ed In regola all'adesione di EBURT che ne facciano domanda allegando la relativa fattura, sarà rimborsata una quota delle spese finalizzate a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi citati,
Potranno essere oggetto di rimborso le spese sostenute per la prevenzione da contagio da COVID attuata sul luogo di lavoro:
- Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3
- Guanti di lattice in vinile e in nitrile
- Dispositivi per protezione oculare
- Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea
- Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
- Barriere antibatteriche (es. separatori in plexiglass)
- Dispositivi conta persone per contingentare o bloccare l'accesso al raggiungimento di determinate soglie
- formazione COVID aggiuntiva alla formazione obbligatoria ex D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- aggiornamento del DVR per motivo Covid che sarà allegato alla domanda di richiesta di finanziamento in aggiunta alla fattura
- dispositivi certificati per la sanificazione anticovid
- altro rientrante nei materiali straordinari per contrastare il Covid che non sia classificabile bene strumentale aziendale
2) Spese per il comitato
Al comitato territoriale sono riconosciute, per i costi gestionali e per sostenere i costi relativi alle attività da svolgere per contrastare il contagio da COVID nei luoghi di lavoro le seguenti spese:
- per ricerche, studi e seminari aperti
- aggiornamenti componenti, RLST e parti sociali;
- divulgazione delle informazioni;
- rimborso convocazioni componenti, riunioni con RLST e PS, valutazione di conformità;
- ricorso a consulenze tecnico scientifiche;
- favorire percorsi formativi per aziende e lavoratori;
- altro rientrante nei costi straordinari finalizzati a contrastare il Covid nei luoghi di lavoro.
Allegato 2) punto C1) - Accordo dell’11 dicembre 2020