Responsabilità del titolare di una ditta esercente attività edilizia per aver omesso di esporre la tabella infortuni che rende edotti i lavoratori dei rischi.

"Gli elementi acquisiti al dibattimento consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto.
Ed invero dall'istruttoria dibattimentale e in particolare dalla documentazione acquisita e dalle testimonianze assunte, che hanno esaustivamente ricostruito i fatti nel loro complessivo dipanarsi, è emerso in maniera incontrovertibile il fatto di reato per cui si procede e l'attribuibilità dello stesso all'imputato."

..."per poter compiutamente valutare la penale responsabilità dell'imputato rispetto al contestato reato è appena il caso di precisare che il prevenuto rientra tra i soggetti tenuti all'osservanza della norma atteso che i precetti contenuti nelle norme generali per l'igiene del lavoro di cui al d.p.r. n. 303/1956 sono diretti ai datori di lavoro siano o non siano ancora proprietari degli immobili nei quali il lavoro viene prestato, e ciò è sancito in maniera non dubbia dall'art. 4  del decreto in oggetto, nel quale si dice che ad attuare le misure d'igiene previste nella legge, a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione, disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, sono tenuti i datori di lavoro oltre a dirigenti e ai preposti".




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi in composizione monocratica, dott. Francesco de Falco Giannone, all'udienza del 14 mag. 09 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

G. R., nato a Pimonte il Omissis, residente in Calabritto alla via S. Mende;

CONTUMACE;

IMPUTATO

del reato p.e p. dall'art. 4, comma I lett. b), d.p.r. n. 303/1956 sanzionato dall'art. 58, comma I lett. b),del medesimo d.p.r. per avere omesso, in qualità di titolare della ditta, omonima esercente attività edilizia con sede legale in Calabritto alla c. da Traila e cantiere in località Petragna agro stesso comune, di esporre la tabella infortuni che rende edotti i lavoratori dei rischi.

In Calabritto (AV) il 30/1/2007

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.

Fatto
 
Con decreto del 22/4/2008 nel procedimento in epigrafe la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi disponeva il giudizio nei confronti dell'imputato per il reato ascritto.
All'udienza del 3/12/2008 veniva disposto rinvio per impedimento del giudice titolare.
All'udienza del 7/1/2009 veniva aperto il dibattimento e, data lettura del capo d'imputazione, il P.M. si riportava allo stesso. Il giudice ammetteva le prove come richieste dalle parti. Veniva escusso il teste M. A..
All'udienza del 14/5/2009 veniva escusso il teste F. C.. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe e il Tribunale pronunciava sentenza, come da dispositivo allegato al verbale di udienza.

Diritto
 
 
Gli elementi acquisiti al dibattimento consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto.

Ed invero dall'istruttoria dibattimentale e in particolare dalla documentazione acquisita e dalle testimonianze assunte, che hanno esaustivamente ricostruito i fatti nel loro complessivo dipanarsi, è emerso in maniera incontrovertibile il fatto di reato per cui si procede e l'attribuibilità dello stesso all'imputato.
Si tratta, peraltro, di testimonianze che possono certamente essere ritenute credibili ed attendibili, vista la posizione di terzietà degli operanti che riferiscono di avvenimenti verificatisi mentre gli stessi si trovavano nell'esercizio delle proprie funzioni, e che consentivano di effettuare la seguente ricostruzione di cui non vi è motivo alcuno di dubitare.
In particolare il M.llo F. C. in data 30/1/2007 accertava che nel cantiere edile in imputazione vi era l'imputato, titolare della ditta, ed un lavoratore mentre mancava la tabella sugli infortuni che rendeva edotti i lavoratori dei rischi.
L'Isp. M. A., invece, faceva le prescrizioni ora per allora e ammetteva il prevenuto al pagamento che non vi era stato.
Da quanto sopra risulta pertanto pacifico che l'imputato, in qualità di titolare della ditta omonima esercente attività edilizia con sede legale in Calabritto alla c.da Traila e cantiere in località Petragna agro stesso comune, aveva omesso di esporre la tabella infortuni che rende edotti i lavoratori dei rischi e non aveva provveduto al pagamento impostogli in occasione delle proscrizioni ora per allora.
Così ricostruiti i fatti, per poter compiutamente valutare la penale responsabilità dell'imputato rispetto al contestato reato è appena il caso di precisare che il prevenuto rientra tra i soggetti tenuti all'osservanza della norma atteso che i precetti contenuti nelle norme generali per l'igiene del lavoro di cui al d.p.r. n. 303/1956 sono diretti ai datori di lavoro siano o non siano ancora proprietari degli immobili nei quali il lavoro viene prestato, e ciò è sancito in maniera non dubbia dall'art. 4  del decreto in oggetto, nel quale si dice che ad attuare le misure d'igiene previste nella legge, a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione, disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, sono tenuti i datori di lavoro oltre a dirigenti e ai preposti (Cass. pen., sez.III, 15/3/1976, n. 3379).

Nella fattispecie risulta integrato anche il necessario elemento soggettivo. Trattandosi di reati contravvenzionali, sufficiente sarebbe la verifica della sussistenza della colpa (che potrebbe agevolmente essere configurata nella negligenza derivante dal mancato assolvimento del dovere di informazione che grava su tutti i cittadini), ma, nel caso di specie, considerata la tipologia e la natura dell'attività espletata, deve ritenersi che l'imputato, conoscendo o comunque dovendo conoscere la normativa vigente, abbia consapevolmente e volontariamente proceduto alla commissione del reato contestato.
Pertanto, così ricostruita l'intera vicenda e la sua qualificazione giuridica, nessun dubbio può sussistere circa la responsabilità penale del prevenuto in ordine al reato per cui si procede di cui ricorrono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.

Alla luce di quanto fin qui indicato, posta la responsabilità dell'imputato, occorre procedere alla determinazione della pena irrogabile tenendo presente che possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche in considerazione del passato giudiziario del prevenuto nonché per meglio adeguare la pena al fatto concreto per cui si procede.
L'imputato va pertanto condannato alla pena che, alla luce dei criteri di giudizio di cui all'art. 133 c.p., si reputa congruo quantificare in Euro 400,00 di ammenda (pena così determinata: pena base Euro 600,00 di ammenda; ridotta come sopra per le circostanze attenuanti generiche). Alla condanna segue di diritto l'obbligo del pagamento delle spese processali.
Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi esprimere un giudizio di prognosi positiva circa la sua futura astensione dal commettere ulteriori reati, anche in considerazione dell'effetto deterrente che consegue alla condanna, oltre quello della non menzione..

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara G. R. responsabile del reato allo stesso ascritto e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di Euro 400,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

S. Angelo dei Lombardi, udienza del 14 mag.09

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2009.