Agenzia entrate
Divisione Risorse
Direzione Centrale Risorse umane
INFORMATIVA ALLE OO.SS. DEL COMPARTO E DELL’AREA FUNZIONI CENTRALI
Verifica della certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”)
Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 in corso di conversione, ha introdotto l’art. 9-quinquies al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Detto art. 9-quinquies prevede che i datori di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a verificare che il relativo personale, “ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa...”, possieda ed esibisca, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.
Analogo dovere di verifica sussiste anche nei confronti di “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”
Tale obbligo vige dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Il medesimo articolo prevede che, entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro provvedano a definire le modalità operative per l'organizzazione delle predette verifiche “anche a campione” e “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro”. Sempre entro tale data, i datori di lavoro “individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni”.
Gli approfondimenti condotti dalle Strutture centrali competenti hanno fatto emergere nell’immediato, la sola possibilità di verifica della validità del Green Pass, tramite l’applicazione istituzionale “VerificaC19.”
L’applicazione, installata su terminale operatore connesso ad Internet (smartphone, tablet o strumento simile adatto alla specifica funzione), è da conferire al/ai soggetto/i preventivamente individuato/i e incaricato/i della verifica.
Le modalità operative per la verifica sono di diretta competenza e responsabilità del datore di lavoro che potrà, in collaborazione con il proprio sistema di safety e in considerazione della specificità di ogni singola sede operativa, definire quelle più opportune.
In particolare, pur prevedendo la norma che possano essere effettuate verifiche a campione e anche in momento successivo all’ingresso sul luogo di lavoro, verrà considerata modalità “prioritaria” eseguire la verifica sull’intera popolazione lavorativa in ingresso, ai fini di un più incisivo contenimento del rischio da COVID-19.
Ove per specifiche esigente tecnico / operative e di valutazione del rischio si dovesse ritenere di adottare una verifica a campione è comunque opportuno predeterminare l’entità del campione stesso (percentuale di controllo).
Il personale che si occuperà delle verifiche, nonché della contestazione delle violazioni alle prescrizioni dovrà essere preventivamente e formalmente incaricato da parte del datore di lavoro.
Tale personale può essere individuato:
- in un ridotto numero di risorse ove il controllo possa avvenire in occasione dell’ingresso sul luogo di lavoro (potendosi impiegare, ove possibile, anche le stesse risorse già presenti per la verifica sulla misurazione della temperatura corporea a coloro che accedono alla struttura);
- in un maggior numero di risorse ove si decidesse di eseguire la verifica dopo aver effettuato l’accesso sul luogo di lavoro (ad esempio: capi team, capi reparto, capi ufficio, capi settore ciascuno per i lavoratori di diretta dipendenza e su specifica individuazione da parte del datore di lavoro). In tale eventualità sarà anche necessario individuare il personale autorizzato ad eseguire la verifica sui lavoratori “esterni” e sugli eventuali altri soggetti indicati nel comma 2 dell’articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52/2021, introdotto dal decreto legge n. 127/2021.
Il comma 3 dell’art. 9-quinquies prevede che le disposizioni “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. I lavoratori in tale particolare condizione dovranno far pervenire la prescritta certificazione al proprio datore di lavoro. I limiti temporali di validità della predetta esenzione sono stati prorogati al 30/11/2021 dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 43366 del 25/09/2021.
Nel caso di lavoratore in possesso di risultanza di tampone negativo e temporalmente valido, ma privo di certificazione verde COVID-19 a causa di possibili ritardi di registrazione del dato sulla banca dati “Green Pass”, l’ingresso potrà essere autorizzato previa esibizione di attestazione di tampone negativo presentato entro i limiti temporali di validità.
Nel caso di mancato ingresso dei dipendenti per non validità o assenza della certificazione verde COVID-19, saranno applicate le misure di cui al comma 6 dell’art. 9-quinquies.
Nel caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso ed esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19, si applicano le misure di cui al comma 7 dell’art. 9-quinquies.
Tali misure potranno essere aggiornate in ragione dell’evoluzione del contesto normativo e/o dell’adozione di linee guida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Roma, 1° ottobre 2021