Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ
N. 850/A - numero del protocollo |
Roma, data del protocollo |
OGGETTO: Obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Direttive per gli uffici sanitari della Polizia di Stato.
A …omissis…
Con l'entrata in vigore del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127. che introduce l'obbligo del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, potrebbero presentarsi problematiche e situazioni di criticità, meritevoli di un'attenta valutazione, relative all'ottenimento della certificazione verde da parte di singoli appartenenti all'Amministrazione.
Al fine di trovare soluzione ad eventuali impedimenti di natura medica al rilascio del predetto certificato, gli uffici sanitari della Polizia di Stato sono invitati a fornire la massima disponibilità ed assistenza, offrendo chiarimenti sugli aspetti tecnici di competenza a coloro i quali ponessero specifici quesiti, o utili indicazioni a chi volesse aderire alla vaccinazione.
Le problematiche alle quali si fa riferimento riguardano, ad esempio, quei soggetti che non abbiano ritenuto di vaccinarsi perché già affetti da COVID-19 oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale nei tempi stabiliti, per motivazioni di ordine diverso o, ancora, coloro che chiedano informazioni sulla vaccinazione cosiddetta “eterologa" e, più in generale, sugli effetti collaterali che, seppur raramente, possono associarsi alla somministrazione del vaccino.
Sebbene tali elementi siano stati più volte puntualizzati nelle circolari emanate da questa Direzione, il particolare momento e l'entrata in vigore del citato obbligo di legge rendono più cogente lo sforzo di informazione e supporto, che può risultare decisivo, come più volte auspicato, per condurre alla vaccinazione il maggior numero possibile di dipendenti, a garanzia anche della salute della collettività.
È richiesto pure uno sforzo nella soluzione di quei casi in cui, pur essendo stati gli interessati sottoposti al ciclo vaccinale completo, non sia stato possibile ottenere il green pass dall'apposita piattaforma, per problemi amministrativi e procedurali; anche in tali casi occorrerà fornire adeguate informazioni indicando le strutture regionali responsabili.
Nella tabella allegata si riepilogano le condizioni di rilascio del green pass e la validità dello stesso, rappresentando che le disposizioni normative in questione non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
Si fa presente che presso questa Direzione sono attivi la casella di posta elettronica ***@poliziadistato.it ed il numero telefonico dedicato *** cui i singoli responsabili degli uffici sanitari potranno prospettare eventuali difficoltà e richieste di chiarimenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Confidando nella consueta professionalità e collaborazione, si pregano gli Uffici di coordinamento sanitario di voler diramare la presente nota agli uffici sanitari della Polizia di Stato ricadenti nei territori di rispettiva competenza, invitandoli altresì ad acquisire eventuali ulteriori adesioni alla vaccinazione e ad attivare, nel caso, sedute vaccinali straordinarie a livello locale, secondo i modelli organizzativi già sperimentati e descritti nella circolare nr. 850/A.P. 1-2692 del 10 febbraio u.s..
IL DIRETTORE CENTRALE
Ciprani
CONDIZIONI DI RILASCIO GREEN PASS |
VALIDITÀ |
NOTE |
Vaccinazione con ciclo vaccinale completo (due dosi o una dose per Janssen) |
12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. |
La validità cessa quando l’interessato sia identificato come caso accertato positivo a Sars-CoV-2. |
Vaccinazione con una dose |
Dalla somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale indicata nella certificazione di vaccinazione. |
La validità cessa quando l’interessato sia identificato come caso accertato positivo a Sars-CoV-2. |
Guarigione da COVID-19 con cessazione isolamento |
6 mesi dalla data di certificazione dell'avvenuta guarigione. |
La validità cessa in caso l’interessato sia nuovamente identificato come caso accertato positivo a Sars- CoV-2. |
Vaccinazione con una sola dose dopo precedente infezione da Sars-CoV-2 |
12 mesi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. |
La certificazione verde è comunque rilasciata contestualmente all’avvenuta vaccinazione. |
Guarigione da COVID-19 contratto oltre il 14° giorno dalla prima dose di vaccino o dopo il ciclo vaccinale completo |
12 mesi dalla data di certificazione dell'avvenuta guarigione. |
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Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (tampone molecolare anche salivare), con esito negativo a Sars-CoV-2 |
48 ore dall'esecuzione del test (tampone rapido) |
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¹ L'estensione della durata a 72 ore del test molecolare è in via di approvazione da parte degli organi competenti. Il tampone salivare deve essere processato esclusivamente con metodica molecolare e non si riferisce ai test antigenici rapidi utilizzati per screening in ambito scolastico.