T.A.R. Puglia, Sez. 3, 15 gennaio 2015, n. 56 - Istanza di accesso dell'associazione sindacale al DVR. Sussiste un Interesse diretto, concreto e attuale
N. 00056/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2014, proposto da:
Federazione Gilda-Unams - Gilda degli Insegnanti - Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Romano, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari, alla piazza Aldo Moro n. 14;
contro
Liceo Scientifico Statale "C. Cafiero" - Barletta, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari, Via Melo n. 97;
nei confronti di
Loredana Macuglia;
per il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.): documento valutazione rischi (d.v.r.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico Statale "C. Cafiero" - Barletta e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Raffaella Romano e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FattoDiritto
Con istanza del 12/6/14, la ricorrente in epigrafe indicata chiedeva all’Istituto Scolastico “C. Cafiero” di Barletta di poter ottenere copia, anche informatica, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato ai sensi dell’art. 28 d. l.vo n. 81/2008; l’O.S. rappresentava di aver intrapreso un’azione di “monitoraggio sulle scuole dell’A.T. Bari e BAT, mirante a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza”; nella nota evidenziava, altresì, l’interesse alla conoscenza di quanto richiesto, visto il “ruolo di garante degli interessi collettivi dei suoi iscritti”.
Dopo un primo diniego espresso dal Dirigente del predetto Istituto in data 7/7/2014, cui faceva seguito una pronta replica dell’O.S., con nota del 12/7/14 il Dirigente consentiva la sola visione del DVR presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto, negli orari di apertura, subordinandola alla condizione che la GILDA fornisse “opportuna giustificazione ai sensi della. L. 241/90”.
Avverso tale ultimo diniego propone ricorso l’ O.S. ex art. 116 CPA, chiedendo di ordinare al Dirigente Scolastico dell’Istituto “C. Cafiero” di esibire il documento richiesto.
L’Istituto ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si sono costituiti in giudizio, depositando una relazione sui fatti di causa.
Il ricorso merita accoglimento.
Sussiste in capo alla parte ricorrente l’“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990. Al fine di valutare la sussistenza di tale interesse occorre avere riguardo alle finalità che l’istante dichiara di perseguire, richiedendo la norma in parola un “legame tra finalità dichiarata ed il documento richiesto”. Nel caso in esame, la ricorrente ha espressamente dichiarato, fin dalla prima istanza, di aver intrapreso un’attività di monitoraggio sul rispetto della normativa a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzata alla tutela degli interessi collettivi di cui l’O.S. è portatrice.
Tale interesse si rivela certamente “attinente al ruolo del sindacato quale istituzione esponenziale di una categoria di lavoratori, che agisce a tutela delle posizioni di lavoro degli associati, nel cui interesse e rappresentanza opera” ( C.d.S., VI Sezione, 11 gennaio 2010, n. 24).
D’altra parte, la giurisprudenza, a proposito della legittimazione attiva del sindacato, ha anche affermato che “sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione” (C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013).
Da tanto deriva l’illegittimità della nota gravata nella parte in cui ha subordinato la consultazione del DVR alla presentazione di “opportuna giustificazione ai sensi della. L. 241/90”, essendo essa già ricavabile dall’istanza di accesso.
Quanto all’oggetto della richiesta, poi, si osserva che non ostano divieti e preclusioni normative all’esercizio del diritto di accesso, non riguardando l’istanza atti sottratti all’ accesso, né sostanziandosi in un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione.
Va, inoltre, considerato inconferente il richiamo che parte resistente opera in riferimento alla legislazione giuslavoristica, quasi che essa possa prevalere sulla legge "generale" sul procedimento amministrativo: “In realtà la normativa invocata dall'amministrazione intimata riguarda ogni rapporto di lavoro subordinato, laddove nella vertenza in esame trattasi di rapporti di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nell'accezione estensiva prevista dall'art. 23 L. n. 241 del 1990) che in quanto tale rimane specificamente tenuta all'accesso, anche per atti di diritto di privato se di riverbero con il pubblico interesse” (TAR Abruzzo, sent. 12/7/12 n. 467).
Risulta, in definitiva, illegittimo l’accoglimento dell’istanza da parte del D.S. dell’Istituto “Cafiero”, siccome limitato alla mera consultazione “in sede” del documento richiesto; va, al contrario, consentito all’O.S. di ottenere copia del DVR, tenuto conto – peraltro – che del documento – in formato digitale - è richiesto l’invio alla p.e.c. indicata nell’istanza, con conseguente semplificazione dell’attività gravante sull’ufficio scolastico.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va ordinato all’ Istituto Scolastico “C. Cafiero” in persona del D.S. p.t., di rilasciare alla ricorrente copia informatica dell’ultimo documento di valutazione dei rischi (con invio all’indirizzo P.E.C. indicato nell’istanza di accesso del 12/6/14) entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza ad opera della ricorrente o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
La novità della questione induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del 12/7/2014 e ordina all’ Istituto Scolastico “C. Cafiero” in persona del D.S. p.t., di rilasciare alla ricorrente copia informatica dell’ultimo documento di valutazione dei rischi (con invio all’indirizzo P.E.C. indicato nell’istanza di accesso del 12/6/14) entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza ad opera della ricorrente o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. am