Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 14 ottobre 2021, n. 43
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Ordinanza in materia di certificazione verde Covid - 19 nell’ambito dei tirocini e del sistema regionale di formazione. Misure attuative

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32, 117, e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», con il quale viene altresì prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTI DA ULTIMO:
> il D.L. 1 settembre 2021, n. 122 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;
> il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 avente ad oggetto “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo e della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
> il D.P.C.M. sottoscritto in data 12 ottobre 2021, con il quale sono state adottate “Le linee guida in materia di condotta delle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”;
DATO ATTO che con il citato D.l. 127/2021 (artt. 1 e 3, commi 1) si dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche ed a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui dette attività sono svolte, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID- 19;
VISTI, in particolare, l’art. 1, comma 2 e l’art. 3, comma 2 del più volte richiamato D.l. 127/2021, nel quale si stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa “o di formazione” o di volontariato nei luoghi di lavoro pubblici e privati;
RITENUTO che nella predetta attività di formazione sui luoghi di lavoro, rientrino i tirocini curriculari ed extracurriculari, nonché la formazione in apprendistato e la formazione professionale erogata dagli Organismi formativi, accreditati ai sensi della vigente disciplina regionale;
VISTO Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art 42, comma 1, del D.lgs 81/2015 “l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”;
VISTI gli artt. 43, 44 e 45 del citato D.Lgs 81/2015, che regolamentano le varie tipologie di apprendistato;
VISTO, altresì, l’art. 44, comma 3, del D.Lgs 81/2015 che affida alle Regioni l’organizzazione ed il finanziamento dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali;
PRECISATO che il contratto di apprendistato è un contratto a cosiddetta “causa mista” (lavoro- formazione), per cui sia la formazione interna di tipo professionalizzante, erogata a cura e spese del datore di lavoro, sia quella esterna per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, finanziata ed organizzata dalle Regioni, si svolgono durante l’orario di lavoro;
VISTA la D.G.R. n. 867 in data 20 dicembre 2016 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione di percorsi in apprendistato - D.Lgs 81/2015”;
DATO ATTO che il tirocinio extracurriculare consiste, invece, in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, e non si configura come un rapporto di lavoro (art. 1, comma 2, delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 112/2018);
VISTO l’art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita “;
VISTE le “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018;
VISTE le “Linee guida Regione Abruzzo per l’attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data sono state approvate in data 22 gennaio 2015”, approvate con D.G.R. n. 875 in data 29.12.2020;
VISTE le OO.P.G.R.:
> n. 51 in data 30.04.2020 avente ad oggetto “Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo e revoca della Ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020 per i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore”;
> n. 64 in data 22 maggio 2020 avente ad oggetto “Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella regione Abruzzo”;
> n. 99 in data 6 novembre 2020 inerente i percorsi di formazione e istruzione di competenza della Regione Abruzzo, nella quale si dispone altresì che resta salva la possibilità di tenere in presenza, purché nel più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dalla stessa Regione, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curriculari;
> n. 101 in data 9 novembre 2020 avente ad oggetto “Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo. ulteriori disposizioni”,
> n. 102 in data 16.11.2020 avente ad oggetto “ Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, con la quale - allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 - le misure di cui all’articolo 3 del medesimo decreto (cosiddetta “zona rossa”) sono applicate in tutto il territorio della Regione Abruzzo, con effetti dal 18 novembre 2020 al 3 dicembre 2020;
> n. 103 in data 17.11.2020, avente ad oggetto “Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo. Ulteriori aggiornamenti”;
> n. 13 in data 05.03.2021 avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive”.
> n. 15 in data 12.03.2021 avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga e integrazione delle misure dell'OPGR 13/2021”;
> n. 36 in data 10 giugno 2021, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Approvazione ulteriori Protocolli di sicurezza”;
RIBADITO l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per svolgere, a qualsiasi titolo, l’attività di formazione presso i luoghi di lavoro pubblici e privati, disposto dal D.L. 127/2021, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
RITENUTO di dover comunque adottare, con il presente provvedimento, ogni opportuna e necessaria misura attuativa nei confronti dei soggetti impegnati nello svolgimento dei tirocini extracurriculari e per gli apprendisti, nel caso in cui gli stessi risultino privi della predetta certificazione, al momento dell’accesso al luogo di lavoro;
CONSIDERATO CHE:
> il tirocinante ha l’obbligo del rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di osservanza dei regolamenti interni all’organizzazione del soggetto ospitante (art. 13, comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, approvate con D.G.R. 112/2018 ed art. 12, comma 2, delle linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. 875/2020);
> il tirocinante per acquisire l’attestazione finale deve aver partecipato almeno al 70% della durata prevista dal PFI (art. 16, comma 3 delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari); nel caso di tirocini di inclusione sociale, ai fini del rilascio dell’attestazione finale, il tirocinante deve avere, invece, partecipato almeno al 60% della durata prevista nel PP (50% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilita riconosciuta ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992 o persona con problemi di salute mentale attestata dal Dipartimento Salute Mentale), ai sensi dell’art. 19, comma 3, delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 875/2020;
> il tirocinante ha diritto all’indennità per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile (art. 17, comma 2 delle citate linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari); nel caso di tirocini di inclusione sociale l'indennità mensile di partecipazione è, invece, corrisposta per intero solo al tirocinante che supera la soglia del 60% delle ore mensili previste e stabilite nel Progetto Personalizzato, ovvero al 50% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilita riconosciuta ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992 o persona con problemi di salute mentale attestata (art. 15, comma 5, linee guida regionali in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. 875/2020)
> il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto (art. 14, comma 2, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, approvate con D.G.R. 112/2018 ed art. 16, comma 2, delle linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. 875/2020);
DATO ATTO che l’art. 3, comma 6, del richiamato D.l. 127/2021 stabilisce che nel caso in cui i lavoratori risultino privi della certificazione verde Covid-19 al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sono considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs 81 in data 9 aprile 2008 (Codice in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) al lavoratore è equiparato “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini _ formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si . faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”;
CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO, pertanto, di dover adottare le seguenti misure attuative in materia di tirocini extracurriculari ed apprendistato, per quanto di competenza regionale:
1. Resta fermo, ai sensi del D.l. 21 settembre 2021, n. 127, l’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, fatti salvi eventuali ed ulteriori provvedimenti governativi, per i soggetti che svolgono attività formativa di tirocinio curriculare ed extracurriculare di qualsiasi tipologia presso le sedi legali/operative del soggetto ospitante, sia pubblico che privato, operanti nella Regione Abruzzo.
2. Si applicano ai tirocinanti, per quanto compatibili, tutte le disposizioni contenute nel D.l. 21 settembre 2021 e nelle linee guida adottate dal Governo nazionale per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati.
3. Il soggetto ospitante è tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ed alla fine di ogni mese, rilascia una dichiarazione al soggetto promotore, nella quale attesta di aver attuato le necessarie verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori e dei tirocinanti, al fine della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto nel D.l. 21 settembre 2021 n. 127.
4. Nel caso i tirocinanti, impegnati in esperienze di tirocini extracurriculari di qualsiasi tipologia, comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso alle sedi del soggetto ospitante, sono considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinio nonché al recupero dell’assenza. Il tirocinante è considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. L’obbligo del possesso e di esibizione della predetta certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Il soggetto ospitante, verificato che l’assenza del tirocinante non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata.
5. Nel caso di mancato possesso o di esibizione della certificazione verde COVID- 19 da parte del tirocinante, l’assenza ingiustificata concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, e pertanto non si procederà alla sua sospensione, bensì - non appena il tirocinante avrà superato il 30% di assenze ingiustificate per mancato possesso o esibizione della certificazione verde (nel caso di tirocini extracurriculari di cui alla D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018) o il 40%-50% (nei casi previsti dalle linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. n. 875 in data 29.12.2020), si procede all’interruzione del tirocinio, per impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo e la relativa attestazione finale.
6. Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19, autorizzare i tirocinanti a svolgere la propria attività formativa a distanza (smart training), sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
7. In presenza di lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, atteso che l’attività formativa, sia interna che esterna, è svolta in orario di lavoro, l’apprendista, in qualità di lavoratore, deve essere in possesso della certificazione verde Covid-19 anche nel caso in cui l’attività formativa non si tenga presso l’azienda, ma presso strutture formative esterne accreditate dalla Regione.
VISTO, altresì, il comma 1 dell’art. 9-ter.1 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 e ss.mm.ii., nel quale si dispone che “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’art. 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”;
PRESO ATTO di un primo ed informale orientamento espresso in sede di Coordinamento delle Regioni lo scorso 29 settembre 2021, ed oggetto di apposito quesito ai competenti Ministeri, nel quale si sottolinea che “per quanto concerne la formazione, la previsione (art 3 del D.L. 127/21) è chiaramente riferita ai frequentanti i tirocini curriculari ed extra curriculari, ponendo in capo ad essi l’obbligo del possesso del cosiddetto green pass nel momento in cui accedono al luogo di lavoro che è anche luogo di svolgimento del tirocinio. L’obbligo non riguarda invece i discenti/allievi, che accedono alle sedi formative per la fruizione della formazione di parte teorica e/o laboratoriale”;
DATO ATTO, altresì, che in base all’evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero sulla base di provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere ulteriormente rimodulate;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii;
 

ORDINA

ART. 1

1. Resta fermo, ai sensi del D.l. 21 settembre 2021, n. 127, l’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, fatti salvi eventuali ed ulteriori provvedimenti governativi, per i soggetti che svolgono attività formativa di tirocinio curriculare ed extracurriculare di qualsiasi tipologia presso le sedi legali/operative del soggetto ospitante, sia pubblico che privato, operanti nella Regione Abruzzo.
2. Si applicano ai tirocinanti, per quanto compatibili, tutte le disposizioni contenute nel D.l. 21 settembre 2021, n. 127 e nelle linee guida adottate dal Governo nazionale per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati.
3. Il soggetto ospitante è tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ed alla fine di ogni mese, rilascia una dichiarazione al soggetto promotore, nella quale attesta di aver attuato le necessarie verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori e dei tirocinanti, al fine della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dal D.l. 21 settembre 2021 n. 127.
4. Nel caso i tirocinanti, impegnati in esperienze di tirocini extracurriculari di qualsiasi tipologia, comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso alle sedi del soggetto ospitante, sono considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinio nonché al recupero dell’assenza. Il tirocinante è considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. L’obbligo del possesso e di esibizione della predetta certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Il soggetto ospitante, verificato che l’assenza del tirocinante non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata.
5. Nel caso di mancato possesso o di esibizione della certificazione verde COVID- 19 da parte del tirocinante, l’assenza ingiustificata concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, e pertanto non si procederà alla sua sospensione, bensì - non appena il tirocinante avrà superato il 30% di assenze ingiustificate per mancata presentazione della certificazione verde (nel caso di tirocini extracurriculari di cui alla
D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018) o il 40%-50% (nei casi previsti dalle linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. n. 875 in data 29.12.2020), si procede all’interruzione del tirocinio, per impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo e la relativa attestazione finale.
6. Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19, autorizzare i tirocinanti a svolgere la propria attività formativa a distanza (smart training) sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
8. In presenza di lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, atteso che l’attività formativa, sia interna che esterna, è svolta in orario di lavoro, l’apprendista, in qualità di lavoratore, deve essere in possesso della certificazione verde Covid -19 anche nel caso in cui l’attività formativa non si tenga presso l’azienda, ma presso strutture formative esterne accreditate dalla Regione.
9. Non è obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19, per i discenti/allievi che accedono alle sedi formative per la fruizione della formazione di parte teorica e/o laboratoriale erogata dagli Organismi formativi accreditati dalla Regione, fatta eccezione per gli allievi dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e degli Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), come testualmente previsto dal comma 1, dell’art. 9-ter.1, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 e ss.mm.ii.
10. È obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19, per il personale docente di tutti i percorsi oggetto della presente ordinanza (formazione professionale, formazione in apprendistato, ITS, IFTS e IeFP), nonché per il Presidente e per i componenti delle relative Commissioni di esame.
 

Art. 2

1. Restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nelle ordinanze richiamate in premessa in materia di tirocini extracurriculari.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.