Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE


Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

e, p.c.     Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

SEDE

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo

LORO SEDI


OGGETTO: Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico.

Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico mediante l’estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” ha introdotto, al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, l’art. 9 quinquies che detta disposizioni che regolano le modalità di impiego delle certificazioni verdi COVID -19, anche nel settore pubblico, atteso che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza (DPCM del 23 settembre 2021).

AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art. 9 quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 prevede che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID - 19, così come individuata dall’articolo 9 del medesimo decreto n. 52 del 2021.
La disposizione si applica a tutto il personale in servizio presso le articolazioni centrali e territoriali di questo Dipartimento, ivi compreso il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale ha l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID - 19, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 Aprile 2021, n. 52.
Sono esonerati dall'obbligo coloro che non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche, a condizione che l'esenzione sia attestata da apposita certificazione medica, redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate in proposito dal Ministero della Salute.
Non è consentito in nessun caso individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde COVID - 19 o della impossibilità ad esibirla.
Sono tenuti al possesso ed all’esibizione all’accesso della medesima certificazione presso le sedi di servizio tutte le altre categorie di visitatori, lavoratori e/o dipendenti di soggetti terzi (pubblici o privati) che sono chiamati a svolgere attività quotidiane, periodiche o straordinarie presso le medesime sedi di servizio.
Unica categoria di soggetti esclusi dall’obbligo di esibire la certificazione VERDE è quella degli utenti che si recano presso gli uffici dell’amministrazione per l’erogazione di servizi che l’Amministrazione è tenuta a prestare (negli indirizzi operativi che verranno forniti dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sarà contenuta un’elencazione esemplificativa dei servizi da rendere all’utenza).
Il possesso della certificazione verde non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione cui il dipendente è tenuto se dovesse contrarre il COVID-19 o se sia tenuto ad osservare il periodo di “quarantena” ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Il possesso della certificazione VERDE COVID-19 non può essere oggetto di autocertificazione, ai sensi della normativa vigente in materia.

MODALITÀ DI CONTROLLO
L' art. 1, comma 4, del decreto legge, individua quale soggetto preposto al controllo il datore di lavoro, da intendersi come il dirigente apicale delle varie articolazioni centrali e periferiche.
In relazione alla dimensione degli Uffici e/o alla presenza di uno o più uffici decentrati, le SS.LL., in qualità di datori di lavoro, potranno, con atto scritto, delegare le verifiche a dipendenti, preferibilmente con qualifica dirigenziale laddove presenti, oppure a personale di altra qualifica.
Nell'ambito dell'autonomia che ogni ufficio ha nell’organizzazione delle suddette verifiche, è opportuno che vengano utilizzate modalità di controllo che non comportino ritardi o code agli ingressi e che venga garantito il rispetto della disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
Nella individuazione delle modalità di controllo occorrerà tenere conto della dimensione della struttura, della sua ubicazione e della tipologia delle attività di servizio cui il personale è preposto.
I controlli presso le sedi di servizio, nel rispetto delle previsioni contenute nelle Linee Guida del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in data 12 ottobre u.s. (che ad ogni buon fine si allegano) in osservanza di quanto statuito dall’art. 1, comma 5, del predetto decreto legge n.127 del 2021, dovranno essere organizzati prioritariamente come controlli generalizzati all’accesso, al fine di accertare il possesso, in capo al personale in servizio, di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9 del Decreto legge 22 luglio 2021, n. 52.
Ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 5, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, su motivata determinazione del dirigente della singola struttura centrale o territoriale ove, per indispensabili esigenze organizzative connesse all’espletamento dei compiti d’istituto, risulti eccessivamente difficoltoso procedere al controllo generalizzato all’accesso, potranno essere organizzati specifici e frequenti controlli a campione con cadenza giornaliera (all’accesso o successivamente), tenendo conto dell’articolazione in turni di servizio e che riguardi, a rotazione, almeno il 20% del personale presente in servizio.
I Sigg.ri dirigenti delle strutture centrali e territoriali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, non devono consentire l’accesso e/o devono tempestivamente procedere all’allontanamento dalla struttura del dipendente, nel caso in cui questi risulti privo della certificazione richiesta. A tal fine avranno cura di individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dei controlli.
Ai sensi dell’art. 9 octies del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, i dirigenti, alla luce delle specifiche esigenze organizzative tese a garantire l’efficiente programmazione del lavoro e dei turni di servizio, possono chiedere ai dipendenti, che sono tenuti ad adempiere, di rendere le comunicazioni in ordine alla certificazione verde COVID-19 (di cui agli artt. 9 quinquies co. 6 e 9 septies co.6 DL 52/21) con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
In sede di prima applicazione, nelle more della disponibilità di una piattaforma informatica nazionale di verifica massiva interoperabile con la banca dati del Ministero della Salute, si procederà con verifiche mediante l’applicazione di verifica nazionale “VERIFICA CI9” installata su appositi dispositivi mobili a disposizione dei soggetti incaricati dell’accertamento.
Ciascun dipendente ha il preciso obbligo di NON ACCEDERE presso la sede di servizio in alcun modo e per nessun motivo in assenza del possesso della certificazione verde COVID- 19 (anche semplicemente se non sia in grado di esibirla).

VIOLAZIONI
1) Il personale che al momento dell’accesso al luogo di lavoro risulti sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o che comunichi di non esserne in possesso prima dell’accesso alla sede di servizio, verrà invitato ad allontanarsi e sarà comunque inibito all’accesso alla struttura e lo stesso sarà considerato assente ingiustificato; il personale incaricato delle verifiche dovrà tempestivamente informare della circostanza i competenti uffici delle rispettive sedi di servizio che si occupano dell’amministrazione del personale per i conseguenti adempimenti.
2) Il personale che, in violazione dell’obbligo che sullo stesso incombe, abbia comunque fatto accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione VERDE COVID-19 deve essere invitato a lasciare immediatamente il luogo di lavoro. Da tale controllo, diversamente dal primo, in quanto effettuato dopo l’accesso alla sede, scaturiranno conseguenze di carattere sanzionatone a carico del dipendente sprovvisto di green pass valido, conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida citate. I soggetti incaricati dei controlli dovranno, accertati i fatti e contestati nell’immediatezza, laddove è possibile, comunicare l’assenza ingiustificata ai competenti uffici delle rispettive sedi di servizio che si occupano dell’amministrazione del personale per i conseguenti adempimenti; fra questi ultimi sono compresi quelli connessi all’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 comma 1 del decreto legge n.19 del 2020 (la contestazione dovrà essere inoltrata al Prefetto competente per territorio).
3) in caso di riscontrata alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo di certificazione altrui, oltre alle conseguenze di cui al punto 2), gli uffici competenti per l’amministrazione del personale procederanno, altresì, con apposita segnalazione alle autorità territorialmente competenti, ai fini dei conseguenti accertamenti a fronte di comportamenti che profilano responsabilità penali.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale; i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio (e tutte le ulteriori conseguenze a quest’ultima ricollegate).
Si precisa che va considerata assenza ingiustificata anche la semplice mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 (anche per mera dimenticanza).
L'assenza ingiustificata cessa quando l'interessato sarà in grado di esibire la certificazione verde COVID-19, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale ....).
La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento, d'intesa con la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e sentita la Direzione per le Risorse Logistiche e Strumentali, è incaricata di emanare apposita direttiva sulle modalità di registrazione delle assenze ingiustificate e sugli ulteriori adempimenti conseguenti all’accertamento stesso, che verrà tempestivamente inoltrata alle SS.LL., che a loro volta ne favoriranno la massima diffusione fra tutto il personale.
Si precisa che l'accesso del personale ai luoghi di lavoro senza il possesso di certificazione verde, oltre alle conseguenze illustrate al punto 2) e per espressa previsione del legislatore, lascia ferme le conseguenze disciplinari, in conformità alle previsioni vigenti per il personale in servizio presso questo Dipartimento.
In particolare, l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione delle disposizioni di cui sopra comporta l’attivazione del procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal CCNL del 5 aprile 1996, modificato e integrato dal CCNL del 26 maggio 2004. Il dirigente della struttura ove venisse rilevato uno dei comportamenti descritti ai punti 2) e 3) della presente nota, dovrà, quindi, procedere con la relativa istruttoria e trasmettere le risultanze della stessa all’ufficio disciplina della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento. Le condotte in argomento integrano la violazione del dovere di collaborare con diligenza osservando le norme e le disposizioni impartite dall’amministrazione per l’esecuzione e la disciplina del lavoro, anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro” (art. 36, comma 3, lettera a) del CCNL del 5/04/1996.
Le SS.LL. dovranno individuare, con ogni tempestività ed in attuazione della presente direttiva e delle ulteriori disposizioni richiamate, le modalità operative con cui andranno effettuate le verifiche sul possesso della CERTIFICAZIONE VERDE COVID - 19 da parte di tutti i soggetti tenuti al possesso/esibizione entro e non oltre il 15 ottobre prossimo.
I dirigenti degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento vorranno dare massima diffusione alla presente, alle allegate Linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza, prestando, come di consueto, la massima collaborazione per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.
In considerazione delle particolare delicatezza della tematica, è necessario fornire ampie e puntuali informazioni alle Organizzazioni Sindacali territoriali sulle modalità di svolgimento dei controlli e di portare a conoscenza di tutti i dipendenti, compreso il personale dell'Amministrazione Civile dell'interno, i contenuti della presente direttiva, oltreché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, con particolare riferimento ai corretti comportamenti da osservare ed alle conseguenze in caso di violazioni.
Con successiva nota, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fornirà indirizzi operativi per l’individuazione delle puntuali misure organizzative, finalizzate alla piena attuazione di quanto previsto dalla presente e dalle richiamate disposizioni.
Si rammenta infine ai Sigg. Dirigenti che, in caso di violazione delle disposizioni inerenti gli obblighi di verifica o di mancata adozione delle misure organizzative necessarie nel termine previsto, potranno essere elevate ai soggetti responsabili le sanzioni previste nel decreto legge n. 19 del 2020 di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3, 5 e 9.
Si confida nella consueta, fattiva e tempestiva collaborazione.
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Lega


DPCM 12 ottobre 2021 - Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale