Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 

Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Ai Comandi dei Vigili del fuoco
All’Ufficio centrale ispettivo
e, per conoscenza:
All’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco


Oggetto: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.

GENERALITÀ
Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008. Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:
I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
Si intendono per presidi antincendio gli “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Nell’Appendice I, incentrata sulle caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione, sono trattati i seguenti argomenti:
• Requisiti dei docenti
o Aggiornamento dei docenti
o Abilitazione dei docenti
• Individuazione dei soggetti formatori
o Requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
o Formazione a distanza in modalità videoconferenza sincrona
• Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame
• Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica
o Riconoscimento dei requisiti per le sedi di esame
o Organizzazione degli esami

REQUISITI DEI DOCENTI
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, come previsto dal decreto, essi si differenziano in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all’esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso. Si considera qualificato il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro (ad esempio: curriculum vitae, attestati di partecipazione a corsi di formazione sullo specifico presidio per il quale si intende svolgere docenza e/o attestazioni dell’esperienza maturata sullo specifico presidio a cura del datore di lavoro, ecc.).

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati dovranno essere individuati tra:
• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al decreto 1° settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
• le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.

ELENCO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER I SOGGETTI FORMATORI E LE SEDI DI ESAME
Per tutte le tipologie di corsi, al fine del regolare svolgimento delle attività teorico-pratiche, devono essere disponibili aule ed ambienti per lo svolgimento delle lezioni teoriche ed aree idonee allo svolgimento delle lezioni pratiche con le relative attrezzature, come da indicazioni riportate in Appendice I e, in particolare, nelle specifiche tabelle di riferimento per ogni singolo presidio antincendio. Le lezioni teoriche possono anche essere svolte a distanza in modalità videoconferenza sincrona, nel rispetto di quanto riportato nell’Appendice I.
Per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, in caso di presidi antincendio con tecnologie di tipo innovativo che non consentono il rispetto dei requisiti previsti al punto 2.0 dell’Appendice I, i soggetti formatori si potranno avvalere del contributo dei costruttori di tali presidi.
I programmi ed i contenuti didattici minimi su cui basare le lezioni teoriche e pratiche per ogni tipologia di presidio, nonché le eventuali propedeuticità, sono riportati in Appendice II. I discenti, anche nel caso di utilizzo di simulatori dovranno comunque essere in grado di verificare la documentazione certificativa e tecnica generalmente a corredo di ciascuna tipologia di presidio antincendio. Nel caso di fruizioni di più corsi su presidi antincendio che abbiano argomenti comuni, sarà possibile erogare i relativi contenuti una sola volta. Sarà cura dei soggetti formatori attestare lo stralcio di tali contenuti comuni dai programmi dei successivi corsi.

INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DELLE SEDI OGGETTI DI ESAME DI QUALIFICA
Le sedi dei soggetti formatori in possesso dei necessari requisiti, come da indicazioni in Appendice I, possono anche essere sedi degli esami previa autorizzazione da parte della competente Direzione regionale dei Vigili del fuoco/Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. A tal proposito, i titolari devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, allegando la documentazione attestante i requisiti di cui all’Appendice I.
Al ricevimento della documentazione la Direzione regionale dei Vigili del fuoco competente (o la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica) verifica la completezza formale dell'istanza, la documentazione e gli allegati e autorizza la sede di esame per i presidi antincendio specificati nell’istanza. Il riconoscimento come sede di esame ha validità triennale, rinnovabile sempre presso la competente Direzione regionale dei Vigili del fuoco/Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, che potrà disporre eventuali controlli a campione.

ESAME DI IDONEITÀ
L’esame per la valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze indicate nel paragrafo 3 dell’Allegato II al decreto, con le modalità previste al paragrafo 4 del citato Allegato, che individua diverse casistiche a seconda dell’esperienza o di precedenti certificazioni in possesso degli aspiranti tecnici manutentori qualificati. Per tenere conto delle varie possibilità e delle modalità indicate per lo svolgimento della valutazione dei requisiti, in Appendice III è riportato il modello con il quale il candidato, dopo aver indicato le proprie generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività di tecnico manutentore, e chiede l’ammissione all’esame, indicando la sede ove chiede di essere valutato. Si sottolinea che il candidato che richieda la qualifica per più tipologie di impianti, attrezzature o sistemi, dovrà essere sottoposto ad esami distinti per ciascun ambito per il quale viene richiesta l’abilitazione, con valutazioni ugualmente distinte e separate.
Allo scopo di guidare i candidati nella procedura, nel modello sono presenti tre riquadri, contenenti l’elenco della documentazione da allegare a seconda della casistica in cui ricade la valutazione richiesta, ovvero:
• CASO 1: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO A SEGUITO DI FREQUENZA DI CORSO DI FORMAZIONE;
• CASO 2: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 COMMA 4 DELL’ALLEGATO II AL DECRETO;
• CASO 3: RICHIESTA DI ESAME RIDOTTO AI SENSI PARAGRAFO 4 COMMA 4 DELL’ALLEGATO II DEL DECRETO (solo valutazione del curriculum e prova orale).
Le procedure denominate CASO 2 e CASO 3 afferiscono alle sole norme transitorie e potranno essere attivate solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.
Per l’ammissione all’esame il decreto, nell’articolato e nell’allegato II, prevede l’obbligo del corso di formazione (CASO 1), da svolgere con le modalità indicate nell’appendice II. In regime transitorio è prevista la possibilità di accedere direttamente all’esame per coloro che già svolgono l’attività di manutentore da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore del decreto, distinguendo due casi:
• in generale, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione (CASO 2); lo svolgimento pregresso dell’attività di manutenzione deve essere attestato in sede di presentazione della domanda con il curriculum e l’attestazione di servizio redatta dall’azienda/dalle aziende presso cui è stata svolta l’attività da almeno 3 anni; i candidati ricadenti nel CASO 2 sono sottoposti al solo esame finale, nell’ambito del quale la commissione esaminatrice porrà particolare attenzione, ai fini della valutazione, al curriculum e alle esperienze già svolte;
• tra i soggetti di cui al punto precedente, coloro che si sono qualificati prima dell’entrata in vigore del decreto con una certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei Vigli del fuoco, a seguito della frequenza di un corso con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 + 3.13 dell’Allegato II al decreto (CASO 3), saranno sottoposti alla sola prova orale.
Con il superamento dell’esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione, istituita secondo le indicazioni del paragrafo 5 dell’allegato II al decreto e con il vincolo che nessuno dei componenti abbia svolto il ruolo di formatore nel relativo corso, riconosce la qualifica di “tecnico manutentore qualificato”. Qualora la verifica dei requisiti si concluda con il non superamento delle prove d’esame, il candidato può ripresentarsi, senza particolari limitazioni, alle sessioni successive.
L’elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un’apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e aggiornata a cura del soggetto che organizza l’esame. Con successiva comunicazione saranno fornite le modalità per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati relativi all’elenco in argomento, nonché le informazioni da riportare nel predetto elenco.
Si chiarisce che, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame di cui all’Appendice III, nelle more dell’espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività.
Per favorire la necessaria integrazione e coordinamento tra tutti i soggetti chiamati all’attuazione delle disposizioni per la qualificazione dei manutentori dei presidi antincendio, sarà istituito un apposito Osservatorio nell’ambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
L’Osservatorio espleterà attività di monitoraggio a seguito del quale adottare misure tese ad uniformare le modalità attuative delle indicazioni contenute nel decreto in oggetto, al fine di garantire l’uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale. Con successivo provvedimento saranno dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell’Osservatorio.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)


Appendice I
Appendice II
Appendice III