CONFINDUSTRIA
DL n. 139/2021
Le misure di interesse per le imprese
Nota di Aggiornamento
11 ottobre 2021
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il DL n. 139/2021, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” (c.d. DL Capienze).
Il DL, in vigore dallo scorso 9 ottobre, modifica le disposizioni del DL n. 52/2021 in materia di:
• obbligo di green pass nel lavoro pubblico e privato. In particolare, l’art. 3 del DL inserisce nel DL n. 52 un nuovo art. 9-octies, che recepisce l’interpretazione di Confindustria in ordine alla c.d. comunicazione preventiva del mancato possesso del green pass su richiesta dal datore di lavoro per ragioni organizzative (v. Nota di Aggiornamento 27 settembre 2021, "L'estensione del Green pass al lavoro privato Commento al Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127”).
Ai sensi della nuova norma, in caso di richiesta del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui agli artt. 9-quinquies, co. 6 (lavoro pubblico) e 9-septies, co. 6 (lavoro privato) del DL n. 52/2021 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
La nuova norma conferma che la ratio dell’obbligo di green pass per i lavoratori è di rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro e di sostenere - e non già rallentare - le attività imprenditoriali. Pertanto, la norma chiarisce che il nuovo sistema di controlli green pass non investe le prerogative organizzative del datore di lavoro, che è infatti legittimato - senza dubbio alcuno - a richiedere ai lavoratori di comunicare preventivamente il mancato possesso del green pass.
La richiesta del datore di lavoro può intendersi formulata sia nell’ambito della procedura aziendale, in base alla quale la comunicazione preventiva costituisce una fase del processo di controllo implementato dal datore di lavoro tenendo conto delle proprie specifiche esigenze organizzative “ordinarie”, sia all’occorrenza, qualora sopravvenga una nuova esigenza organizzativa.
In ogni caso, rimane in capo al datore di lavoro l’obbligo di controllare i lavoratori che non abbiano effettuato la comunicazione preventiva e che accedono ai luoghi di lavoro;
• capienza per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto. In particolare, il DL, nel confermare per le zone gialle e bianche, l’accesso agli spettacoli esclusivamente ai soggetti muniti di green pass e la partecipazione con posti a sedere preassegnati, in zona gialla prevede una capienza superiore al 50% di quella massima autorizzata e in zona bianca consente la capienza massima autorizzata (art. 5, co. 1 del DL n. 52/2021). In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni previste per gli eventi sportivi ex art. 5, co. 2 del DL n. 52/2021;
• attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 5, co. 1-bis del DL n. 52/2021). Il DL ne consente lo svolgimento nel rispetto dei protocolli e linee guida, prevedendo una capienza non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 % al chiuso. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass, per i quali restano fermi gli obblighi di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a eccezione del momento del ballo.
Fonte: confindustria.sa.it