Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento

 

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali peri minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo
e, p.c. Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra
Al Sig. Capo di Segreteria della Sig.ra Ministra
e, p.c.
Alle Organizzazioni Sindacali


OGGETTO: Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari.

Con l’entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha modificato il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo il nuovo articolo 9-quinquies, sono introdotti l’obbligo per i pubblici dipendenti di accedere ai luoghi di lavoro muniti della certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) e l’obbligo di esibizione della certificazione medesima a richiesta.
Il medesimo decreto-legge 127/21, introducendo l’articolo 9-sexies ad ulteriore modifica del citato decreto-legge n. 52 del 2021, ha previsto il medesimo obbligo per i magistrati che intendono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività e ha dettato una disciplina apposita in materia.
I novellati articoli 9-quinquies e 9-sexies del citato decreto-legge n. 52 del 2021 dettano poi un’articolata disciplina sulle modalità e sulle conseguenze per la rilevazione del possesso della certificazione verde COVID-19.
Con la presente, anche sulla scorta delle Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute il 12 ottobre 2021 (nel prosieguo, per brevità, Linee guida), si intende pertanto ripercorrere e trattare le principali questioni che gli uffici giudiziari si troveranno ad affrontare a far data dal 15 ottobre 2021, offrendo una prima indicazione informativa e operativa, suscettibile di maggiori dettagli con successive circolari sul tema.

1. Personale amministrativo.
Ai sensi del nuovo articolo 9-quinquies decreto-legge n. 52 del 2021, recante “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ovverosia i dipendenti in regime di pubblico impiego contrattualizzato), deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) ed esibirla[1] allorquando richiesto, “ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa” (art. 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87). Tale obbligo si presenta quindi non in maniera astratta, ma strettamente collegato alla fisica presenza in ufficio.
Analogo obbligo è previsto anche:
- per il personale “non contrattualizzato”, e quindi, ad esempio, per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria (articolo 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021);
- per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari e centrali dell’Amministrazione giudiziaria, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021), quali, ad esempio, gli addetti ai servizi di vigilanza e di pulizia, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo e i tirocinanti di qualsiasi tipo.
L’obbligo di possesso ed esibizione a richiesta della certificazione verde rappresenta, dunque, condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Un simile obbligo, tuttavia, non è previsto per:
- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, a qualsiasi categoria essi appartengano tra quelle sopra indicate (articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021[2]);
- gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo (argomentato ex articolo 9-sexies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021[3]).
Pertanto, spetta ai capi degli uffici, d’intesa con i dirigenti amministrativi, verificare il rispetto delle prescrizioni in tema di possesso ed esibizione della certificazione verde al momento dell’accesso agli uffici[4].
Tali soggetti devono dunque definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche suddette, anche a campione (“Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all’accesso”: Linee guida, par. 1.5), e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni eventualmente riscontrate.
Quanto alle modalità di verifica si rinvia a quanto sarà indicato infra al par. 3 della presente circolare.
Va poi ricordato che i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, ovvero che comunque ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati ex lege assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione. Tale periodo di assenza ingiustificata non dà luogo di per sé a conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; nondimeno per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati[5].
Stabilito, dunque, l’obbligo in via generale del dipendente di comunicare immediatamente all’ufficio la propria positività, ovvero la sottoposizione a quarantena/isolamento e tenuto conto che la rilevazione dell’assenza ingiustificata e la conseguente sospensione di ogni trattamento economico discendono ugualmente anche dal solo mancato accesso per indisponibilità del green pass, la condotta del dipendente che comunque acceda ai luoghi di lavoro in violazione dei suddetti obblighi di possesso ed esibizione a richiesta della certificazione verde, è sanzionata, congiuntamente e non alternativamente:
1. salvo che il fatto costituisca reato (in particolare in conseguenza dell’alterazione o falsificazione della certificazione verde o di sostituzione di persona con utilizzo della certificazione altrui, e comunque con esclusione della contravvenzione ex articolo 650 c.p., per espressa previsione di legge), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 ad € 1.500, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, restando fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (in tema di devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato)[6];
2. in sede disciplinare (paragrafo 1.2 delle Linee guida).

2. Il personale di magistratura.
Per il personale di magistratura è stata dettata dall’articolo 9-sexies del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 – che ha innovato in parte le previsioni contenute nel decreto-legge n. 52/2021 – una normativa speciale ed in parte derogatoria rispetto alle altre previsioni relative all’impiego delle certificazioni verdi nel settore pubblico previste dall’articolo 9-quinquies.
In particolare, occorre considerare che ai sensi dell’articolo 9-sexies, comma 3, l’accesso agli uffici giudiziari, da parte del personale di magistratura, in violazione delle disposizioni in materia di certificazioni COVID-19, costituisce un’inedita fattispecie di illecito disciplinare, sanzionato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
Tale previsione differenzia il regime delineato per i magistrati da quanto previsto per il restante personale pubblico, relativamente al quale, secondo il disposto dell’articolo 9-quinquies, comma 7, l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione delle prescrizioni anti COVID, ferme le sanzioni economiche, comporta l’applicazione delle “ordinarie e già vigenti” disposizioni disciplinari.
La creazione di una nuova fattispecie disciplinare per i magistrati, ricollegata alla violazione delle previsioni relative al green pass, pare assumere un significato peculiare, condizionando – come si vedrà – l’elaborazione delle modalità di verifica e controllo, come delineate da fonte secondaria, in relazione alla necessità di garantire la funzionalità e continuità dell’attività giudiziaria.
Tanto è vero che lo stesso legislatore, nel medesimo contesto normativo speciale dedicato all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, fa salva l’emanazione, da parte del Ministero della giustizia, di una apposita circolare destinata a stabilire “ulteriori modalità di verifica” circa il rispetto delle prescrizioni anti COVID. Ciò nel contesto di una normativa che, per il restante comparto pubblico, richiama, al fine di individuare le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni, l’emanazione di un DPCM (articolo 9-quinquies, comma 5).
Non sfugge il richiamo a tale medesima fonte, previsto dall’articolo 9 sexies, comma 5, per quanto attiene alle modalità di verifica. Ciò non di meno a tale richiamo si affianca la sopra indicata previsione di una ulteriore circolare del Ministero della giustizia per i profili di competenza.
Le presenti linee guida costituiscono, propriamente e per quanto attiene al personale di magistratura, attuazione della previsione appena considerata.
Più in dettaglio, il nuovo articolo 9-sexies stabilisce che, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, i magistrati “non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19”.
Il mancato accesso determinato dalla carenza o dalla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata non retribuita, pur “con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
L’accesso in violazione dell’obbligo previsto integra, come già anticipato, illecito disciplinare comportante una sanzione non inferiore alla censura e rappresenta altresì illecito punito con sanzione amministrativa. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo ai titolari dell’azione disciplinare, mentre le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto, come si desume dal richiamo all’articolo 9-quinquies, comma 9, valevole per tutti i dipendenti pubblici.
Diversamente da quanto previsto con riferimento al regime dettato per i lavoratori delle altre pubbliche amministrazioni, per il personale di magistratura ordinaria la norma di rango primario individua espressamente nel Procuratore generale presso la Corte d’appello il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, come tale tenuto a verificare, eventualmente mediante delegati, il rispetto delle disposizioni predette.
Si segnala la possibilità – anche ai fini di omogeneità delle verifiche sull’intero territorio nazionale – che ai controlli sul personale di magistratura provveda, anche su delega, il Dirigente amministrativo dei singoli uffici, ovvero, in caso di vacanza, personale amministrativo appartenente all’area terza.
Come sopra accennato, per le verifiche delle certificazioni (che saranno meglio trattate nel dettaglio al successivo par. 4) vengono in rilievo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021, con cui sono state adottate le già menzionate Linee guida.
Con riferimento al personale di magistratura, la individuazione, operata dalle Linee guida al paragrafo 1.2, della percentuale del 20% di personale sottoposto a controllo a campione, è opportuno che sia modulata in maniera particolarmente flessibile, tenendo presenti da un lato le specificità della funzione giudiziaria e dall’altro la correlata insussistenza dell’obbligo di presenza in ufficio, salvi gli impegni di udienza o che ne richiedano comunque la presenza.
Va ulteriormente precisato che i controlli, che secondo il DPCM citato sarebbero da svolgere prevalentemente in orario antimeridiano, non possono pregiudicare o interrompere l’ordinato e continuo svolgimento della attività giudiziaria al cui svolgimento il singolo magistrato è preposto.
Pertanto, per il personale di magistratura si può valutare un controllo effettuato ad orario postmeridiano.
Si pongono, poi, una serie di ulteriori questioni.
Quanto all’individuazione del soggetto abilitato all’accertamento dell’eventuale violazione e, dunque, alla redazione del verbale di contestazione che sarà, tra l’altro, trasmesso ai titolari dell’azione disciplinare, giova ribadire che l’articolo 9 sexies comma 5 individua l’autorità tenuta alla verifica del rispetto delle prescrizioni nel Procuratore generale presso la Corte di appello, che può a questo fine avvalersi di delegati.
Per intuibili ragioni interpretative ai fini e agli effetti di cui all’articolo 9-sexies il Procuratore generale presso la Cassazione appare da doversi equiparare ai procuratori generali rispetto alla Cassazione e agli altri uffici giudiziari centrali quali Tribunale superiore delle acque pubbliche e Procura nazionale antimafia.
Le modalità attraverso le quali vanno effettuate le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono invece quelle delineate dall'articolo 9-quinquies comma 5. In forza di questa ultima previsione, il Procuratore generale dovrà, fra l’altro, con atto formale, individuare gli incaricati delle verifiche.
Le modalità di accertamento e verifica degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione trovano la propria regolazione, oltre che nella disposizione di legge, nelle norme contenute nel DPCM citato.
Al contenuto dell’obbligo (possesso del green pass ed esibizione su richiesta) deve necessariamente corrispondere il potere di verifica (accertamento del possesso e potere di richiesta di esibizione). Il dato acquisito mediante la verifica non può essere oggetto di registrazione ma solo di sanzione in caso di concreto accertamento della violazione.
Altrettanto è a dirsi con riguardo a poteri di interdizione all’accesso: deve ribadirsi che l’accesso in violazione dell’obbligo è sanzionato solo in via disciplinare e amministrativa e che, per le ragioni sopra già esposte, la verifica del possesso della certificazione verde non può impedire l’accesso o la presenza nell’ufficio del magistrato.
Alla violazione dell’obbligo principale o alla violazione dei doveri di verifica e di predisposizione delle misure operative si applica (per il tramite del comma 8 dell’articolo 9-quinquies) l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dalla disposizione da ultimo menzionata si conferma l’applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale di cui alla legge n. 689 del 1981.
Quanto all’attività dei Procuratori generali in ordine alle modalità operative per la verifica e l’accertamento dell’adempimento agli obblighi di detenzione ed esibizione della certificazione verde, appare necessario che le modalità operative, individuino, per ciascun ufficio giudiziario, gli incaricati alle verifiche, le procedure di verifica (che potranno essere effettuate “a tappeto” o a campione e, preferibilmente, in corrispondenza ed al momento degli accessi), e le modalità di segnalazione ai fini del previsto esercizio della azione disciplinare.
Occorre altresì richiamare quanto disposto dall'articolo 9-quinquies, comma 10, della fonte in commento, in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico. Nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies commi 2 e 3, riguardanti, rispettivamente, l’assenza ingiustificata dall’ufficio e l’accesso in violazione delle previsioni individuate dalla norma, oltre alle sanzioni previste dal comma 8 dell'articolo 9-quinquies. Quanto alle modalità di verifica del green pass invece si applicano quello predisposte dall’ufficio ove prestano servizio fuori ruolo, e saranno quelle previste ex articolo 9-quinquies ai sensi dell’articolo
Infine, per tutte le categorie di magistrati onorari, si applicano le disposizioni in tema di personale magistratuale di cui al citato articolo 9 sexies. Le predette disposizioni si applicano anche ai giudici popolari che compongono le Corti di assise e le Corti di Assise di Appello, ai giudici onorari minorili, agli esperti dei Tribunali di Sorveglianza ed agli esperti delle Sezioni Specializzate Agrarie. Si tratta, infatti, di soggetti che partecipano direttamente all’amministrazione della giustizia.

3. Modalità di verifica del green pass e controllo a campione
Quanto al ventaglio delle modalità di verifica del green pass, si sottolinea che le stesse possono essere pressoché identiche sia per il personale amministrativo e soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’articolo 9-quinquies sia per i magistrati in virtù del richiamo espresso operato dall’articolo 9-sexies, a differenza del regime sanzionatorio che ovviamente differisce per tali categorie.
Ovviamente sotto il profilo sanzionatorio i poteri e le relative responsabilità saranno differenti a seconda che si tratti di personale di magistratura o di personale amministrativo, ma tale differenza scema e cade laddove si tratta di apprestare le modalità logistiche e tecniche di controllo del green pass, specie per il controllo all’accesso.
Per le modalità di controllo all’accesso peraltro, dipendendo la sicurezza ai varchi dai Procuratori generali presso le corti di appello, si caldeggiano i vertici degli uffici a trovare forme di collaborazione per rendere uniformi le modalità di accesso non solo tra personale magistratura e personale amministrativo, ma anche per i vari accessi al plesso edilizio nel quale stiano collocati uffici giudiziari differenti.
Ciò premesso, in punto di modalità di controllo del green pass si ritiene utile richiamare alcuni passaggi fondamentali offerti dalle Linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di uniformare le modalità di accesso ai luoghi di lavoro negli uffici giudiziari.
Quanto alle verifiche all’accesso le Linee guida indicano, al paragrafo 1.5, quali possibili metodi di verifica che verranno gradualmente resi disponibili, i seguenti:
- un pacchetto di sviluppo per applicazioni, che sarà rilasciato dal Ministero della Salute che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo degli accessi fisici, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo “totem”, le funzionalità di verifica del green pass mediante lettura del QR code, fermo il divieto di memorizzazione ed utilizzo per finalità ulteriori le informazioni rilevate;
- per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA, una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA;
- per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del green pass con riferimento all’elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta;
- per le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, una interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento;
- utilizzo dell’applicazione denominata “VerificaC19”.
Le modalità di cui ai punti 1), 2) e 4) sono certamente le più rapide, ma allo stato ancora non disponibili in quanto si stanno delineando le attività operative da parte del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce la piattaforma NoiPA - piattaforma della quale il Ministero della giustizia è già comunque fruitore - e da parte del Ministero della Salute per il rilascio delle specifiche necessarie all’accesso degli applicativi.
Si precisa che è stato dato mandato alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di svolgere le verifiche funzionali alla concreta fruibilità delle modalità tecniche specie di quelle di collegamento a Portale della Piattaforma Nazionale – DGC per il personale della giustizia e alla piattaforma NoiPa.
La collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze è massima sul punto ma allo stato la piattaforma NoiPa non è stata ancora implementata al fine rendere il precitato servizio.
Allo stesso modo sono state attivate le interlocuzioni volte altresì a verificare tempi di integrazione con i sistemi automatici di rilevazione delle presenze del personale dell’applicativo in fase di rilascio da parte del Ministero della Salute.
Sulle modalità tecniche di collegamento a tale piattaforma seguiranno in ogni caso specifiche indicazioni anche della predetta Direzione generale dei sistemi informativi.
Come indicato al punto 5), ulteriore modalità operativa elettronica individuata dalle Linee guida è “la rilevazione del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, già disponibile negli store, ovvero precaricata sui dispositivi mobili che verranno forniti dall’Amministrazione centrale[7] agli uffici giudiziari che ne dovessero risultare sprovvisti.
Al fine di fornire sin dai primi giorni un supporto automatico, il Ministero della giustizia ha provveduto quindi ad acquisire un congruo quantitativo di dispositivi da destinare al personale incaricato delle verifiche presso gli uffici giudiziari.
Con circolare del Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del 6 ottobre 2021 (prot. DOG n. 202482), è stato chiesto agli uffici di individuare il fabbisogno di dispositivi mobili allo scopo necessari. I dispositivi saranno rilasciati in tempi estremamente brevi, ovvero entro la prossima settimana, e sul punto seguirà nota della Direzione generale delle risorse materiale e delle tecnologie che fornirà le opportune indicazioni.
Ciò premesso, anche al fine di assicurare un più agevole controllo agli ingressi, si sottolinea e suggerisce quanto già indicato dalla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie ovvero di verificare, quanto prima, che le ditte incaricate della vigilanza effettuino con il proprio personale e con i dispositivi aziendali il controllo del green pass al personale indicato negli articoli 9-quinquies e 9-sexies.
Il controllo attraverso la app gratuita “VerificaC19” è infatti configurato dal decreto-legge 127 del 2021 come un vero e proprio controllo di accesso al luogo di lavoro e non come verifica di condizioni sanitarie del lavoratore. Tali tipi di controllo rientrano quindi assolutamente nel quadro dei servizi di vigilanza privata che gli uffici territoriali hanno sottoscritto con le varie ditte.
Diversamente, ci si potrà avvalere di personale incaricato dei dispositivi che verranno forniti dalla Direzione generale delle risorse e tecnologie per il controllo successivo mediante il personale incaricato.
Seguendo lo schema offerto dalle Linee guida, par. 1.5, al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, gli uffici “dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all’accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica,” gli uffici dovranno provvedere “a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro […]. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l’attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all’eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi. Qualora l’amministrazione non abbia terminato l’eventuale aggiornamento/adeguamento dei software relativi ai controlli automatici all’accesso e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare comunque l’effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all’accesso attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store”.
In sintesi, il sistema individua due meccanismi di controllo: quello all’accesso, “a tappeto” o a campione, e quello all’interno delle strutture, necessariamente a campione.
La strutturazione del controllo all’accesso in modo diffuso a tappeto esenta dal controllo a campione interno (che potrà essere comunque effettuato anche con cadenza non giornaliera), mentre – in mancanza di controlli all’accesso – sarà necessario organizzare i controlli su un campione almeno pari al 20% dei dipendenti presenti in servizio e con cadenza giornaliera (paragrafo 1.2 delle Linee guida).
Appare evidente che, in questa prima fase, e fino a quando non verrà reso disponibile il software relativo ai controlli automatici e sistematici all’accesso o un sistema di software che permettano controlli automatici e sistematici interni con personale delegato, la modalità di accertamento potrà e dovrà essere quella del controllo a campione.
Tale controllo potrà avvenire in modalità cartacea o con presa visione del certificato elettronicamente rilasciato, o appena resi disponibili i dispositivi da parte della direzione generale dei sistemi informativi in modalità rapida con app VericaC19.
Una volta che saranno rese operative le modalità di controllo all’accesso, queste dovranno essere considerate prioritarie, come espressamente indicato dall’articolo 9-quinquies, comma 5.
Sempre con riferimento al controllo all’accesso, fermo restando che ciascun ufficio organizza tali verifiche nell’ambito della propria autonomia, è raccomandata l’adozione di modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso e, quindi, differenziando gli accessi, ove possibile.
Come previsto dalla Linee guida, al paragrafo 1.2, “il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. […]”.
Pertanto, qualora all’atto dell’accertamento il lavoratore dovesse risultare sfornito della certificazione verde Covid-19, il personale preposto ed incaricato del controllo vieterà al lavoratore di accedere all’ufficio.
Ciò premesso, in fase di prima applicazione, si invitano i capi degli uffici unitamente ai dirigenti amministrativi, per quanto attiene al personale dipendente, ed i Procuratori generali, con riguardo al personale di magistratura, ad individuare le modalità di verifica del green pass all’accesso, avvalendosi del personale di vigilanza privato, del personale delle forze dell’ordine già incaricato del controllo dell’accesso o incaricando eventualmente personale dipendente, tenendo presente che la Direzione generale delle risorse materiali e tecnologiche sta fornendo i dispositivi mobili con cui effettuare tale controllo.
Quanto al controllo a campione le Linee guida, conformemente al dettato legislativo, lo definiscono come modalità non prioritaria ma comunque possibile, sia per il personale amministrativo che per il personale di magistratura. Coerentemente con le linee guida il controllo a campione dovrà essere comunque organizzato per ovviare a casi di malfunzionamento dei sistemi di rilevazione automatica all’ingresso.
Al fine di operare il controllo a campione, i soggetti competenti individueranno gli incaricati del controllo a campione mediante provvedimento di delega. Potranno delegarsi incaricati per uno o più servizi (non quindi necessariamente uno per ogni segreteria, cancelleria, reparto ecc.), e le deleghe possono anche essere revocate o variate.
La delega deve essere contenuta in atto formale.
Come già accennato il controllo a campione dovrà avvenire secondo criteri di rotazione, specie per il personale amministrativo, assicurando una percentuale significativa (20 % del personale in servizio secondo quanto suggerito dalle Linee guida, paragrafo 1.2), salve le cautele in precedenza raccomandate con riferimento al personale di magistratura.
Quanto alle concrete modalità tecnico-operative di svolgimento di tale controllo, come in parte anticipato sopra, esso potrà avvenire mediante esibizione del certificato di green pass in modalità cartacea o elettronica, o su supporto digitale con verifica mediante l’applicazione gratuita VerificaC19 scaricata sui dispositivi mobili messi a disposizione da questo Dipartimento, ovvero con le altre modalità automatiche che saranno successivamente comunicate (accesso alla piattaforma NoiPA ecc.).
Nel caso in cui l’accertamento sia svolto a campione, l’incaricato dovrà invitare il lavoratore sprovvisto di certificazione a lasciare immediatamente il luogo di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo la constatazione dell’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il soggetto competente sarà tenuto ad avviare anche le procedure sanzionatorie e disciplinari di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021.
Per il personale di magistratura si richiama quando sopra indicato al paragrafo 2.

4. Ulteriori indicazioni e conclusioni finali.
Come chiarito dalle Linee guida più volte citate, non è possibile che personale che non abbia esibito, su richiesta, il green pass – e sia pertanto assente ingiustificato – possa essere adibito, solo per tale circostanza, a svolgere lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
Va inoltre ricordato che sono del pari sanzionati i datori di lavoro che non ottemperino alle disposizioni che impongono loro di verificare il rispetto delle prescrizioni e di adottare le misure organizzative nel termine previsto (articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021).
Sotto altro e delicato profilo si segnala, la previsione delle Linee guida secondo la quale i soggetti esenti dalla campagna vaccinale saranno sottoposti a controllo mediante lettura del QR code, che è in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, i soggetti esenti – che saranno comunque tenuti alla trasmissione della documentazione sanitaria in tema di esenzione al medico competente dell’ufficio di appartenenza – non potranno essere sottoposti a controllo alcuno. I medesimi potranno, tuttavia, autorizzare il medico competente a informare il personale deputato ai controlli della circostanza dell’esonero dalle verifiche.
Posta la disciplina predetta, appare quanto mai opportuno – in attesa del rilascio dell’applicativo idoneo al controllo del QR code in possesso dei soggetti esenti – che il medico competente sia invitato da ciascun ufficio a indicare un proprio recapito, preferibilmente di posta elettronica, al quale far pervenire la pertinente documentazione relativa all’esenzione nonché la dichiarazione (facoltativa) del lavoratore, sopra menzionata, che autorizzi il medico competente a informare il personale deputato ai controlli circa la condizione di esenzione.
Si invitano altresì gli uffici ad informare tutti i dipendenti in servizio di tale possibilità.
Di interesse è anche la disciplina recentemente dettata dal decreto-legge n. 139 del 2021. In virtù di quanto disposto dall’articolo 3 di tale decreto-legge per individuate, particolari esigenze organizzative e di pianificazione dei servizi, sarà possibile richiedere preventivamente le dichiarazioni previste dall'articolo 9 quinquies, comma 6[8].
L’acquisizione di tale dichiarazione potrà avvenire con le modalità, cartacea o elettronica, e con la periodicità che saranno ritenute più opportune anche in relazione all’esigenza organizzativa e di programmazione che ne rappresenta il presupposto giustificativo.
Infine, si ricordano le previsioni del paragrafo 1.6 delle Linee guida, sistematicamente correlate alla disciplina del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, in virtù del quale “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza” (art. 1, comma 1).
Le Linee guida, richiamando peraltro il contenuto del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021, che stabilisce “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”, richiedono uno sforzo organizzativo da parte di ogni singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni caso, all’erogazione dei servizi agli utenti.
Sul punto si dirà meglio con separata circolare; qui si ricorda come la spinta al regime di flessibilità oraria trova conforto nell’accordo sindacale del 14 ottobre 2020, articolo 2, stipulato dall’Amministrazione giudiziaria con le OO.SS, nonché, ancor prima dell’accordo, nelle circolari adottate da questo Dipartimento sul punto nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo circolari prot. DOG. 02/05/2020.0070897.U; prot. DOG. 12/06/2020.0094300.U e prot. DOG. 04/09/2020.0140440.U), atti che sul punto mantengono la loro efficacia.
Così come mantiene la propria efficacia, fino allo scadere del periodo emergenziale, il protocollo sulla sicurezza stipulato per il Ministero il 4 agosto del 2020, le cui misure devono ovviamente essere adeguate con il rientro in presenza e la modifica del rapporto tra lavoro agile e lavoro in presenza.
Si conferma, in ogni caso, che seguiranno nei prossimi giorni ulteriori indicazioni di questo Capo Dipartimento e delle direzioni generali competenti.
Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare e si porgano i più cordiali saluti.

Roma, 13 ottobre 2021

IL CAPO DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini

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[1] Secondo le Linee Guida, par. 1.1, “il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. […] Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.”.
[2] Le Linee guida, nella Premessa, sottolineano come “il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.”.
[3] Secondo le Linee guida, par. 1.1, “Tale obbligo – il possesso della certificazione verde e la sua esibizione, n.d.r. – peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass”, – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. […] In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta”.
Deve ritenersi pertanto che chi voglia assistere a un’udienza civile o penale, non potendo essere ricondotto alla nozione di “utente” del sistema giustizia, debba ottemperare a tutte le prescrizioni in tema di certificazione verde.
Nel caso peculiarissimo degli uffici giudiziari, occorre dunque distinguere tra chi accede in qualità di lavoratore (o assimilato) e i soggetti che entrano quali “utenti” (ad esempio per richiedere o ritirare una certificazione) ovvero per altri motivi tutelati dall’ordinamento (diritto di difesa, pubbliche funzioni di testimoni e consulenti, etc.), nonché per l’esercizio della professione forense (oggetto di disciplina eccezionale con norma primaria).
[4] Tale verifica concorre con quella spettante ai rispettivi datori di lavoro relativamente ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato all’interno degli uffici giudiziari.
[5] “In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio” (Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, par. 1.4).
[6] Chiariscono le Linee guida, par. 1.3: “Le sanzioni previste dall’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:
a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, se il controllo avviene mediante sistemi automatici di lettura della certificazione, l’assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l’ufficio competente, verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato (anche con una semplice email) l’assenza ingiustificata rilevata. Laddove il controllo all’accesso, in mancanza di sistemi di rilevamento automatico, sia effettuato da personale a tal scopo delegato dal datore di lavoro, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente (cui afferisce il soggetto), il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).
b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid-19: in questo caso, il dirigente – o il personale da questi delegato - che ha proceduto all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020”.
[7] Per tali dispositivi (1335 unità) sono in corso le procedure di acquisto da parte della competente Direzione generale.
[8] DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 3. Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato.
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies e' inserito il seguente:
"Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative".
Articolo 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2-ter:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.";
2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis";
b) l'articolo 2-quinquesdecies è abrogato;
c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;
[…]
f) all'articolo 166 comma 1, primo periodo, le parole "2-quinquiesdecies" sono soppresse;
g) all'articolo 167, al comma 2 le parole "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies" sono soppresse;
All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.
I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere.