STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale
OGGETTO: Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”
…omissis…
Rif.:
a. Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con la Legge 16 settembre 2021, n. 126;
b. Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con la Legge 17 giugno 2021, n. 87;
c. let. n. M_D SSMD REG2021 0185892 in data 12-10-2021 di Stato Maggiore della Difesa.
Seg. e-message n. M_D E0012000 REG2021 0192677, in data 28-09-2021.
1. In esito ai contenuti del Decreto Legge in oggetto e a scioglimento della riserva espressa con il foglio a seguito, si invia, in annesso, la lettera alla quale si fa riferimento in c., con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha diramato il documento “Adempimenti ed indicazioni operative per i datori di Lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della “Certificazione verde”, recante puntuali indicazioni sugli aspetti espressamente previsti dalla norma, i cui contenuti dovranno essere recepiti dai Comandanti/Datori di lavoro nell’ambito delle proprie disposizioni, da adottare entro il 15 ottobre p.v..
2. Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel documento in argomento, si sottolinea, in particolare, che:
- i datori di lavoro, di concerto con i medici competenti, adotteranno ogni possibile cautela per la salvaguardia della salute del personale esentato dalla vaccinazione;
- permane l’obbligo di controllare il possesso della certificazione presso le mense e le strutture sportive collocate presso i sedimi dell’Amministrazione;
- l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 si applica al personale fruitore di Alloggi di Servizio Collettivi o accasermato/assegnatario di posti letto negli alloggiamenti di Reparto (inclusi quelli in ferma volontaria e gli allievi degli istituti di istruzione), concessi per ragioni di servizio.
3. La comunicazione delle giornate di assenza ingiustificata del personale sprovvisto di certificazione all’atto della verifica, dovrà essere effettuata al Centro Nazionale Amministrativo Esercito entro il quinto giorno successivo al mese di riferimento¹, per la successiva decurtazione della retribuzione.
4. Ai fini della registrazione della posizione del personale assente ingiustificato, il Comando C4 Esercito provveda a implementare il sottosistema SIGE Personale con la previsione dell’assenza ai sensi dell’art. 1 co. 6 del D.L. 127/2021.
./.
5. Allo scopo di agevolare l’azione di comunicazione/informazione al personale, si annette, altresì, una presentazione recante i principali contenuti delle linee guida della Difesa in maniera estremamente sintetica e facilmente fruibile.
6. Gli Organismi in indirizzo assicurino la massima diffusione dei contenuti della presente lettera, affinché tutta la catena gerarchica dipendente sia informata della materia e dei discendenti obblighi per i datori di lavoro.
7. Nell’evidenziare che la mancata adozione delle misure organizzative per le verifiche dei green pass comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.
d’ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen.D. Gaetano LUNARDO)
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¹ Secondo modalità dettate dal prefato Centro con il pacchetto d’ordini n. 7 in data 30 lug. 2019.