Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
A …omissis…
Oggetto: D.M. 08 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione - concernente “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”.
Prime indicazioni operative.
Il DM 8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione nel recepire i contenuti, di cui all’articolo 1 comma 1 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, volto a realizzare il superamento dell’utilizzo del lavoro agile emergenziale per il personale della pubblica amministrazione, stabilisce le modalità organizzative per il rientro in presenza del personale a decorrere dal 15 ottobre 2021.
Con la presente si forniscono pertanto agli uffici in attesa delle Linee guida che dovranno essere adottate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione previo confronto con le organizzazioni sindacali le prime indicazioni operative.
Le SS.LL. dovranno provvedere ad organizzare le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale.
Entro quindici giorni successivi alla data del 15 ottobre 2021, le SS.LL. adotteranno le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del predetto decreto, assicurando, da subito, la presenza in servizio del solo personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti.
Al fine di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, le SS.LL., ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b del predetto decreto, potranno prevedere fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.
Nelle mote della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva nazionale, tenuto conto che a decorrere dal 15 ottobre 2021 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, tale modalità lavorativa può essere autorizzata ai soli dipendenti in possesso del green pass e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre i servizi resi dall’amministrazione;
b) deve essere garantita un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
c) deve essere garantita la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile, mediante l’utilizzo di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a tale scopo;
d) ai dipendenti in lavoro agile dovranno essere fomiti gli apparati digitali e tecnologici adeguati alle prestazioni di lavoro richieste;
e) deve essere previsto lo smaltimento del lavoro arretrato;
f) il personale con funzioni di coordinamento e controllo, i dirigenti e i responsabili dei procedimenti amministrativi svolgeranno la propria attività lavorativa prevalentemente in presenza.
Per accedere al lavoro agile è necessario, inoltre, redigete l’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, con il quale devono essere definiti, almeno:
1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione lavorativa e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché le eventuali fasce di contattabilità;
3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile.
Ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, è prevista la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal citato decreto ministeriale.
I singoli accordi sul lavoro agile sottoscritti dai dipendenti cesseranno di avere efficacia alla data del 31 ottobre 2021 entro la quale tutti i dipendenti dovranno rientrare in presenza in attesa della sottoscrizione dei nuovi accordi.
L’art. 2 ter del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 (convertito con modificazioni nella legge 24 settembre 2021, n. 133) proroga sino al 31 dicembre 2021 le misure emergenziali in materia di disabilità (in precedenza stabilite al 31 ottobre 2021), di cui all’art. 26, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Si evidenzia, al riguardo, che risultano immutate le condizioni di accesso alla misura, valida per i dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si allegano alla presente ministeriale copia del DPCM 23 settembre 2021 e copia del DM 8 ottobre 2021 del Ministro della Pubblica Amministrazione.
Le SS.LL sono invitate a diramare la presente nota agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti
Allegati
DPCM 23 settembre 2021
DM 8 ottobre 2021