DECRETO 12 novembre 2009
Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. (10A02576)
(GU n. 52 del 4-3-2010 )
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,
concernente la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 16, che ha disposto
l'assegnazione di militari dell'Arma dei carabinieri per servizi di vigilanza
per l'applicazione delle leggi sul lavoro, previdenza e assistenza sociale,
nonché la definizione della relativa dotazione in soprannumero rispetto ai ruoli
organici dell'Arma stessa;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente modifiche all'ordinamento del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, in particolare, il Capo II
recante disciplina per l'Ispettorato del lavoro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, concernente
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il riordino dei
ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e, in particolare, gli articoli 2,
9 e 12 che disciplinano la consistenza organica;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interveti a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale, e, in particolare, l'articolo 9-bis, comma 14, ad oggetto
l'incremento della dotazione di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 520 del 1955 e la dipendenza funzionale del personale dei nuclei
dell'Arma dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro dal capo dell'ispettorato
stesso, nonché quella gerarchica dal comandante del reparto appositamente
istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 31
luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.
189 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, concernente
l'istituzione del Comando carabinieri ispettorato del lavoro, il quale ha
successivamente modificato denominazione in Comando carabinieri per la tutela
del lavoro;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali, e, in particolare, l'art. 62 relativo
all'autorizzazione ad assumere ulteriori unità dell'Arma dei carabinieri, in
eccedenza alla dotazione di cui ai citati articoli 16 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 520 del 1955 e 9-bis, comma 14, del decreto-legge n. 510 del
1996, per le esigenze delle direzioni provinciali del lavoro di nuove province;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della guardia di finanza e della Polizia di Stato, e, in particolare, l'art. 11,
che disciplina le attività specializzate delle Forze di polizia, esclusa la
Polizia di Stato, presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della citata legge n. 78 del 2000, e, in
particolare, l'articolo 4 che contempla le consistenze organiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 e
successive modificazioni, concernente regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernente la
razionalizzazione delle funzioni ispettive nel settore della previdenza sociale
e del lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e, in
particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 10, che attestano competenze in materia
all'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante il riassetto
dei comparti di specialità delle Forze di polizia, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006;
Visto l'art. 1, commi 571, 572 e 573, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007), concernente incremento organico del Comando carabinieri per
la tutela del lavoro;
Visto l'art. 2, comma 520, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria
2008), che destina le risorse finanziarie stanziate per l'applicazione del
citato articolo 1, comma 571, della legge n. 296 del 2006;
Vista la nota n. 774/GAB del 19 ottobre 2009 della Regione siciliana -
Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale
ed emigrazione, concernente il formale assenso alla riorganizzazione delle unità
del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, operanti nell'Isola in regime
di avvalimento previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale,
attraverso:
a) istituzione del Comando gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di
Palermo, in sostituzione del Nucleo di coordinamento regionale, che rimane
soppresso, nonché rimodulazione della consistenza organica dei nuclei
carabinieri ispettorato del lavoro della Regione siciliana;
b) incremento del contingente complessivo di militari dell'Arma dei carabinieri,
impiegato nell'Isola per esigenze di tutela del lavoro;
c) l'impegno ad assumere a proprio carico gli oneri per lo stesso personale;
Vista la proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
Ravvisata, altresì, la necessità di strutturare nuove articolazioni operative
periferiche del livello ordinativo di gruppi carabinieri, al fine di adeguare le
attività di vigilanza e ispettiva alle accresciute esigenze istituzionali,
connesse alla tutela legale del lavoro, anche attraverso azioni più dirette,
dinamiche e flessibili a livello nazionale;
Accertata la necessità di potenziare alcuni nuclei carabinieri ispettorato del
lavoro, in relazione ai rispettivi compiti di maggiore impegno operativo;
Ritenuto necessario ridefinire, di conseguenza, l'organico complessivo del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro;
D e c r e t a:
Art. 1
Ordinamento
1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro è articolato in:
a) un comando centrale, con sede a Roma;
b) un'organizzazione periferica, costituita da quattro gruppi carabinieri per la
tutela del lavoro, dislocati in Milano, Roma, Napoli e Palermo, gerarchicamente
dipendenti dal comando centrale, nonché centouno nuclei carabinieri ispettorato
del lavoro indicati nell'allegata tabella A, gerarchicamente dipendenti dai
gruppi. Tale tabella è parte integrante del presente decreto.
2. Le strutture di cui al comma 1 e le relative articolazioni sono definite dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di concerto con il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, tenuto conto delle necessità di
dipendenza funzionale dallo stesso Ministero, nonché d'intesa con la Regione
siciliana per quanto di autonoma competenza.
Art. 2
Dotazioni organiche
1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha una dotazione organica di
cinquecentosei unità, ripartite secondo l'allegata tabella B, che è parte
integrante del presente decreto.
2. Il personale impiegato per le esigenze di cui al presente decreto è
selezionato secondo criteri stabilititi dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, e utilizzato, agli stessi fini, previa specifica formazione a
cura e spese della Direzione generale per l'attività' ispettiva dello stesso
Ministero.
Art. 3
Compiti istituzionali
1. Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono attribuiti,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza per
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonché delle conseguenti direttive di
attuazione emanate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ovvero dalla Regione Sicilia, per quanto di autonoma competenza, fermo
restando quanto disposto con il decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile
2006, recante il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21
agosto 2006.
Art. 4
Documento di riconoscimento e uso dell'abito civile
1. Al personale che presta servizio presso il Comando carabinieri per la tutela
del lavoro è rilasciato apposto tesserino di riconoscimento a cura del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Su disposizione dei comandanti del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro, a livello centrale, di gruppo o di nucleo, può essere consentito al
personale dipendente l'uso dell'abito civile, anche in relazione alla tipologia
del servizio da svolgere e alle condizioni ambientali e operative, in base alle
vigenti direttive in materia.
Art. 5
Spese per il personale e di funzionamento
1. Sono a carico dell'Arma dei carabinieri le spese relative all'armamento e
all'equipaggiamento individuale del personale del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro.
2. Le spese relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del
personale, nonché le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro sono a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ovvero della Regione siciliana per l'impiego e le esigenze
dei comandi e delle unità di cui all'articolo 1 dislocate sul relativo
territorio.
3. Qualsivoglia ulteriore onere, diverso da quelli di cui al comma 1, restano
comunque imputabili a norma del comma 2.
Art. 6
Imputazione degli oneri
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di
quelli previsti nell'art. 5, comma 1, gravano sulle disponibilità dei relativi
capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché della regione Sicilia.
Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.
Roma, 12 novembre 2009
Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'interno
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 109