Tipologia: Verbale di riunione
Data firma: 21 ottobre 2021
Parti: Banco BPM e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin-Falcri-Silcea-Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Banco BPM
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di riunione

Milano, 21 ottobre 2021
Nel corso dell’incontro tenutosi in data odierna, l’Azienda su richiesta delle Organizzazioni Sindacali ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla durata intervallo per il pranzo presso le filiali.
A tale proposito si richiamano preliminarmente:
• il paragrafo 3.4 “Durata dell’intervallo per il pranzo” del Contratto di Secondo livello del 30.12.2017 (la cui validità è stata confermata fino al 31.12.2022 con verbale di accordo del 29.12.2020) che stabilisce la possibilità per il lavoratore di richiedere la riduzione sino a trenta minuti della durata dell’intervallo per il pranzo, tenuto conto delle esigenze tecniche organizzative e produttive dell’unità organizzativa di appartenenza;
• il Protocollo sottoscritto in data 25.06.2018 che prevede l’attivazione di un meccanismo di gestione che consenta anche ai lavoratori della rete commerciale la fruizione della pausa pranzo nei termini di cui al sopracitato paragrafo.
Nel confermare la normativa sopra ricordata, si sottolinea altresì come la facoltà di ridurre la pausa pranzo a 30 minuti (previa verifica del mantenimento dei protocolli di sicurezza all'interno della Filiale e in accordo con il Responsabile di Filiale e con Risorse Umane), prevista nell’ambito del Verbale di riunione del 25 novembre 2020 e in alcune Note Informative aziendali, abbia trovato concreta applicazione in stretta correlazione con il periodo emergenziale determinato dalla diffusione del virus Covid-19 e con le relative ed eccezionali misure organizzative di contrasto adottate.
Ad esito del confronto intercorso con codeste Organizzazioni Sindacali, con la finalità di attuare in un contesto non emergenziale presso le filiali del Gruppo quanto previsto dalla richiamata normativa contrattuale, si specificano di seguito tutti gli elementi che, fermo il rispetto delle normative aziendali tempo per tempo vigenti (in particolare quelle in tema di sicurezza fisica e di salvaguardia del patrimonio aziendale), dovranno essere verificati dai Responsabili di filiale e dai Gestori Risorse Umane per valutare l’accoglimento delle richieste di riduzione della pausa pranzo avanzate dal personale assegnato alle filiali:
• presenza effettiva in filiale di almeno due lavoratori con il medesimo orario ridotto di pausa pranzo (durante la quale non è consentito trattenersi nei locali aziendali);
• corretta gestione delle chiavi di accesso ai locali e ai mezzi forti della filiale secondo le disposizioni aziendali;
• completo e regolare servizio alla clientela;
• mantenimento degli orari di apertura al pubblico e dei servizi offerti alla clientela (cassa e consulenza).
La riduzione dell’intervallo avrà una durata circoscritta al permanere delle condizioni che, nel rispetto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive della struttura di appartenenza del richiedente, ne hanno consentito l’autorizzazione.
L’eventuale ripristino della pausa pranzo piena dovrà essere comunicato ai soggetti interessati con congruo preavviso, salvo i casi in cui ciò non sia fattibile a causa di situazioni contingenti e temporanee (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo per assenza di uno dei due lavoratori con orario ridotto di pausa pranzo a mero titolo di esempio per ferie o malattia).