Una s.p.a. aveva dato in appalto ad una s.n.c., nell'ambito di lavori edili presso un capannone, l'esecuzione degli impianti delle tubature di acqua potabile, aria compressa e gas metano; la snc aveva sub appaltato agli artigiani ... e ..., rispettivamente l'esecuzione di lavori edili e di istallazione di tubi.
Nell'ambito di tale attività l'... avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento già impegnato, posizionava, con l'aiuto del ... un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro, ma a causa della instabilità del cesto, che si ribaltava, cadeva da un'altezza di circa cinque metri, battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite.
In primo grado venivano condannati tutti gli imputati: l'amministratore della snc per aver consentito i subappalti senza vigilare e senza verificare l'affidabilità dei subappaltatori, il direttore dei lavori della società committente, i due datori di lavoro della vittima e il guidatore del muletto per aver aiutato la vittima nell'uso improprio del mezzo.
La Corte d'Appello invece, assolveva tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste.
Osservava la Corte territoriale che dalla istruttoria dibattimentale era emerso che:
- in cantiere era presente un regolare carrello elevatore;
- la vittima si era determinato ad utilizzare un mezzo improprio per lavorare in altezza in ragione della personale fretta che aveva a terminare il lavoro;
- l'iniziativa di adattare un muletto a cui era ancorato, non in modo stabile, un cestello, era stata presa dall' ... con cui aveva collaborato il ....
- tale condotta, connotata da assoluta imprudenza ed imprevedibilità, era da qualificarsi un fattore causale eccezionale ed anomalo che escludeva la efficienza eziologica delle condotte degli imputati degradate a meri irrilevanti antecedenti;
- l'unico responsabile andava individuato nel ..., che coscientemente aveva aiutato la vittima a porre in atto modalità pericolose di lavoro, pur potendo rifiutare la collaborazione e denunciare l'imprudenza.
Ricorrono in Cassazione i due figli della vittima - Respinto.
La Corte afferma che: "In primo luogo va ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41 e. 2, c.p.) quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute."
"Inoltre, a fronte di un orientamento che pretendeva, per dare rilevanza causale esclusiva alla condotta del lavoratore, non solo la abnormità e l'imprudenza, ma anche che la stessa fosse stata tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, si è consolidato un diverso orientamento che conferisce rilievo causale anche a condotte poste in essere nell'ambito delle mansioni attribuite.
In particolare si è affermato che può essere considerato imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che "rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro".
"In sostanza partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare."
"Nel caso di specie va valutato se la condotta tenuta dalla vittima fosse o meno prevedibile per i titolari delle imprese coinvolte nell'attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale a loro eventuali omissioni.
La motivazione della Corte di Appello sul punto è del tutto condivisibile in quanto correttamente argomentata.
In particolare, in ordine a ... e ..., legali rappresentanti della società per cui lavorava la vittima ... ed il ... ha osservato che costoro avevano fornito al lavoratore normali mezzi per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro; infatti in cantiere era presente un sollevatore marca ... idoneo alla lavorazione che doveva essere fatta dall' ... ad altezza di cinque metri.
Pertanto, la scelta della vittima e del suo compagno di lavoro ... per accelerare i tempi di lavorazione, visto il momentaneo utilizzo del da parte di altri, di usare in modo improprio il carrello elevatore, doveva essere considerata un'iniziativa del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità."
"quando in un caso come quello di specie, la condotta tenuta dai due lavoratori (... e ...) è del tutto imprevedibile, il rischio che determina non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la vittima)."
Se il rischio non era prevedibile dunque per i titolari dell'azienda per cui l'... lavorava, a maggior regione non lo era per il direttore dei lavori e per il titolare dell'azienda del committente.
"Inoltre, con specifico riferimento al titolare della soc. ..., a questi non può essere addebitata neanche una responsabilità per "culpa in eligendo" avendo scelto una subappaltatrice, la ". ", inadeguata ai lavori da svolgere e nel non avere imposto il divieto di sub appalto.
Infatti, anche a dare per scontata una colpa nella scelta della ... (per l'esecuzione di parte dei lavori), che però non trova concreto riscontro negli atti, non essendo emerse sue specifiche inadeguatezze tecniche, il rischio concreto verificatosi (decesso per anomalo ed imprevedibile uso di un carrello elevatore) non è stato determinato dalla presunta violazione delle predette regole di cautela."
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO MORGIGNI Presidente
Dott. GAETANINO ZECCA Consigliere
Dott. CARLO LICARI Consigliere
Dott. FAUSTO IZZO Rel. Consigliere
Dott. UMBERTO MASSAFRA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) C.N. IL
2) C/N. IL
1) N.
2)
3)
4)
5)
avverso la sentenza n. 2876/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/10/2006 visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. … che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza.
Udito, per la parte civile, l'Avv . … che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Uditi i difensori degli imputati, Avv.ti … che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.
FattoDiritto
1. Con sentenza del 13\4\2005 il Tribunale di Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate, condannava, ... ed altri per il delitto di omicidio colposo, in danno di ... (fatto acc. in Lonate Pozzolo il 7\4\1998, decesso del 8\4\1998).
In particolare la s.p.a. ... aveva dato in appalto alla s.n.c. ...nell'ambito di lavori edili presso un capannone, l'esecuzione degli impianti delle tubature di acqua potabile, aria compressa e gas metano; la snc ... aveva sub appaltato agli artigiani ... e ..., rispettivamente l'esecuzione di lavori edili e di istallazione di tubi.
Nell'ambito di tale attività l'... avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento già impegnato, posizionava, con l'aiuto del ... un cestello
sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro, ma a causa della instabilità del cesto, che si ribaltava, cadeva da un'altezza di circa cinque metri, battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite.
Il Tribunale riconosceva la penale responsabilità di tutti gli imputati: del ..., amministratore della snc, per avere consentito i subappalti senza vigilare sulla sicurezza nel cantiere e l'affidabilità dei subappatatori; di ..., direttore dei lavori della ..., anch'egli per omessa vigilanza ed omessa segnalazione della inadeguatezza al lavoro della soc.; ... e ... in qualità di sostanziali datori di lavoro della vittima, per
non avere garantito la sicurezza del lavoro; il ..., per avere consentito l'uso improprio del muletto da lui stesso guidato e dalle cui forche era caduto 1'....
2. Con sentenza del 30/10/2007 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado assolveva tutti gli imputati, perché il fatto non sussiste, ad eccezione del ... nei cui confronti dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nei suoi confronti le statuizioni civili.
Osservava la Corte territoriale che dalla istruttoria dibattimentale era emerso che:
- in cantiere era presente un regolare carrello elevatore;
- la vittima si era determinato ad utilizzare un mezzo improprio per lavorare in altezza in ragione della personale fretta che aveva a terminare il lavoro;
- l'iniziativa di adattare un muletto a cui era ancorato, non in modo stabile, un cestello, era stata presa dall' ... con cui aveva collaborato il ....
- tale condotta, connotata da assoluta imprudenza ed imprevedibilità, era da qualificarsi un fattore causale eccezionale ed anomalo che escludeva la efficienza eziologica delle condotte degli imputati degradate a meri irrilevanti antecedenti;
- l'unico responsabile andava individuato nel ..., che coscientemente aveva aiutato la vittima a porre in atto modalità pericolose di lavoro, pur potendo rifiutare la collaborazione e denunciare l'imprudenza.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili (I.M. ed I., figli della vittima), chiedendo l'annullamento della sentenza e lamentando la violazione di legge, in relazione alla corretta applicazione dell'art. 41, co. II, c.p., in punto di affermazione che la condotta dell' ..., vittima del reato, era stata causa sopravvenuta e da sola sufficiente a cagionare l'evento.
Invero per giurisprudenza consolidata, la condotta negligente ed imprudente del lavoratore, costituisce causa sopravvenuta eccezionale, solo quando viene posta in atto per finalità diverse dal processo produttivo o estranee alle mansioni attribuite.
Nel caso di specie 1'... stava svolgendo le mansioni attribuitegli, sebbene utilizzando un mezzo improprio, in quanto il carrello elevatore al momento del fatto era utilizzato dal B.C. unitamente ad altri operai.
4.1 ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di incidenza causale della negligenza del lavoratore in occasione dell'infortunio di cui rimane vittima, ha raggiunto approdi consolidati.
In primo luogo va ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41 e. 2, c.p.) quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (explurimis, Casa.4, n. 21587\07, rie. Pelosi, rv. 236721).
Inoltre, a fronte di un orientamento che pretendeva, per dare rilevanza causale esclusiva alla condotta del lavoratore, non solo la abnormità e l'imprudenza, ma anche che la stessa fosse stata tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, si è consolidato un diverso orientamento che conferisce rilievo causale anche a condotte poste in essere nell'ambito delle mansioni attribuite.
In particolare si è affermato che può essere considerato imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che "rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro" (Cass. IV, 40164\04, Giustiniani; v. anche Cass. IV, 952\97, Maestrini).
In sostanza partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare.
Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime dì esperienza venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo.
4.2. Nel caso di specie va valutato se la condotta tenuta dalla vittima fosse o meno prevedibile per i titolari delle imprese coinvolte nell'attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale a loro eventuali omissioni.
La motivazione della Corte di Appello sul punto è del tutto condivisibile in quanto correttamente argomentata.
In particolare, in ordine a ... e ..., legali rappresentanti della società per cui lavorava la vittima ... ed il ... ha osservato che costoro avevano fornito al lavoratore normali mezzi per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro; infatti in cantiere era presente un sollevatore marca ... idoneo alla lavorazione che doveva essere fatta dall' ... ad altezza di cinque metri.
Pertanto, la scelta della vittima e del suo compagno di lavoro ... per accelerare i tempi di lavorazione, visto il momentaneo utilizzo del da parte di altri, di usare in modo improprio il carrello elevatore, doveva essere considerata un'iniziativa del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità.
Tali conclusioni non contraddicono la consolidata giurisprudenza che individua nella condotta imprudente del lavoratore una mera concausa del suo infortunio.
Tale giurisprudenza parte dalla considerazione che la violazione di norme di sicurezza da parte dei dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni da svolgere, può indurre a cali di attenzione ed a "confidenze" nello svolgimento delle loro attività tali da esporli a rischio di infortunio.
Ma tali condotte sono del tutto prevedibili e pertanto le misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere i considerazione la possibilità che siano tenute, durante le attività lavorative, condotte in violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio determina, quindi, l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità.
Ma quando in un caso come quello di specie, la condotta tenuta dai due lavoratori (... e ...) è del tutto imprevedibile, il rischio che determina non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la vittima).
Ne consegue la infondatezza delle doglianze delle parti civili in relazione all'assoluzione di ... e ....
4.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione al ... (amministratore della committente ) ed al ... (direttore dei lavori per conto della committente).
Se il rischio non era prevedibile per i titolari dell'azienda per cui l'... lavorava, a maggior regione non lo era per il direttore dei lavori e per il titolare dell'azienda del committente.
Inoltre, con specifico riferimento al titolare della soc. ..., a questi non può essere addebitata neanche una responsabilità per "culpa in eligendo" avendo scelto una subappaltatrice, la ". ", inadeguata ai lavori da svolgere e nel non avere imposto il divieto di sub appalto.
Infatti, anche a dare per scontata una colpa nella scelta della ... (per l'esecuzione di parte dei lavori), che però non trova concreto riscontro negli atti, non essendo emerse sue specifiche inadeguatezze tecniche, il rischio concreto verificatosi (decesso per anomalo ed imprevedibile uso di un carrello elevatore) non è stato determinato dalla presunta violazione delle predette regole di cautela.
Ne consegue che sono infondate anche le doglianze relative alla assoluzione di tali due imputati.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2009
DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 23 febbraio 2010