- Cantiere Temporaneo e Mobile
- Vigilanza, Ispezioni e Prescrizioni
Il GIP del Tribunale di Locri condannava A.C.,
per il
reato di cui al
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389, lett. c),
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 271 (per non aver predisposto i dovuti
collegamenti a terra della betoniera a tazza installata nel cantiere) e per il
reato di cui al
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 77, lett. a),
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 24, comma 1 (per aver omesso di
munire del prescritto parapetto il ponteggio ad elementi tubolari metallici
installato in cantiere).
Riteneva il Tribunale che l'imputato, ammesso con decreto della Direzione
Provinciale del Lavoro del 24.1.2008, notificato l'11.2.2008, alla definizione
del procedimento in sede amministrativa, non aveva provveduto al pagamento nel
termine di trenta giorni prescritto, per cui non si era verificato l'effetto
estintivo (irrilevante dovendosi ritenere il pagamento in ritardo).
Ricorre in Cassazione - Rigetto.
Risulta pacificamente che l' A. provvide ad eliminare le violazioni che erano
state accertate, ma non effettuò il pagamento della somma di Euro 1.290,00 nel
termine di trenta giorni prescritto.
Il disposto legislativo è chiarissimo: per aversi l'effetto estintivo, è
necessario che si verifichino entrambe le condizioni e cioè l'eliminazione delle
violazioni ed il pagamento della sanzione nei termini prescritti.
Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto che vi sia continuità normativa tra
la normativa contestata ed il
D.Lgs. n. 81 del 2008 e che quindi
le condotte di cui alle imputazioni siano ancora penalmente rilevanti.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) A.D. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26.2.2009 del GIP del Tribunale di Locri;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Colaiacomo Graziella, per delega dell'
avv. Speziale A., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FattoDiritto
1) Con sentenza in data 26.2.2009 il GIP del Tribunale di Locri condannava A.C.,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la
diminuente per la scelta del rito, alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il
reato di cui al
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389, lett. c),
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 271 (per non aver predisposto i dovuti
collegamenti a terra della betoniera a tazza installata nel cantiere) e per il
reato di cui al
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 77, lett. a),
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 24, comma 1 (per aver omesso di munire
del prescritto parapetto il ponteggio ad elementi tubolari metallici installato
in cantiere), unificati sotto il vincolo della continuazione; pena sospesa.
Riteneva il Tribunale che l'imputato, ammesso con decreto della Direzione
Provinciale del Lavoro del 24.1.2008, notificato l'11.2.2008, alla definizione
del procedimento in sede amministrativa, non aveva provveduto al pagamento nel
termine di trenta giorni prescritto, per cui non si era verificato l'effetto
estintivo (irrilevante dovendosi ritenere il pagamento in ritardo).
Le fattispecie contestate risultavano poi provate sulla base della
documentazione in atti e continuavano ad essere penalmente rilevanti, essendovi
continuità normativa con il
D.Lgs. n. 81 del 2008 (in particolare il
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 271 risultava riformulato nella corrispondente ipotesi
normativa di cui al
D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 126 e il
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 77, lett. a),
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 24, comma 1 nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art.
82).
2) Propone ricorso per cassazione l' A., a mezzo del difensore, denunciando, con
il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione
all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo a).
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che vi sia continuità normativa tra la
normativa originariamente contestata (che riguardava la mancata predisposizione
dei collegamenti a terra della betoniera) e l'art. 126 in relazione al D.Lgs. n.
81 del 2008, art. 159, comma 1, (che riguarda la predisposizione di un robusto
parapetto per gli impalcati ed i ponti di servizio posti ad altezza superiore a
due metri).
A parte il fatto che non risulta che gli impalcati ed i ponti di
servizio fossero posti ad un'altezza superiore a due metri.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione
in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b).
La norma del
D.Lgs. n. 81 del 2008 richiamata dal GIP (art. 82) fa riferimento a "lavori
sotto tensione" e quindi ad una fattispecie palesemente diversa da quella
originariamente contestata (omessa predisposizione di parapetti).
Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione
del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza.
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione
in relazione alla ritenuta irrilevanza del ritardato pagamento.
La norma persegue unicamente l'omesso pagamento della sanzione amministrativa e
l'inosservanza delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro e non già il semplice
ritardato pagamento della sanzione.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3) Il ricorso va rigettato perchè infondato.
3.1) Risulta pacificamente che l' A. provvide ad eliminare le violazioni che
erano state accertate, ma non effettuò il pagamento della somma di Euro 1.290,00
nel termine di trenta giorni prescritto (la notifica del decreto della Direzione
Provinciale del Lavoro avvenne in data 11.2.2008, mentre il versamento fu
effettuato in data 22 maggio 2008).
A norma del
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21 "quando risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa" (comma 2).
Il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 24 stabilisce poi che "la contravvenzione
si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo
di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art.
21, comma 2".
Il disposto legislativo è quindi chiarissimo: per aversi l'effetto estintivo, è
necessario che si verifichino entrambe le condizioni e cioè l'eliminazione delle
violazioni ed il pagamento della sanzione nei termini prescritti.
Nè sono
consentiti ritardi, essendo tassativo il rispetto dei termini imposti, tant'è
che in caso di mancato rispetto va trasmessa al P.M. la notizia di reato
("Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da
comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore entro novanta giorni
dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione" - art. 21, comma 3).
La giurisprudenza di questa Corte è, del resto, assolutamente pacifica, nel
ritenere che "... il contravventore deve eliminare la violazione secondo le
modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi
provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta
giorni. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni
impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla rilevando che la
previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una esplicita
sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla
natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale" (cfr. ex
multis Cass. pen. sez. 3^, 31.3.2005 n. 12294: conf. Cass. sez. 3^ n. 21696 del
5.4.2007).
3.2) Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto che vi sia continuità
normativa tra la normativa contestata ed il
D.Lgs. n. 81 del 2008 e che quindi
le condotte di cui alle imputazioni siano ancora penalmente rilevanti.
Il Tribunale è incorso solo in errore nel richiamo della normativa, ma
trattandosi di errore di diritto può essere corretto in questa sede.
In effetti ha fatto riferimento per la contestazione di cui al capo b, (vale a
dire l'omessa predisposizione di parapetti), all'art. 82 invece che all'art. 126
e per la contestazione di cui al capo a (omessa predisposizione di collegamenti
a terra) all'art. 126 piuttosto che all'art. 82. Si è trattato quindi di una
mera "inversione" nel richiamo delle due enorme.
Come riconosce lo stesso ricorrente il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 126 continua
a sanzionare la mancata predisposizione di parapetti (vale a dire la condotta
contestata al capo b) e il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 82 riguarda i dispositivi
di sicurezza nell'ambito di "lavori sotto tensione", che, come sottolinea il
Tribunale, nel prevedere che le attrezzature utilizzate siano conformi ai
criteri definiti nelle norme di buona tecnica, richiede che siano dotati di
dispositivi di presa a terra.
Quanto all'altezza degli impalcati è sufficiente richiamare il verbale di
accertamento dell'8.11.2007 da cui risulta che i lavori venivano eseguiti " a
tre piani fuori terra" e quindi ben oltre metri due di altezza.
Ovviamente non vi è alcuna imputazione del fatto, rimasto lo stesso, sanzionato
penalmente sia dalla normativa contestata che da quella sopravvenuta.
3.3) Va solo aggiunto che già il Tribunale ha applicato la sanzione prevista
dalla normativa previgente in quanto più favorevole.
La normativa precedente al
D.Lgs. n. 81 del 2008 rimane ancora quella più favorevole anche alla luce
del
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Il D.Lgs. n. 106 del 2009, art. 56 ha, infatti,
confermato la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 87 in relazione
alla contravvenzione di cui all'art. 82, mentre il D.Lgs. n. 106 del 2009, art.
88 ha inasprito la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159 in
relazione alla contravvenzione di cui all'art. 126.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2009