• Cantiere Temporaneo e Mobile
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Il GIP del Tribunale di Locri condannava A.C., per il reato di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389, lett. c), D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 271 (per non aver predisposto i dovuti collegamenti a terra della betoniera a tazza installata nel cantiere) e per il reato di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 77, lett. a), D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 24, comma 1 (per aver omesso di munire del prescritto parapetto il ponteggio ad elementi tubolari metallici installato in cantiere).
Riteneva il Tribunale che l'imputato, ammesso con decreto della Direzione Provinciale del Lavoro del 24.1.2008, notificato l'11.2.2008, alla definizione del procedimento in sede amministrativa, non aveva provveduto al pagamento nel termine di trenta giorni prescritto, per cui non si era verificato l'effetto estintivo (irrilevante dovendosi ritenere il pagamento in ritardo).

Ricorre in Cassazione - Rigetto.

Risulta pacificamente che l' A. provvide ad eliminare le violazioni che erano state accertate, ma non effettuò il pagamento della somma di Euro 1.290,00 nel termine di trenta giorni prescritto.
Il disposto legislativo è chiarissimo: per aversi l'effetto estintivo, è necessario che si verifichino entrambe le condizioni e cioè l'eliminazione delle violazioni ed il pagamento della sanzione nei termini prescritti.
Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto che vi sia continuità normativa tra la normativa contestata ed il D.Lgs. n. 81 del 2008 e che quindi le condotte di cui alle imputazioni siano ancora penalmente rilevanti.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) A.D. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26.2.2009 del GIP del Tribunale di Locri;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, che ha  chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Colaiacomo Graziella, per delega dell' avv. Speziale A., che ha concluso per l'accoglimento del  ricorso.

FattoDiritto


1) Con sentenza in data 26.2.2009 il GIP del Tribunale di Locri condannava A.C., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389, lett. c), D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 271 (per non aver predisposto i dovuti collegamenti a terra della betoniera a tazza installata nel cantiere) e per il reato di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 77, lett. a), D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 24, comma 1 (per aver omesso di munire del prescritto parapetto il ponteggio ad elementi tubolari metallici installato in cantiere), unificati sotto il vincolo della continuazione; pena sospesa.


Riteneva il Tribunale che l'imputato, ammesso con decreto della Direzione Provinciale del Lavoro del 24.1.2008, notificato l'11.2.2008, alla definizione del procedimento in sede amministrativa, non aveva provveduto al pagamento nel termine di trenta giorni prescritto, per cui non si era verificato l'effetto estintivo (irrilevante dovendosi ritenere il pagamento in ritardo).
Le fattispecie contestate risultavano poi provate sulla base della documentazione in atti e continuavano ad essere penalmente rilevanti, essendovi continuità normativa con il D.Lgs. n. 81 del 2008 (in particolare il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 271 risultava riformulato nella corrispondente ipotesi normativa di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 126 e il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 77, lett. a), D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 24, comma 1  nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 82).


2) Propone ricorso per cassazione l' A., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo a).
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che vi sia continuità normativa tra la normativa originariamente contestata (che riguardava la mancata predisposizione dei collegamenti a terra della betoniera) e l'art. 126 in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159, comma 1, (che riguarda la predisposizione di un robusto parapetto per gli impalcati ed i ponti di servizio posti ad altezza superiore a due metri).
A parte il fatto che non risulta che gli impalcati ed i ponti di servizio fossero posti ad un'altezza superiore a due metri.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b).
La norma del D.Lgs. n. 81 del 2008 richiamata dal GIP (art. 82) fa riferimento a "lavori sotto tensione" e quindi ad una fattispecie palesemente diversa da quella originariamente contestata (omessa predisposizione di parapetti).
Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza.
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza del ritardato pagamento.
La norma persegue unicamente l'omesso pagamento della sanzione amministrativa e l'inosservanza delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro e non già il semplice ritardato pagamento della sanzione.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.


3) Il ricorso va rigettato perchè infondato.

3.1) Risulta pacificamente che l' A. provvide ad eliminare le violazioni che erano state accertate, ma non effettuò il pagamento della somma di Euro 1.290,00 nel termine di trenta giorni prescritto (la notifica del decreto della Direzione Provinciale del Lavoro avvenne in data 11.2.2008, mentre il versamento fu effettuato in data 22 maggio 2008).
A norma del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21 "quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa" (comma 2).
Il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 24 stabilisce poi che "la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2".
Il disposto legislativo è quindi chiarissimo: per aversi l'effetto estintivo, è necessario che si verifichino entrambe le condizioni e cioè l'eliminazione delle violazioni ed il pagamento della sanzione nei termini prescritti.
Nè sono consentiti ritardi, essendo tassativo il rispetto dei termini imposti, tant'è che in caso di mancato rispetto va trasmessa al P.M. la notizia di reato ("Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione" - art. 21, comma 3).
La giurisprudenza di questa Corte è, del resto, assolutamente pacifica, nel ritenere che "... il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^, 31.3.2005 n. 12294: conf. Cass. sez. 3^ n. 21696 del 5.4.2007).

3.2) Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto che vi sia continuità normativa tra la normativa contestata ed il D.Lgs. n. 81 del 2008 e che quindi le condotte di cui alle imputazioni siano ancora penalmente rilevanti.
Il Tribunale è incorso solo in errore nel richiamo della normativa, ma trattandosi di errore di diritto può essere corretto in questa sede.
In effetti ha fatto riferimento per la contestazione di cui al capo b, (vale a dire l'omessa predisposizione di parapetti), all'art. 82 invece che all'art. 126 e per la contestazione di cui al capo a (omessa predisposizione di collegamenti a terra) all'art. 126 piuttosto che all'art. 82. Si è trattato quindi di una mera "inversione" nel richiamo delle due enorme.
Come riconosce lo stesso ricorrente il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 126 continua a sanzionare la mancata predisposizione di parapetti (vale a dire la condotta contestata al capo b) e il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 82 riguarda i dispositivi di sicurezza nell'ambito di "lavori sotto tensione", che, come sottolinea il Tribunale, nel prevedere che le attrezzature utilizzate siano conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica, richiede che siano dotati di dispositivi di presa a terra.
Quanto all'altezza degli impalcati è sufficiente richiamare il verbale di accertamento dell'8.11.2007 da cui risulta che i lavori venivano eseguiti " a tre piani fuori terra" e quindi ben oltre metri due di altezza.
Ovviamente non vi è alcuna imputazione del fatto, rimasto lo stesso, sanzionato penalmente sia dalla normativa contestata che da quella sopravvenuta.

3.3) Va solo aggiunto che già il Tribunale ha applicato la sanzione prevista dalla normativa previgente in quanto più favorevole.
La normativa precedente al D.Lgs. n. 81 del 2008 rimane ancora quella più favorevole anche alla luce del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Il D.Lgs. n. 106 del 2009, art. 56 ha, infatti, confermato la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 87 in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 82, mentre il D.Lgs. n. 106 del 2009, art. 88 ha inasprito la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159 in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 126.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2009