Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 novembre 2021, n. 32257 - Infortunio mortale dell'artigiano muratore durante un sopralluogo in cantiere per la conclusione di un contratto di subappalto. Nozione di occasione di lavoro


 

... "il provvedimento richiamato chiede di valutare se il decesso del B., avvenuto durante le trattative con un artigiano terzo ai fini della conclusione di un contratto di subappalto di una parte dell'opera commissionata, debba implicare l'esclusione della tutela antinfortunistica sul presupposto che l'infortunio sia riconducibile a compiti di natura organizzativa e/o amministrativa, ovvero se non possa di contro ritenersi che, all'interno di una siffatta dinamica, il sopralluogo svolto per illustrare al subappaltatore la prestazione per la realizzazione di finalità legate allo svolgimento dell'opera, non debba piuttosto far ritenere il tragico evento compiutosi nel contesto dello svolgimento di un'attività comunque connessa alla prestazione affidata all'appaltatore principale".


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE FELICE ALFONSINA
Data pubblicazione: 05/11/2021
 

 

Fatto




N.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su R.,C. e A.B., tutti in qualità di eredi di G.B., avevano impugnato, presso la Corte d'appello di Napoli, la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato la domanda di copertura assicurativa Inail, connessa all'infortunio mortale occorso al proprio congiunto, artigiano muratore, deceduto il 4 agosto 2008 a causa della caduta da una scala dall'altezza di tre metri presso il cantiere edile posto nella titolarità di P.M.;
l'istruttoria svolta in appello ha accertato che il contesto in cui si era verificato l'incidente era quello di un sopralluogo di G.B. nel cantiere in compagnia di un altro artigiano, M.C., a cui il primo intendeva subappaltare i lavori d'intonacatura degli immobili;
la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di riconoscimento della tutela antinfortunistica proposta dagli eredi del B., asserendo che l'incidente occorso al loro congiunto non si era verificato in occasione del lavoro, in quanto al momento del tragico accadimento, questi non stava svolgendo le mansioni manuali di muratore o attività che, per quanto accessorie, potessero dirsi immediatamente e/o strumentalmente connesse alle prime;
ha, di contro, ritenuto che l'infortunio fosse riconducibile piuttosto allo svolgimento di funzioni organizzative ed amministrative, tipiche della conduzione di un'attività economica aziendale, tali da non poter essere ricondotte alla nozione di "occasione di lavoro" richiamata dal Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. n. 1124 del 1965);
la cassazione della sentenza è domandata da N.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su R.,C. e A.B., tutti in qualità di eredi di G.B., sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
l'Inail ha resistito con controricorso;
il P.G. ha proposto l'accoglimento del ricorso.

 

Diritto




col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: Artt. 1-2-4 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - Nozione di occasione di lavoro";
contesta l'erronea applicazione della nozione di attività svolta in occasione di lavoro al caso in esame da parte della Corte territoriale dolendosi, segnatamente, della interpretazione, estremamente limitativa, del nesso esistente tra la causa immediata del sinistro e l'infortunio mortale;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: incoerenza tra il convincimento del Giudice di Appello sull'attività svolta dal B. e le fonti probatorie"; denuncia la parziale valutazione della deposizione testimoniale resa da M.C., unico soggetto presente al momento del decesso, dalla quale emergerebbero circostanze decisive ai fini dell'accertamento del diritto al riconoscimento della copertura assicurativa;
la causa è stata rimessa alla Quarta Sezione con ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione (Cass. n. 13944 del 2019) sul presupposto della possibile valenza nomofilattica della questione di diritto prospettata; il provvedimento richiamato chiede di valutare se il decesso del B., avvenuto durante le trattative con un artigiano terzo ai fini della conclusione di un contratto di subappalto di una parte dell'opera commissionata, debba implicare l'esclusione della tutela antinfortunistica sul presupposto che l'infortunio sia riconducibile a compiti di natura organizzativa e/o amministrativa, ovvero se non possa di contro ritenersi che, all'interno di una siffatta dinamica, il sopralluogo svolto per illustrare al subappaltatore la prestazione per la realizzazione di finalità legate allo svolgimento dell'opera, non debba piuttosto far ritenere il tragico evento compiutosi nel contesto dello svolgimento di un'attività comunque connessa alla prestazione affidata all'appaltatore principale;
la questione prospettata nell'ordinanza interlocutoria sopra richiamata postula un ulteriore approfondimento del significato della locuzione "occasione di lavoro" contenuta nell'art. 2 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. n. 1124 del 1965), intesa quale misura della relazione intercorrente fra lavoro e infortunio ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;
a tal proposito, il primo motivo merita accoglimento;
è pacificamente acquisito, anche nella dottrina più risalente, che con l'utilizzo di tale formula, diversa da quella secondo cui, ai medesimi fini di tutela previdenziale, la malattia professionale deve essere stata causata dal lavoro ("a causa del lavoro"), il legame che dà diritto alle prestazioni derivanti da infortunio non debba ritenersi rigidamente subordinato al verificarsi di un evento strettamente determinato dallo svolgimento della prestazione;
l'orientamento giurisprudenziale consolidato ha valorizzato un approccio interpretativo per il quale, per darsi luogo alla tutela antinfortunistica, è sufficiente che sussista un nesso causale anche solo indiretto fra l'accaduto e la prestazione lavorativa, precisando che l'occasione di lavoro si determina ogni qual volta lo svolgimento di un'attività lavorativa abbia esposto il soggetto protetto al rischio del verificarsi dell'evento lesivo (per tutte cfr. Cass. n. 1171 del 1990 e Cass. n. 4716 del 1988);
la ratio che ha orientato la giurisprudenza di legittimità nell'apporto costruttivo all'evoluzione della formula "occasione di lavoro" prescelta dal legislatore, è che quest'ultimo abbia voluto conseguire finalità protettive per l'assicurato non già dal versante della prevenzione del rischio del verificarsi dell'evento lesivo, quanto, lungo il solco valoriale tracciato dall'art. 38 Cast., da quello della tutela della situazione di bisogno che da quel rischio consegue;
la linea di tendenza indicata è puntualmente percorsa dalla più recente evoluzione giurisprudenziale anche con riguardo alle attività rese senza vincolo di subordinazione; ivi l'accertamento del nesso causale tra lavoro autonomo e infortunio è stato oggetto di valutazione in relazione alla natura dell'attività svolta dall'artigiano, ma anche al contesto in cui questa si espleta, col risultato di circoscrivere progressivamente, anche per tali attività, lo spazio di operatività del cd. rischio elettivo entro cui, come è noto, la tutela antinfortunistica non opera;
si veda, in proposito, il principio di diritto affermato da Cass. n. 24765 del 2017, la quale, con riferimento ai soci di cooperativa e di ogni altro tipo di società, ha inteso il richiamo dell'art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965 all'attività manuale come riferito a qualsiasi prestazione connessa allo svolgimento delle mansioni, e non solo a quella connotata da prevalente manualità, attesa la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale;
ancora, in Cass. n. 2838 del 2018, l'obbligo assicurativo è stato riconosciuto non solo per gli infortuni occorsi nello svolgimento delle attività tipiche in funzione delle quali è sancito, ma anche per quelli verificatisi nel corso di attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle medesime mansioni, purché ad esse connesse;
un'applicazione, sia pure a contrario, della tendenza interpretativa fin qui richiamata è contenuta in Cass. n. 12549 del 2018, che ha negato la tutela antinfortunistica ad un artigiano edile che aveva subito lesioni a causa dell'attività di sezionamento di un grosso tronco al fine di ricavarvi travi utili a costruire un deposito per i suoi attrezzi di lavoro, in ragione sia dei passaggi tecnici e manuali, che richiedevano specifica professionalità, sia dell'uso concreto che del materiale sarebbe stato fatto;
venendo al caso in esame, l'occasione di lavoro che ha causato la morte di G.B. non può riconnettersi causalmente né con la natura dell'attività lavorativa svolta - sì come direttamente o strumentalmente connessa all'attività tipica, né con il coincidere del verificarsi dell'evento lesivo con la prestazione lavorativa (tanto risulta dall'istruttoria che ha accertato che al momento dell'infortunio l'artigiano, pur ancora vestito con abiti da lavoro, non stava tuttavia svolgendo nessuna attività);
e tuttavia, G.B. è deceduto nel corso di un sopralluogo nel cantiere ove lavorava, attività non solo non estranea al suo impegno lavorativo primario e ad esso strettamente connessa ma che, per di più non avrebbe potuto svolgersi senza il necessario coinvolgimento della sua persona fisica;
il rilievo che tale ultimo aspetto assume nella configurazione del contesto fattuale all'interno del quale si è verificato l'evento, porta ad escludere che l'attività che il B. stava svolgendo possa essere meccanicamente assimilata all'esercizio di una qual si voglia funzione organizzativa e/o amministrativa da parte di chi è posto a capo dell'impresa;
il compimento del sopralluogo per l'affidamento in subappalto a un terzo di una parte dell'opera, costituisce un'occasione di lavoro in senso tecnico, qualora, come nel caso in esame, abbia concretizzato un rischio tale da determinare quella situazione di bisogno cui è rivolto l'operare della tutela contro gli infortuni sul lavoro;
in ragione dell'accoglimento del primo motivo, il secondo motivo risulta assorbito; in definitiva, va accolto il primo motivo e assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.
 



La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza del 7 aprile 2021