MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE


OGGETTO: Decreto Legge n. 146 del 21.10.2021. Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Riconferma congedo parentale straordinario Covid fino al 31 dicembre 2021


A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
…omissis…

Seguito circolari:
a) M_D GCIV REG2020 0018677 del 20/03/2020
b) M_D GCIV REG2020 0023009 del 24/04/2020
c) M_D GCIV REG2020 0034661 del 18/06/2020
d) M_D GCIV REG2020 0045700 del 04/08/2020
e) M_D GCIV REG2020 0066431 del 10/11/2020
f) M_D GCIV REG2021 0020163 del 23/03/2021
g) M_D GCIV REG2021 0022576 del 02/04/2021


1. Con le circolari a seguito - tutte consultabili sul sito istituzionale della scrivente Direzione, circolari area COVID-19 - sono state fornite indicazioni sulle misure straordinarie in materia di interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
2. A tale riguardo e ad integrazione di quanto in esse contenuto, si rende noto che, con Decreto Legge n. 146 del 21.10.2021 (pubblicato nella G.U. Serie generale n.252 del 21.10.21) sono state riconfermate sino al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie dei congedi parentali che hanno visto la luce nel corso del 2020.
3. In particolare, l’art. 9 (Congedi parentali) del citato Decreto prevede che il genitore lavoratore dipendente con figli minori conviventi minori di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dalla prestazione di lavoro, nei seguenti casi:
S per tutta la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
S per la durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
S per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio.
4. Il beneficio citato, che può essere fruito in modalità giornaliera od oraria, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità, in situazioni di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92, in questo caso a prescindere dall’età del figlio, in tutte le fattispecie suesposte, nonché in tutti i casi in cui sia stata disposta la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal minore.
5. Per i periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa ed i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
6. Per i lavoratori i cui figli hanno, invece, un’età compresa tra i 14 e i 16 è concessa, alternativamente ad uno dei genitori, l’astensione dal lavoro nelle ipotesi sopra indicate, ma per tale periodo non è prevista alcuna retribuzione né contribuzione figurativa.
7. Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Decreto in argomento, gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario già fruiti dai dipendenti nel corrente anno, potranno - a domanda degli interessati - essere convertiti in congedo straordinario COVID, con il riconoscimento retroattivo della predetta misura, per tutti in periodi di sospensione dell’attività scolastica, ovvero della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, oppure di durata dell’infezione SARS Covid-19 del figlio, nonché nelle ipotesi di quarantena disposta dall’ASL competente, che si sono succeduti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21.10.2021 (data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi).
8. Appare, altresì, opportuno ricordare che questa particolare tipologia di congedo straordinario non va in alcun modo ad intaccare il “quantum” dei giorni collegati di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs 151/2001, pertanto non saranno né computati né indennizzati come congedo parentale ordinario. Tuttavia, per quel che attiene il riproporzionamento delle ferie e della tredicesima mensilità si rammenta quanto già disciplinato da questa Direzione Generale con la circolare a seguito g) ricordando che, anche a tale eccezionale fattispecie del congedo straordinario Covid si applica la disciplina normativa prevista al riguardo per il congedo parentale di cui al D.lgs 151/2001.
9. Si evidenzia che ai sensi del comma 5, dell’art. 9 del Decreto in oggetto, per i giorni in cui uno dei due genitori fruisca del congedo straordinario Covid, oppure non svolga alcuna attività lavorativa, oppure sia sospeso dal lavoro, l’altro genitore non potrà fruire del medesimo congedo salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del medesimo beneficio.
10. Infine, sulle modalità procedurali, si richiama l’attenzione su quanto già disciplinato da questa Direzione Generale con la circolare a seguito e): i giorni legati all’utilizzo del congedo straordinario in argomento non dovranno essere inseriti nel sistema INFOCIV, ma contabilizzati compilando una semplice tabella, con l’indicazione della data, del numero dei giorni, dei dati del dipendente e del minore, eventuale riporto dei giorni già fruiti allo stesso titolo. Resta inteso che i competenti uffici del personale acquisiranno le autocertificazioni degli interessati inerenti le motivazioni di assenza di cui alle tipologie elencate al punto 3.
11. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare - che viene inviata anche alle OOSS - consultabile anche sul sito www.persociv.difesa.it di questa Direzione Generale nelle aree “circolari e altra documentazione” e “emergenza coronavirus”.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO