Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA


Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Ai Comandi dei Vigili del fuoco
All’Ufficio centrale ispettivo
e, per conoscenza:
All’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

 

Oggetto: DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259, del 29/10/2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto, detto anche “Decreto Minicodice”. Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione abroga definitivamente il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Il provvedimento stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti del decreto anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.
 

CRITERI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il cardine del decreto è l’art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l’articolo:
1. in generale “le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili
2. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell’allegato I, si applica l’allegato I stesso;
3. per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.;
4. il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015.
Si ritiene di dover evidenziare che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare. Tale assunto, già evidente dal testo dell’articolo 2 (il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri) è rafforzato dalle indicazioni dell’art. 3 che conducono il datore di lavoro all’individuazione degli specifici criteri da applicare nella progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio (a seconda dei casi: regole tecniche di prevenzione incendi, DM 3/8/2015 e s.m.i., allegato I del decreto stesso).
Inoltre il comma 3 dell’art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il decreto si compone dell’articolato e di un allegato tecnico che contiene indicazioni sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
 

CRITERI DI PROGETTAZIONE. REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
• con affollamento complessivo < 100 occupanti;
• con superficie lorda complessiva < 1000 m²
• con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
• ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
• ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
L’allegato I fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 e, seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo 3 dell’allegato.
Difatti, in continuità con il Codice di prevenzione incendi, si è posto un accento particolare sulla valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione di tale rischio. Tali misure costituiscono parte specifica del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’articolo 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2 del decreto).
Il “Decreto Minicodice” è stato impostato come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che caratterizza il Codice di prevenzione incendi, di cui conserva lo stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose semplificazioni.
Ad esempio, sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il “basso rischio di incendio” e, di conseguenza le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro indicate nel paragrafo “Strategia antincendio”.
Pertanto, al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere:
a. individuazione dei pericoli d’incendio;
b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.
Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso:
• Compartimentazione
• Esodo
• Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
• Controllo dell’incendio
• Rivelazione e allarme
• Controllo di fumi e calore
• Operatività antincendio
• Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Tra le misure sopra indicate, si sottolinea come la “Gestione della Sicurezza Antincendio”, pur essendo declinata in “linguaggio Codice”, mantenga i contenuti della precedente normativa, integrando le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (D.M. 1° settembre 2021 e D.M. 2 settembre 2021) per quanto riguarda il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza. In particolare, sono specificate le modalità con cui il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA, ovvero:
a. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
b. verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
c. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, ...);
d. attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
e. apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
f. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)