Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2021, n. 32449 - Nesso eziologico tra cervicoartrosi e rischio specifico proprio dell'elettricista. Malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale
Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 08/11/2021
Rilevato che:
con sentenza n. 989 del 2014, la Corte d'appello di L'Aquila, accogliendo l'impugnazione proposta dall'Inail avverso la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da R.E., accolta in parte dal primo giudice, volta alla condanna dell'Inail alla costituzione di una rendita per malattie professionali (essendo stati denunciati una cervico artrosi, blocchi recidivanti delle articolazioni delle spalle ed una gonartrosi destra) che l'R.E. assumeva di aver contratto in occasione dell'attività di lavoro svolta alle dipendenze di Enel s.p.a.;
ad avviso della Corte d'appello, dagli esiti della consulenza tecnica espletata e dalle risultanze istruttorie di primo grado, era emersa l'infondatezza della domanda dal momento che la letteratura scientifica aveva negato un nesso causale tra la cervico artrosi e l'utilizzo di strumenti vibranti e la movimentazione manuale dei carichi, essendo l'organo bersaglio in tali casi la colonna vertebrale nel tratto lombare (tanto che già era stata riconosciuta la natura professionale della discopatia lombare con ernia discale e disturbi triofico-sensitivi); la malattia alle spalle era stata giudicata estremamente lieve e la patologia del ginocchio era da collegare allo stare inginocchiato per troppo tempo non ricollegabile causalmente all'attività di lavoro svolta dall'R.E. che comportava uno stato di flessione e di estensione del ginocchio;
per la cassazione di tale sentenza, ricorre R.E. sulla base di due motivi, successivamente illustrati da memoria, relativi: 1) alla violazione degli artt. 61,112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 2967 c.c., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che alla violazione delle previsioni del d.lgv. n. 38 del 2000 con esclusivo riferimento alla non riconosciuta natura professionale della cervicoartrosi, posto che il c.t.u. non avrebbe dovuto limitarsi a constatare la non riconducibilità della patologia alle tabelle ma valutare l'effettiva natura professionale della malattia mediante i mezzi di prova acquisiti; 2) agli artt. 112,115 e 116 c.p.c., agli artt. 40 e 41 c.p.c. ed all'art. 2697 c.c. ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in particolare, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata, contravvenendo ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe deciso la controversia fondandosi esclusivamente sulla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, senza considerare il fatto storico della esposizione prolungata per oltre 30 anni al rischio specifico (come emerso dalla prova del teste D. e del teste Dm.), neanche efficacemente negato dall'Inail e smentito dallo studio dell'Ente Nazionale Macchine Agricole, prodotto in giudizio; tali errori avevano determinato la conseguenza della errata interpretazione dell'ambito coperto dalla voce 193 delle tabelle Inail con riferimento alle mansioni di elettricista provetto svolte dall'R.E.; resiste l'Inail con controricorso.
Considerato che:
i motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, seppure formalmente rubricati quali vizi di violazione di legge e vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, risultano nella sostanza articolati sotto due profili: l'uno legato all'affermata omessa valutazione della prolungata esposizione al rischio specifico insito nelle mansioni di elettricista provetto e l'altro riferito alla violazione delle disposizioni del codice di rito che disciplinano l'acquisizione e l'utilizzo dei mezzi di prova da parte del giudice nella formulazione del giudizio;
questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il testo vigente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie trattandosi di sentenza pubblicata il 27 novembre 2014 e riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, In quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 21257 del 2014; Cass. n. 23828 del 2015; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018;
il ricorrente, non si è attenuto a tale paradigma ma ha denunciato che la motivazione adottata dalla sentenza impugnata, sostanzialmente incentrata sulla condivisione del ragionamento adottato dal consulente tecnico d'ufficio di secondo grado, si fosse formata sull'erroneo convincimento dell' assenza di dati scientifici utili a supportare la tesi della esistenza di un nesso eziologico tra cervicoartrosi e rischio specifico proprio dell'elettricista, trascurando di valutare l'intero compendio probatorio acquisito;
la Corte territoriale ha pure precisato che le critiche formulate dal ricorrente, sostanzialmente coincidenti con quelle riproposte in questa sede, non erano utili ad inficiare le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio, proprio alla luce dell'assenza di conferme nella letteratura di settore;
è evidente che tale motivazione non solo non è viziata dall'omessa valutazione di un preciso fatto storico ma soddisfa il minimo costituzionale richiesto per non incorrere nel vizio denunciato, in particolare la sentenza, considerato l'accertamento in fatto compiuto dal consulente d'ufficio, ha fatto propria la valutazione presuntiva di carattere medico- scientifico escludente l'origine professionale della cervico artrosi sofferta;
deve, peraltro, rilevarsi che non è stata prodotta la c.t.u. in questione, In contrasto con l'art. 366 n.6 c.p.c.;
peraltro, la valutazione del sanitario, cui si correla la motivazione, è coerente con le previsioni delle tabelle Inail dovendosi, infatti, ricordare che sono le spondilodiscopatie, assieme all'ernia, ad essere riportate nel gruppo 2 dell'elenco delle malattie per denuncia sanitaria ex art. 139 TU di cui al decreto 11.12.2009 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali): nella Lista I (origine lavorativa di elevata probabilità) per "Movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo" e nella Lista II (origine lavorativa di limitata probabilità) per "Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici";
viceversa, la cervicoartrosi non figura tra tali malattie tabellate;
è appena il caso di ricordare che, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è la cervicoartrosi denunciata, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634);
nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n. 23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438);
tali principi vanno qui ribaditi, con l'ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in questa sede di legittimità se, come nel caso di specie, motivato nei sensi sopra chiariti;
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non rispondenti a quelli tassativi previsti dall'art. 360, primo comma, c.p.c.;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2021.