Cassazione Civile, Sez. 6, 23 novembre 2021, n. 36128 - Sospensione della rendita INAIL disposta a seguito di ritenuta ipotesi di reato di truffa. Autonomia dei due giudizi
Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 23/11/2021
Rilevato che
1. M.P. ha agito, con ricorso del 5.3.2018, dinanzi al Tribunale di Lucca per l'accertamento di illegittimità della «sospensione» della rendita INAIL in godimento -disposta dall'Istituto a seguito di ritenuta ipotesi di reato (truffa ai danni dell'INAIL finalizzata al riconoscimento del beneficio medesimo) - e per la condanna dell'Istituto all'erogazione (id est: al ripristino) della prestazione previdenziale;
2. costituitosi in giudizio, l'Istituto, con domanda riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare le prestazioni previdenziali, erogate a seguito di infortuni del 3.8.1987 e del 1.8.1989, frutto <<di dolo e/o colpa grave del ricorrente con conseguente diritto di rettifica di tali prestazioni ex art. 9 d.lgs. 38 del 2000 e [ ...] annullamento del provvedimento di costituzione della rendita [...]»;
3. il Tribunale, con provvedimento reso in udienza, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 cod.proc.civ., sulla base della considerazione che «la decisione della causa, in particolare con riferimento alla domanda riconvenzionale, dipende(va) dall' accertamento dei fatti per i quali pende(va) giudizio penale e che la relativa sentenza sar(ebbe stata) opponibile ad entrambe le parti del presente giudizio in quanto entrambi presenti nel predetto processo penale»;
4. avverso tale decisione, M.P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di un motivo, con cui ha denunciato la violazione dell'art. 295 cod.proc.civ., illustrato con successiva memoria;
5. ha resistito l'INAIL;
6. il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del regolamento;
7. con ordinanza interlocutoria, la Corte, considerata l'incertezza della data di adozione del provvedimento di sospensione, ha disposto accertamenti presso la cancelleria della sezione Lavoro del Tribunale di Lucca, all'esito dei quali, è risultato che l'ordinanza di sospensione del processo, impugnata con l'odierno regolamento di competenza, è stata pronunciata il 26.2.2020.
Considerato che
8. in via preliminare, all'esito del disposto accertamento d'ufficio, va dichiarata la tempestività dell'istanza di regolamento (notificata, in via telematica, il 29 maggio 2020), tenuto conto della normativa di sospensione dei termini connessa all'emergenza epidemiologica Covid 19 (art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, nr. 18, convertito con modificazioni in legge, che ha disposto la sospensione di decorrenza dei termini per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, termine, quest'ultimo, poi prorogato all'11 maggio 2020 dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23);
9. nel merito, parte ricorrente deduce la carenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio. In primo luogo, in base alla considerazione che, delle più domande cumulate nel processo (quella introduttiva dell'assicurato e la domanda riconvenzionale dell'Istituto previdenziale), la connessione con il procedimento penale sarebbe ipotizzabile, in tesi, solo con una di esse, insufficiente a giustificare la sospensione dell'intero processo. Nello specifico, alcuna connessione sarebbe configurabile tra il giudizio penale e la domanda del M.P.; quest'ultima, volta, infatti, all'accertamento della illegittimità del provvedimento di «sospensione» della prestazione non dipende dall'accertamento del reato ipotizzato, perché fondata sulla ritenuta insussistenza, a monte, di un potere sospensivo. A tale riguardo, sostiene il ricorrente che, da un lato, la rendita erogata dall'INAIL non poteva più essere revocata in quanto cristallizzata per decorso dei termini di revisione ex art. 83 T.U. nr. 1124 del 1965 e, dall'altro, che il potere delineato dall'art. 9 del D.lgs. nr.38 del 2000 presuppone l'accertamento giudiziale, in via definitiva, di una condotta dolosa o colposa; non ha, dunque, fondamento normativo il potere di sospensione, in autotutela e in via preventiva;
10. l'INAIL eccepisce l'inammissibilità del regolamento; correttamente, per l'Istituto, l'ordinanza impugnata ha giudicato necessaria la sospensione del giudizio civile, per la richiesta dell'Ente, in via riconvenzionale, di accertamento della condotta, dolosa o gravemente colposa, dell'assicurato, integrata dall'aver agito per la costituzione di una rendita non dovuta, giacché richiesta nella consapevolezza di non trovarsi nelle condizioni fisiche rappresentate dai certificati medici, invero, contraffatti;
11. anche il PG reputa l'accertamento penale di rilievo decisivo nel giudizio civile, in quanto propedeutico all'adozione dell'atto di rettifica;
12. i fatti di causa sono pacifici: la sospensione della rendita, da parte dell'INAIL, è scaturita dalla comunicazione, all'Istituto, di un'ordinanza di sequestro emessa dal GIP del Tribunale di Lucca nell'ambito del procedimento penale in cui il M.P. risulta indagato per il reato di truffa « perché [ ...] con artifici e raggiri, inducendo in errore la direzione provinciale Inail di Lucca che concedeva il beneficio richiesto pur non avendone i requisiti, (si)procura(va) l'ingiusto profitto della somma quantificata dall' ente erogatore [...] con pari danno dell'INAIL»;
13. come noto, la giurisprudenza della Corte, al di fuori delle previsioni di cui all'art. 75 cod.proc.pen. (v. infra), ammette una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finché quello penale non sia definitivamente terminato, nel solo caso in cui alla commissione del reato, oggetto dell'imputazione penale, una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare, nel caso concreto, efficacia di giudicato nel processo civile;
14. pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (così Cass. nr. 18918 del 2019: «La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale»). Nello specifico, Cass. nr. 18918 cit. ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione per l'attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente a quella istituzionale e produttiva di un danno all'immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto necessario per l'esperimento da parte della banca dell'azione generale di risarcimento del danno. In applicazione del medesimo principio, Cass. nr. 18202 del 2018 aveva escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità fra il giudizio civile, relativo alla corresponsione della provvigione, nell'ambito di un rapporto di mediazione, e quello penale, concernente fatti di reato asseritamente commessi dal legale rappresentante della società richiedente detta provvigione in concorso con la proprietaria dell'immobile oggetto delle trattative di vendita. In precedenza, Cass. nr. 25822 del 2010 aveva ritenuto non sussistente il rapporto di pregiudizialità necessaria fra il giudizio penale in cui era stato imputato, per appropriazione indebita, l'amministratore di una società di persone ed il giudizio civile, volto all'impugnazione della delibera di esclusione ed alla revoca per giusta causa dalla carica del medesimo, ancorché i due giudizi vertessero sui medesimi fatti e sebbene l'eventuale condanna penale potesse implicare l'interdizione dall'ufficio di amministratore, a sua volta causa di esclusione dalla compagine sociale mentre Cass. nr. 15641 del 2009 aveva annullato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio di opposizione al precetto, ritenendo insufficiente, ai fini sospensivi, la pretesa falsità, penalmente rilevante e sostenuta dall'opponente, della sottoscrizione della rinuncia al diritto a procedere ad esecuzione forzata. In epoca più risalente, Cass. nr. 27787 del 2005 aveva, invece, escluso un rapporto di pregiudizialità tra il processo civile avente ad oggetto l'adempimento di obbligazioni contrattuali e l'accertamento della invalidità e dell'inefficacia del relativo contratto e il processo penale per il reato di truffa, addebitato a soggetti facenti capo alla organizzazione di entrambe le parti, relativo alla determinazione dei corrispettivi;
15. con specifico riferimento a giudizi instaurati dall'INAIL e, in particolare, con riferimento al rapporto tra l'azione di regresso Inail di cui all'art. 11 del T.U. nr. 11 del DPR nr. 1124 del 1965 (ratione temporis vigente) e il processo penale nei confronti di soggetti imputati in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, questa Corte ha annullato le ordinanze di sospensione del giudizio civile ove era stata esercitata l'azione di regresso prima della definizione del giudizio penale, statuendo che «In base alla regola generale di cui all'art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 33 legge 26 novembre 1990 n. 353, il giudizio instaurato dall'Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate a lavoratore infortunato, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del processo penale pendente per gli stessi fatti, atteso che, in applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà mai fare stato nei confronti dell'Inail, che non è parte nel giudizio penale; ne', d'altra parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le regole speciali di sospensione previste dall'art. 75 cod. proc. pen., in relazione all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l'azione di regresso esercitata dall'Inail è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale» (Cass. nr. 2952 del 2001; nr. 16874 del 2004; nr.27102 del 2018);
16. in seguito, poi, alla previsione della facoltà dell'Inail di costituirsi parte civile nel processo penale pendente contro il datore di lavoro per i medesimi fatti, ex art. 2 della l. n. 123 del 2007, poi sostituito dall'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, considerata equiparabile l'azione di regresso a quella risarcitoria ai fini dell'esercizio nel processo penale, si è osservato come la disciplina del rapporto tra azione civile e processo penale dovesse rinvenirsi nell'art. 75, comma 3, cod.proc.pen. (che testualmente recita: «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge»). Al riguardo, è stato precisato (Cass. nr. 26869 del 2018) che «nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti [ ...]»;
17. tornando al caso concreto, la sospensione necessaria è sostanzialmente giustificata in relazione all'art. 9 del D. Lgs nr. 38 del 2000 (Rettifica per errore) che, nella parte qui rilevante (comma 1), così dispone: «Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato»;
18. osserva il Collegio che, sulla base dei principi esposti, non sussistono affatto i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 cod.proc.civ. Il giudizio civile avente ad oggetto la richiesta di rettifica per errore a seguito di dolo o colpa grave non è, infatti, normativamente collegato all'accertamento, in sede penale, del reato di truffa contestato all'assicurato e, nella specie, rimesso all'emananda sentenza penale;
19. tra i due procedimenti, vi è solo una parziale comunanza di fatti perché l'eventuale sentenza di condanna per la contestata condotta truffaldina implicherebbe, ex se, la sussistenza di un comportamento connotato dall'elemento psicologico necessario per l'esercizio del potere di rettifica dell'INAIL;
20. né trovano applicazione, nella fattispecie, le regole speciali di sospensione previste dall'art. 75 cod. proc. pen., in relazione all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l'azione, in questa sede, proposta dall'Inail è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale, peraltro, anche esercitata dall'Ente;
21. l'autonomia dei due giudizi è resa evidente dalla diversa latitudine degli accertamenti richiesti: nel giudizio civile, è sufficiente ad integrare il presupposto costitutivo del diritto alla rettifica, l'accertamento di una condotta (anche solo) gravemente colposa; ai fini dell'accertamento del reato di truffa, si impone, invece, la verifica dell'elemento soggettivo del dolo;
22. per le considerazioni svolte, deve accogliersi l'istanza di regolamento di competenza ed annullarsi l'ordinanza di sospensione resa ai sensi dell' art . 295 cod.proc.civ., disponendosi la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento. Così deciso nell'adunanza camerale del 2 luglio 2021