MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 novembre 2021

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
(GU n.287 del 2-12-2021)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del ddecreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Decreta:



Art. 1

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015



1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

 

Art. 2

Disposizioni finali
 

1. Per le attività sottoposte alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2021

 

Il Ministro dell'interno: Lamorgese



Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
Allegato 1
(articolo 1)