Responsabilità del legale rappresentante di una spa che si occupava della produzione e dell'applicazione di prodotti antiparassitari, molti dei quali di accertata natura pericolosa per la salute umana, per colpa, ed in particolare per negligenza nell'adempimento dei doveri inerenti il proprio ruolo e finalizzati alla tutela della salute dei dipendenti.
Quattro dipendenti morivano infatti per la medesima patologia in seguito alla indebita esposizione a tali polveri nocive
.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione -  Rigetto.

La Corte afferma che: "l'art. 32 Cost. sancisce che "la Repubblica italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività".
Tale precetto viene attuato attraverso il D.P.R. n. 547 del 1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e il D.P.R. n. 303 del 1956 "Norme generali sull'igiene del lavoro", cui ha fatto seguito, nel 1996, il D.Lgs. n. 626.

Il D.P.R. n. 547 del 1955 - Titolo decimo - impone al datore di lavoro l'obbligo di approntare mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni effettuate.
I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza ed idoneità nonchè essere mantenuti in buono stato di conservazione.
Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali, che presentano pericoli particolari non previste dalle disposizioni del capo 3 del presente Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione.
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro i rischi particolari, i lavoratori esposti a rischi specifici di gas, polveri e fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie. L'art. 2087 c.c. prescrive agli imprenditori di adottare "le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

 

Per quanto riguarda il nesso di causalità, la Corte afferma che: "Nella fattispecie di cui è processo,l'esistenza del nesso di causalità consegue ad una lunghissima serie di elementi che offrono un quadro di certa responsabilità del T. nella morte dei quattro lavoratori. Invero, la sussistenza del nesso di causalità non si rinviene, come sembra intendere la difesa del ricorrente, soltanto dall'accertamento epidemiologico dell'Istituto di studi sul cancro di (OMISSIS), bensì da una serie di elementi, quali le numerosissime consulenze tecniche di ufficio, le concordi e numerose testimonianze, che hanno riferito in merito alla gravissima insufficienza dei mezzi di protezione e all'inesistente controllo e vigilanza nell'utilizzo dei medesimi, alla totale carenza di informazione e di corsi sulla pericolosità delle sostanze ed anzi all'invito a non utilizzare i pochi strumenti a disposizione per non rallentare il processo produttivo, le ammissioni dello stesso coimputato, poi assolto, F., elementi tutti che, unitariamente considerati, formano un quadro di elevata credibilità razionale, secondo il criterio evidenziato dalla sentenza "Franzese", al quale è correttamente conseguita la condanna dell'imputato.
Nè può ritenersi che il fattore "fumo di sigaretta" costituisca l'interferenza di un fattore alternativo,tale da far venire meno il nesso di causalità."

Infine, riguardo alla delega di funzione si afferma che: " La delega infatti deve essere espressa, specifica, non equivoca e deve conferire al Procuratore poteri decisionali e di spesa adeguati alle attività, per il cui compimento è conferito.
Nella fattispecie di cui è processo, invece, non vi sono elementi per ritenere che le presunte deleghe siano state effettivamente utilizzate.
Peraltro, pur in presenza di valida delega di funzioni, esiste un residuo non delegatole, costituito dal dovere di vigilanza e da doveri di intervento sostitutivo su situazioni conosciute o che avrebbero dovuto essere conosciute.
In conclusione, con la delega di funzioni, il contenuto della posizione di garanzia gravante sull'obbligato originario si modifica e si riduce agli indicati obblighi di controllo e intervento sostitutivo e, ove egli non adempia a tali obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si verifichi l'evento dannoso, si dovrà ravvisare la colpa nella inosservanza di tali obblighi."

 


Vd. D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009 - A cura della redazione di Olympus.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA


sul ricorso proposto da:
1) T.F. N. IL (OMISSIS);
1) RESPONSABILE CIVILE;
avverso la sentenza n. 1492/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

 

Fatto

 

T.F. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Roma per rispondere del reato di cui all'art. 41 c.p., comma 2, art. 589 c.p., comma 2 e u.c. per avere, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante dal 26 novembre 1981 all'11 maggio 1989 della S. s.p.a., società che si occupava della produzione e dell'applicazione di prodotti antiparassitari, molti dei quali di accertata natura pericolosa per la salute umana, per colpa, ed in particolare per negligenza nell'adempimento dei doveri inerenti il proprio ruolo e finalizzati alla tutela della salute dei dipendenti che prestavano la propria opera presso il centro operativo di (OMISSIS), colpa connotata da un sostanziale disinteresse per l'adozione concreta di procedure tassative ed inderogabili finalizzate a ridurre al minimo i comportamenti pericolosi assunti anche volontariamente dai dipendenti:
a) omesso di vigilare sulla corretta, concreta attuazione da parte dei dipendenti delle disposizioni di sicurezza impartite e sulle modalità con le quali il capo centro F. imponeva l'osservanza delle predette disposizioni (tra le quali, e su tutte, l'utilizzo costante ed assiduo dei dispositivi di protezione all'uopo forniti ai dipendenti per la manipolazione e miscelazione delle polveri), e sull'efficacia della vigilanza demandata ai responsabili, nel tempo,della Divisione lavori (poi Servizio protezione ambiente), ciò che impedì di reagire in modo adeguato ed in tempo utile alla diffusione di prassi del tutto scorrette, tollerate o addirittura incoraggiate dal citato responsabile del centro operativo di (OMISSIS);
b) omesso di effettuare, nei confronti dei dipendenti, opera di formazione ed informazione adeguata, per qualità e quantità, ai rischi effettivi cui erano esposti;
c) omesso di adottare o fare adottare ulteriori cautele utili a contenere il rischio di esposizioni a polveri nocive per i dipendenti (facendo collocare cartellonistica sui luoghi di lavoro, provvedendo al lavaggio, in condizioni di sicurezza, delle tute da lavoro e simili);
d) posto in essere antecedenti causali necessari con riferimento alla morte dei seguenti dipendenti S.B., Sq. R., Sp.Ad. e B.A., i quali tutti contraevano le patologie sotto indicate per effetto della indebita esposizione a polveri nocive nell'ambito dell'attività di lavoro prestata alle dipendenze della S.-centro operativo di (OMISSIS).
Con sentenza del 2 aprile 2007 il tribunale di Roma aveva dichiarato T.F. responsabile del reato di cui sopra e, concesse le attenuanti generiche, da ritenere minusvalenti rispetto alle aggravanti contestate,l'aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione e alle spese di giudizio, pena condonata nella misura di anni 3.
Aveva altresì condannato il T., in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, nonchè al pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalle stesse e al pagamento di provvisionali, il cui importo veniva specificato nel dispositivo per ognuna delle parti civili.
Contro la decisione del Tribunale di Roma ha proposto appello il difensore dell'imputato.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 10.11.2008, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, esclusa la configurabilità della ritenuta aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 3 e ferma la minusvalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, riduceva la pena ad anni 3 e mesi 10 di reclusione, determinava in Euro 150.000 la provvisionale assegnata a ciascuna delle predette parti civili e condannava l'imputato, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese in favore di tutte le parti civili, confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma il T. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendo di annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio, ovvero di voler dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
I difensori delle parti civili Sp. e B. depositavano tempestivamente articolata memoria in cui confutavano i motivi di ricorso proposti dalla difesa del T. e chiedevano alla Corte di Cassazione di voler confermare la sentenza di appello.
All'udienza pubblica dell'11/02/2010 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

Diritto

 

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 40 c.p., art. 41 c.p., comma 2 e art. 589 c.p., comma 2, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192, 533 e 535 c.p.p., nonchè la mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, risultando il vizio del provvedimento impugnato e/o dagli atti del processo ed in particolare dalle deposizioni dei testi M. e Bo. e dalle deposizioni dei due ispettori della ASL- Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro, E. e R., in quanto il giudice di appello avrebbe effettuato un esame superficiale degli elementi probatori, in particolare ritenendo irrilevanti le dichiarazioni degli ispettori della ASL che, durante il loro intervento presso la S. nel 1997, avrebbero trovato idonei i presidi di protezione, e non valutando, ma soltanto criticando, la deposizione del teste St., dai quali ha tratto il proprio convincimento, confermando la penale responsabilità del T. e trascurando la prospettazione difensiva a cui non ha dato alcun credito.
Ad avviso del ricorrente i Giudici di merito non avevano considerato che negli anni 80 non si aveva consapevolezza che certe sostanze potessero essere cancerogene per l'uomo, ma solo che fossero pericolose o tossiche e che, pertanto, all'epoca dei fatti, non si conoscevano le possibili conseguenze di certe condotte (non era ad esempio ritenuto particolarmente pericoloso o nocivo che le tute di cotone indossate dagli operai potessero "bagnarsi" durante l'uso di prodotti anche pericolosi o tossici). Anche per quanto attiene al problema delle docce che avrebbero dovuto fare gli operai, dopo avere maneggiato le sostanze in questione e al servizio lavanderia, che non esisteva presso il centro operativo della S. s.p.a., rilevava il ricorrente che, all'epoca, non era in vigore alcuna normativa che imponesse alle aziende come la S. s.p.a. di adottare un simile servizio a tutela dei lavoratori.
Rilevava ancora il ricorrente che dalle sentenze dei Giudici di merito non risultava assolutamente la prova del nesso causale tra la malattia che ha determinato il decesso dei quattro dipendenti e la loro esposizione lavorativa ad antiparassitari agricoli, di natura tale da determinare con certezza l'insorgere del cancro polmonare, non avendo gli stessi precisato se e quali sostanze utilizzate dai quattro lavoratori fossero cancerogene, per quali periodi e per quanto tempo le avessero usate, e non avendo operato un giudizio contro-fattuale, in grado di spiegare quale condotta si sarebbe dovuta adottare per riuscire ad evitare l'evento addebitato.
Nè, secondo il ricorrente, la prova del nesso di causalità poteva essere fornita dalle cosiddette leggi di copertura che, nel caso specifico, sono rappresentate dalla cancerogenicità delle sostanze e dallo studio epidemiologico operato dai consulenti del Pubblico Ministero, che aveva evidenziato che tra i lavoratori della S. si era evidenziato un tasso di mortalità per patologie tumorali connesso con l'uso di prodotti tossici, trattandosi di uno "studio", che poteva dare al più una indicazione circa un fatto, ma che non poteva fornire la prova del fatto stesso. In particolare i Giudici di merito, condividendo le conclusioni dello studio epidemiologico effettuato dai consulenti del Pubblico Ministero che avevano ritenuto che il fattore "fumo di sigaretta", nel caso specifico, non sarebbe stato un fattore incidente sul nesso di causalità, non avevano tenuto conto del fatto che i quattro lavoratori deceduti per una patologia tumorale ai polmoni erano fumatori, dato del tutto ignorato e che comunque non sarebbe stato analizzato, secondo il ricorrente, con la necessaria precisione.
Lamentava infine il ricorrente sul primo motivo di ricorso che i Giudici di merito non avrebbero correttamente valutato, ai fini della riferibilità soggettiva in capo al T. dei fatti in contestazione, le "deleghe di funzione" prodotte dalla difesa, dalle quali si evincerebbe che, nell'ambito della S., erano ben individuati nella Sezione lavoro della struttura aziendale, dei soggetti preposti, specificatamente delegati.
2) inosservanza o erronea applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 40 c.p. e art. 41 c.p., comma 2 e art. 589 c.p., comma 2, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2 ed alla conseguente mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risultando il vizio dal provvedimento impugnato;
3) Violazione ed errata applicazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) degli artt. 62 bis e 133 c.p., art. 40 c.p., art. 41 c.p., comma 2 e art. 589 c.p., comma 2 nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla quantificazione della pena irrogata e/o alla denegata applicazione della riduzione della stessa per effetto del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche con giudizio di minusvalenza sull'aggravante contestata, risultando il vizio dal provvedimento impugnato. Rilevava sul punto il ricorrente che la Corte di Appello, partendo da una pena base di anni uno e mesi 4 di reclusione, per l'omicidio colposo del primo dei deceduti, ha di fatto considerato e calcolato le attenuanti generiche, quantomeno con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui al comma 2 del predetto articolo, che prevede una pena base di anni 2 di reclusione. Non troverebbe quindi spiegazione nel calcolo operato il giudizio di minusvalenza delle pur concesse attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e non troverebbe spiegazione la mancata dichiarazione di estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione.
4) violazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 589 c.p. e artt. 533 e 535 c.p.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte di Appello, in contrasto con il divieto della reformatio in peius, ha aumentato l'importo delle provvisionali in favore delle parti civili, accogliendo un motivo di impugnazione delle stesse parti civili, proposto con un atto, solamente, in via incidentale.

Tanto premesso si osserva preliminarmente che non possono essere accolte le richieste del Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio, in quanto i Giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, non ritenendo che il fatto sia stato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non ravvisando la violazione di una specifica norma in materia.
Si rileva sul punto che l'art. 32 Cost. sancisce che "la Repubblica italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività".
Tale precetto viene attuato attraverso il D.P.R. n. 547 del 1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e il D.P.R. n. 303 del 1956 "Norme generali sull'igiene del lavoro", cui ha fatto seguito, nel 1996, il D.Lgs. n. 626.
Il D.P.R. n. 547 del 1955 - Titolo decimo - impone al datore di lavoro l'obbligo di approntare mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni effettuate.
I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza ed idoneità nonchè essere mantenuti in buono stato di conservazione.
Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali, che presentano pericoli particolari non previste dalle disposizioni del capo 3 del presente Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione.
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro i rischi particolari, i lavoratori esposti a rischi specifici di gas, polveri e fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie. L'art. 2087 c.c. prescrive agli imprenditori di adottare "le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Tanto premesso, si rileva che non può ritenersi che le norme di legge a tutela della sicurezza del lavoro violate dall'imputato siano generiche, in quanto è stata accertata dai Giudici di merito la situazione di fatto esistente nello stabilimento dove le vittime prestavano la loro attività a contatto con sostanze fortemente tossiche, con la conseguente incontrollata e prolungata esposizione dei lavoratori alle stesse.
Questa situazione, accertata dai Giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni di numerose persone che avevano lavorato negli ambienti di cui si è detto, delle consulenze tecniche disposte e di tutta una serie di accertamenti dei quali si da conto nelle sentenze, ha riguardato anche gli anni dal 1981 al 1989, in cui l'imputato è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della S. s.p.a..
Nè può assumersi, per sostenere l'idoneità delle misure di prevenzione adottate dal ricorrente, che gli ispettori della ASL, E. e R., appartenenti al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro, sentiti all'udienza del 16.5.2003, avevano riferito di avere rinvenuto presso la S. dei presidi di protezione giudicati idonei, in quanto i predetti ispettori avevano effettuato il sopralluogo nel (OMISSIS), ben otto anni dopo la cessazione del T. dalla carica di cui sopra.
Correttamente, quindi, è stata contestata all'imputato l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2 e, perciò, debbono essere rigettati sia la richiesta del Procuratore Generale, sia il secondo motivo di ricorso.
Con il primo motivo lamenta, tra l'altro, il ricorrente, che la sentenza della Corte di Appello sarebbe priva di una analisi analitica e puntuale delle doglianze difensive, che solo in apparenza sarebbero state vagliate dai Giudici di secondo grado e ravvisa quindi carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Si osserva sul punto che il proposto ricorso contrasta una decisione che si costruisce attraverso due motivazioni conformi.
Le decisioni sono dunque un compendio motivazionale complesso; rispetto al quale non è dato di riconoscere la denunciata mancanza e illogicità della motivazione, in quanto in entrambe le decisioni vengono spiegate con congrua e logica motivazione le ragioni che hanno indotto i Giudici a ritenere attendibili o inattendibili i testi escussi (cfr, a questo proposito, la congrua e logica motivazione a proposito delle gravi perplessità che ha destato la testimonianza del medico di fabbrica dott. St.); ovvero a risolvere, nel senso indicatole questioni prospettate, quali quella relativa alla sussistenza del nesso di causalità, alla colpa - con particolare riferimento alla "prevedibilità" dell'evento - al problema delle deleghe, alla ritenuta minusvalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
Con il primo motivo di ricorso, peraltro, il T. assume anche la violazione dell'art. 40 c.p., art. 41 c.p., comma 2 in relazione all'art. 589 c.p., in quanto ritiene che non sussistevi nesso di causalità tra la condotta omissiva a lui contestata e l'evento (la morte dei quattro lavoratori deceduti).
Si osserva, a tal proposito, che il rapporto di causalità costituisce un criterio di imputazione oggettiva di un evento alla condotta di un soggetto; solo se l'evento può essere ritenuto ricollegabile alla condotta, l'agente potrà essere tenuto a risponderne, sempre che concorrano i criteri di imputabilità soggettiva.
Peraltro, nella ipotesi di causalità omissiva, il decorso degli avvenimenti non è, nella realtà fenomenica, influenzato dall'azione (che non esiste) di un soggetto; per cui la causalità omissiva si configura come una costruzione giuridica (art. 40 c.p., comma 2, che, non a caso, usa la locuzione "equivale": non impedire equivale a cagionare), che consente di ricostruire l'imputabilità oggettiva come violazione di un obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento (in violazione del cosiddetto obbligo di garanzia); omissione che provoca l'evento di pericolo o di danno (reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione);
contrapposti ai reati omissivi propri nei quali il reato si perfeziona con la mera omissione della condotta dovuta.
Nei reati omissivi impropri, quindi, la causalità, proprio per essere giustificata in base ad una ricostruzione logica e non in base ad una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili, costituisce una causalità costruita su ipotesi e non già su certezze. Si tratta quindi di una causalità ipotetica, normativa, fondata, come quella commissiva; su di un giudizio contro-fattuale ("contro i fatti": se l'intervento omesso fosse stato adottato, si sarebbe evitato il prodursi dell'evento?) al quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che, però, a differenza della causalità commissiva, non potrà mai avere una verifica fenomenica.
Con la sentenza Franzese del 10 luglio 2002 n. 30328 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto un punto fermo su questa complessa problematica.
Secondo la sentenza di cui sopra "nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato sulla base di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva".
Pertanto, in tema di causalità nei reati omissivi impropri, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".
Ciò premesso,si osserva che il ricorrente si duole del fatto che non sarebbero state valutate delle circostanze che farebbero venire meno il rapporto di causalità.
Non sarebbe provata la connessione tra la malattia che ha determinato il decesso dei quattro dipendenti e la loro esposizione lavorativa ad antiparassitari agricoli, di natura tale da determinare con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'insorgere della patologia mortale, non potendosi indicare con certezza quali sostanze cancerogene abbiano utilizzato i quattro lavoratori e per quanto tempo.
I Giudici di merito, inoltre, avrebbero valutato solo in apparenza, anche con riguardo al giudizio controfattuale, e non avrebbero tenuto nel debito conto il fattore "fumo di sigaretta".

Tali doglianze del ricorrente non possono essere condivise.

Nella fattispecie di cui è processo,l'esistenza del nesso di causalità consegue ad una lunghissima serie di elementi che offrono un quadro di certa responsabilità del T. nella morte dei quattro lavoratori. Invero, la sussistenza del nesso di causalità non si rinviene, come sembra intendere la difesa del ricorrente, soltanto dall'accertamento epidemiologico dell'Istituto di studi sul cancro di (OMISSIS), bensì da una serie di elementi, quali le numerosissime consulenze tecniche di ufficio, le concordi e numerose testimonianze, che hanno riferito in merito alla gravissima insufficienza dei mezzi di protezione e all'inesistente controllo e vigilanza nell'utilizzo dei medesimi, alla totale carenza di informazione e di corsi sulla pericolosità delle sostanze ed anzi all'invito a non utilizzare i pochi strumenti a disposizione per non rallentare il processo produttivo, le ammissioni dello stesso coimputato, poi assolto, F., elementi tutti che, unitariamente considerati, formano un quadro di elevata credibilità razionale, secondo il criterio evidenziato dalla sentenza "Franzese", al quale è correttamente conseguita la condanna dell'imputato.
Nè può ritenersi che il fattore "fumo di sigaretta" costituisca l'interferenza di un fattore alternativo,tale da far venire meno il nesso di causalità.
Nel giudizio di merito è stato infatti evidenziato che se la percentuale di morti per patologie neoplastiche dovute al fumo è pari a 9 su 10000 abitanti, presso la S. s.p.a., anche a volere considerare solo i sette morti che la Magistratura civile e penale ha ritenuto deceduti a causa di tumore, la percentuale sale al 17,5%, a fronte di una percentuale nazionale dello 0.009%, cioè 194 volte superiore alla media nazionale, dato all'evidenza assai significativo che, se pure ridimensionato dagli Esperti dell'Istituto epidemiologico di (OMISSIS), non può tuttavia, proprio per la sua abnormità, costituire quel fattore alternativo tale da escludere il rapporto di causalità.
D'altra parte il rapporto causale, sia nella causalità omissiva che in quella commissiva, va riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi, ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell'offesa, nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omesso avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto vendicatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero ancora quando, alla condotta omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza della malattia provocata da altra causa.
Altro gruppo di censure si riferisce alle finalità delle cautele la cui adozione sarebbe stata omessa dall'imputato.
All'epoca in cui il medesimo svolgeva le funzioni di cui Presidente del Consiglio di Amministrazione della S. s.p.a., le conoscenze in materia, con riferimento a prolungata esposizione a sostanze tossiche non indicavano certo il rischio di patologie tumorali, malattie che solo in tempi più recenti la ricerca scientifica ha consentito di riferire al rischio in questione.
Ne deriverebbe per un verso l'inesistenza della colpa sotto il profilo della prevedibilità dell'evento; per altro verso, l'inesistenza altresì del rapporto di causalità tra condotte omissive ed eventi dannosi, posto che le cautele non adottate sarebbero state predisposte per evitare un rischio di diversa natura.
Tali censure sono da ritenersi innanzitutto inammissibili nella parte in cui sono dirette ad una rivalutazione dei dati di fatto già accertati dai Giudici di merito i quali hanno dato conto, sulla base di pareri di periti e consulenti tecnici criticamente valutati, della circostanza che, ben prima del 1981, anno in cui il T. diventò Presidente del Consiglino di Amministrazione della S. s.p.a., i dirigenti della società sapevano, essendo stati resi noti studi, ricerche scientifiche e fatti dai quali la pericolosità delle sostanze e la loro potenzialità di poter provocare il cancro emergevano in maniera chiara. Già negli anni '70 l'operaio disinfestatore L. P. aveva ottenuto dal Pretore del Lavoro di Roma il riconoscimento di una rendita a carico dell'INAIL per la grave forma di epatopatia cronica, dalla quale aveva scoperto di essere afflitto, come rilevato dal Giudice di primo grado, che aveva acquisito la sentenza e la CTU versate in atti dalla difesa delle parti civili.
Ora nella CTU del caso L., che risale alla fine degli anni 70, sono già indicate gran parte delle sostanze che, nell'elenco inserito in CTU facente parte del processo che ci occupa, vengono indicate fra quelle che, con grado di certezza, probabilità o possibilità provocano il cancro.

Peraltro le censure in questione sono altresì infondate.

La prevedibilità dell'evento -e qui il discorso attiene prevalentemente alla colpa, ma non è estraneo al problema della causalità, come proposto dal ricorrente, sotto il profilo finalistico delle norme di prevenzione - non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che,da una certa condotta, possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute.
Orbene, l'esposizione prolungata e incontrollata alle sostanze tossiche di cui sopra è ritenuta ben prima degli anni 80 di grande lesività per la salute. Nè consegue che il mancato o insufficiente utilizzo dei mezzi di protezione e comunque l'omesso controllo comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti.
Se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività, non vi è ragione per escludere il rapporto di causalità con l'evento e il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo. E non vi è ragione di escluderlo, in particolare, perchè le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche a quelle richieste per eliminare e ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di "quelle" misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perchè erano conosciute conseguenze gravemente dannose per la salute dei lavoratori legate alla mancata adozione di quelle misure.

Il ricorrente censura poi l'impugnata sentenza perchè non avrebbe tenuto conto delle "deleghe di funzione" prodotte dalla difesa, dalle quali si evincerebbe che, nell'ambito della S. s.p.a., erano ben individuati nella Sezione Lavoro della struttura aziendale, dei soggetti preposti, specificamente delegati,determinando tale circostanza il venir meno in capo al T. della riferibilità soggettiva dei fatti in contestazione.

Anche tale censura non è fondata.

La delega infatti deve essere espressa, specifica, non equivoca e deve conferire al Procuratore poteri decisionali e di spesa adeguati alle attività, per il cui compimento è conferito.
Nella fattispecie di cui è processo, invece, non vi sono elementi per ritenere che le presunte deleghe siano state effettivamente utilizzate.
Peraltro, pur in presenza di valida delega di funzioni, esiste un residuo non delegatole, costituito dal dovere di vigilanza e da doveri di intervento sostitutivo su situazioni conosciute o che avrebbero dovuto essere conosciute.
In conclusione, con la delega di funzioni, il contenuto della posizione di garanzia gravante sull'obbligato originario si modifica e si riduce agli indicati obblighi di controllo e intervento sostitutivo e, ove egli non adempia a tali obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si verifichi l'evento dannoso, si dovrà ravvisare la colpa nella inosservanza di tali obblighi.
Anche il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge, oltre a difetto di motivazione, con riferimento alla quantificazione della pena irrogata e/o alla denegata riduzione della stessa per effetto del giudizio di prevalenza o di equivalenza delle già concesse attenuanti generiche con giudizio di minusvalenza sull'aggravante contestata.

Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.

Non è vero infatti quanto affermato dal ricorrente, che cioè i Giudici della Corte di Appello avrebbero di fatto calcolato le attenuanti generiche, quantomeno con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, che prevede una pena base di anni due di reclusione. L'ipotesi aggravata di cui al comma 2 c.p., nella formulazione vigente all'epoca del commesso reato, prevedeva infatti una pena base di anni uno di reclusione e, pertanto, la Corte di Appello, nell'indicare la pena base di un anno e quattro mesi di reclusione per l'omicidio colposo del primo dei deceduti, non ha calcolato le attenuanti generiche ed è partita da una pena base superiore al minimo. Per quanto attiene poi al giudizio di minusvalenza delle attenuanti generiche e all'entità dell'aumento della pena per la continuazione, i Giudici della Corte di Appello hanno adeguatamente motivato, ritenendo, in una valutazione complessiva della vicenda, che le gravi carenze ravvisate nell'organizzazione aziendale quanto alla tutela dei lavoratori dalle malattie professionali, non consentissero di ravvisare quella convergenza di situazioni positive per affermare un giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata. Anche il quarto motivo di ricorso deve essere rigettato, in quanto la Corte di Appello ha congruamente e logicamente motivato relativamente all'aumento della provvisionale alle parti civili. Nè può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo cui la Corte di Appello avrebbe accolto un motivo di impugnazione delle parti civili, proposto con un atto in via incidentale, in contrasto con il divieto della reformatio in peius, in quanto le parti civili hanno proposto appello incidentale, in cui avevano specificatamente domandato un aumento della somma liquidata a titolo di provvisionale. Per quanto infine, attiene alla prescrizione, si osserva che relativamente a tutti e tre gli omicidi colposi il reato non risulta prescritto.
Durante il giudizio di appello, infatti, in seguito al rinvio di una udienza per impedimento del difensore, è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione per mesi quattro. Pertanto, anche relativamente all'omicidio colposo di Sp.Ad., deceduto il (OMISSIS), la prescrizione che avrebbe dovuto maturare in data 22 ottobre 2009, non era ancora decorsa alla data della presente udienza.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, che si liquidano in Euro 8000,00.

 

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che liquidate in complessivi Euro 8000, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.