Cassazione Penale, Sez. 7, 09 dicembre 2021, n. 45382 - Infortunio con il pantografo. Responsabilità del datore di lavoro per omesso controllo e verifica dell'adeguatezza funzionale e della sicurezza del macchinario


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 04/11/2021
 

FattoDiritto


Il ricorso di D.E.H.F. avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 590, cod.pen. è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso, denuncia genericamente l'assenza di responsabilità penale in relazione all'infortunio sul lavoro occorso al dipendente E.Q., in quanto il macchinario usato, un pantografo non adeguato al taglio della porta e con una lama difettosa, era di proprietà di C. ed era stato concesso in comodato alla impresa individuale di cui era titolare l'imputato; la Corte sul punto ha applicato correttamente i principi giuridici in quanto la persona offesa stava lavorando alle dipendenze dell'imputato e il macchinario era stato messo a disposizione dal D.E.H.F. che aveva omesso di verificarne l'adeguatezza funzionale e la sicurezza. Il ricorso è pertanto è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Amone e altri, Rv. 24383801).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
 


P.Q.M.
 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4.11.2021