Cassazione Penale, Sez. 7, 09 dicembre 2021, n. 45388 - Violazione di misure di sicurezza sul lavoro. Qualifica di datore di lavoro 


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 04/11/2021
 

 

FattoDiritto



1. F.C., M.E., P.F. hanno proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como in relazione a reato di cui all'art. 590 aggravato dalla violazione delle misure per la sicurezza sul lavoro commesso il 6.02.2017.
2. Deducono, quale unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in rapporto alla esclusione della sussistenza dei presupposti di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in quanto mancava in capo agli imputati la qualifica di datore di lavoro che giusta delega era da riconoscersi in capo esclusivamente al consigliere S..
3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su doglianze manifestamente infondate e non consentite.
2. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, mentre le delibazioni positive devono essere sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, la motivazione circa il giudizio negativo sulla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi concreti in ordine alla possibile applicazione di cause di non punibilità (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Avari, Rv. 264595 e Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).
3. In ogni caso il Tribunale ha esaustivamente motivato in punto di esattezza della qualificazione giuridica ed assenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. richiamando gli atti di indagine ed escludendo la circostanza in fatto che fosse stata rilasciata delega valida datoriale in capo al Consigliere S. che aveva solo il compito di attuare e dare esecuzione agli obblighi di legge in materia infortunistica.
4. Il motivo dedotto è comunque non consentito, infatti, con l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato, secondo il dettato di cui all'art. art. 448 comma 2 bis c.p.p., possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
5.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha innovato riducendo le ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
 

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 4.11.22021