Cassazione Penale, Sez. 3, 15 dicembre 2021, n. 45959 - Plurime violazioni in materia di sicurezza. Prescrizione


 

Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 20/10/2021
 

Fatto


1. Con sentenza del 16 settembre 2020, il Tribunale di Napoli condannava Y.H. alla pena di euro 1.950 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli art. 64, comma 1, lett. c del d. lgs. n. 81 del 2008 (capo 1); 64, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 2); 64, comma 1, lett. d del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 3); 29, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 4); tali reati, accertati in Napoli fino al 27 febbraio 2015, sono stati contestati all'imputato per avere, quale titolare della ditta individuale "H.Y." e quale datore di lavoro, in relazione al deposito sito in Napoli alla Via Omissis, violato plurimi precetti riconducibili alla categoria omogenea di sicurezza relativa ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV del d.lgs. n. 81 del 2008, omettendo la manutenzione edile degli ambienti di vita e di lavoro (pavimento sconnesso, intonaco scrostato dalle pareti, macchie di umidità), omettendo di approntare la cartellonistica monitoria, non fornendo l'impianto antincendio e i relativi estintori, essendovi la presenza di materiale posto impropriamente in alto e di materiale ingombrante sul pavimento, mancando un idoneo locale adibito a spogliatoio e servizio dei lavoratori (capo 1); inoltre l'imputato non provvedeva alla manutenzione tecnica dell'impianto elettrico (capo 2); non procedeva alla pulizia dei luoghi di vita e di lavoro (capo 3) e ometteva di elaborare il documento di valutazione dei rischi e dell'intera documentazione inerente la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro (capo 4).
2. Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo, Y.H., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevano tre motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020; 157, 158, 159, 160, 161 cod. pen. e 531 cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione rispetto alla richiesta, ritualmente avanzata dalla difesa, volta alla dichiarazione di estinzione del reato per decorso della prescrizione.
Sul punto si osserva che le condotte contestate risalgono al 27 febbraio 2015, per cui il termine di prescrizione era maturato il 27 febbraio 2020, essendo intervenute due sospensioni per 120 giorni, cui va aggiunta la sospensione prevista dal decreto "Cura Italia" n. 83 del 2020, per un totale di 64 giorni.
Dunque, tenendo conto di questi ulteriori 184 giorni di sospensione, la prescrizione era maturata il 31 agosto 2020, ovvero in epoca antecedente al 16 settembre 2020, giorno di emissione della sentenza impugnata, nella quale, in assenza di rinuncia, il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 131 bis e 133 cod. pen., venendo censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, di cui dovevano ritenersi invece sussistenti requisiti, essendosi in presenza di una condotta non abituale e non grave.
A ciò si aggiunge peraltro l'ulteriore considerazione della condotta successiva alla contestazione, avendo Y.H. ottemperato a tutte le prescrizioni impartite dall'Asl, ciò a conferma di personalità incline al rispetto della legge.
Con il terzo motivo, il ricorrente censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che i locali interessati dall'ispezione del 27 febbraio 2015 sono stati erroneamente qualificati come luoghi di lavoro, mentre gli stessi erano adibiti a uso deposito, riflettendosi l'incertezza sulla corretta destinazione d'uso dei locali sulla sussistenza o meno della fattispecie contestata, atteso che la norma incriminatrice riguarda i soli luoghi di lavoro. Carente sarebbe anche la prova della sussistenza dell'elemento psicologico necessario per la configurabilità del reato, in quanto la sentenza impugnata ha esclusivamente riportato la descrizione dello stato dei luoghi così come esposta dai testi, dato oggettivo che nulla spiega circa il reale intento del ricorrente, cittadino straniero che ha puntualmente rispettato le prescrizioni dell'ASL.

 

Diritto




La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere reati contestati estinti per prescrizione.
1. Iniziando dal primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che dalla disamina dei verbali di udienza del giudizio di primo grado, consentita dal tenore della doglianza sollevata, risulta che il decorso della prescrizione è stato sospeso dal 16 maggio al 18 luglio 2018 su richiesta della difesa, oltre che dal 18 luglio al 28 novembre 2018 per adesione della difesa all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria: a questi 194 giorni di sospensione devono essere aggiunti i 64 giorni, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, di cui all'art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020, per un totale complessivo di 258 giorni.
Dunque, risalendo i fatti contestati al 27 febbraio 2015, occorre rilevare che, alla data della sentenza (16 settembre 2020), i reati per cui si procede non erano estinti per prescrizione, maturando la causa estintiva il 16 novembre 2020.
Di qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
2. E' invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso.
Risulta invero dalla stessa sentenza impugnata che, in sede di conclusioni, la difesa ha invocato, in via subordinata, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prima dell'applicazione del minimo della pena e dei benefici di legge.
Sulla richiesta volta al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., richiesta di per sé non inammissibile, tuttavia, la decisione impugnata ha omesso dare risposta, non fornendo alcuna argomentazione al riguardo, per cui sul punto deve ravvisarsi un difetto di motivazione, invero non superabile alla luce delle restanti argomentazioni della pronuncia gravata.
L'accoglimento di questo motivo di ricorso, assorbente rispetto all'ulteriore doglianza articolata nel terzo motivo, imporrebbe dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio in merito alla riconoscibilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
Tuttavia, come si è già anticipato, risulta nelle more maturata la prescrizione del
quinquennale di tutti i reati contravvenzionali contestati, prescrizione che, pur tenendo conto delle sospensioni prima indicate, risulta come detto maturata il 16 novembre 2020, per cui appare superfluo il rinvio al giudice di merito.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati contestati estinti per prescrizione.

 

P.Q.M.
 



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 20/10/2021