Regione Campania
Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 27
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni di prevenzione sanitaria relative al periodo 23 dicembre 2021-1 gennaio 2022.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “7. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 7. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e in particolare, l’art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto, da ultimo, dall’art.12, comma 2 del menzionato decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, e, in particolare, gli art. 1 (“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento”) e l’art.7 (“Zona bianca”);
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché le successive Ordinanze del Ministro della Salute 6 maggio 2021, 14 maggio 2021, 30 maggio 2021, 18 giugno 2021, 2 luglio 2021 e 29 luglio2021, la cui efficacia è stata prorogata fino al 25 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, recante (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano) che ha disposto l’applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca” le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;
VISTE
- le Ordinanze della Regione Campania n. 21 del 31 luglio 2021 (“Conferma delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.19 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Aggiornamento delle disposizioni dell’ordinanza regionale n.20 del 2021 (Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania). Disposizioni in tema di eventi pubblici ed aperti al pubblico. ”, n. 22 del 31 agosto 2021 (“Proroga e aggiornamento delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.21 del 2021”), n. 25 del 30 settembre 2021 (“Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.22 del 31 agosto 2021);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID con la quale le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;
VISTA l’Ordinanza regionale n. 26 del 29 ottobre 2021, con la quale sono state prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le misure disposte con l’Ordinanza regionale n. 25 del 30 settembre 2021;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COV1D-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
RILEVATO
- che il Report di Monitoraggio n.82 del 10 dicembre 2021, Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)- Dati relativi alla settimana 29 novembre - 5 dicembre 2021 (aggiornati al 7 dicembre 2021) attesta, per la regione Campania, un valore di Rt pari ad 1 (CI: 096-1.04) [medio 14gg];
- che lo stesso Report rileva, a livello nazionale, che “Continua per la settima settimana consecutiva l’aumento generalizzato del numero di nuovi casi di infezione, in particolare sotto i 20 anni ma anche nella fascia di età 30-49 anni. A livello nazionale l’incidenza settimanale ha superato la soglia dei 150 casi per 100,000 abitanti, (omissis)... L’Rt calcolato sui soli casi ospedalizzati si mantiene oltre la soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione sia in area medica che in terapia intensiva. Nell’attuale contesto, una più completa copertura vaccinale in tutte le fasce di età raccomandate, il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali vigenti, in particolare gli ultraottantenni e le persone più fragili, rappresentano gli strumenti principali per prevenire significativi aumenti di casi clinicamente gravi di COVID-19 e favorire un rallentamento della velocità di circolazione del virus SARS-CoV-2. In considerazione dell’attuale trend epidemiologico e della contemporanea circolazione di altri virus respiratori come l’influenza, si sottolinea l’importanza di rispettare rigorosamente le misure raccomandate sull’uso delle mascherine, del distanziamento fisico - prevenendo le aggregazioni - e dell’igiene delle mani”;
- che i dati relativi alla settimana successiva al 5 dicembre 2021, registrati dalla Piattaforma regionale “Sinfonia” e comunicati alla Piattaforma di Sorveglianza Sanitaria Nazionale, evidenziano un ulteriore peggioramento degli indicatori di sorveglianza regionale e, in modo particolare, quelli relativi al numero di focolai per settimana e dei focolai complessivi nonché quello di incidenza settimanale (RT), che si prevede superiore al valore di 1;
-che l’Unità di Crisi regionale, all’esito della competente attività di monitoraggio del trend relativo alla diffusione dei contagi sul territorio italiano e nella regione Campania, nonché della relativa evoluzione degli scenari di contesto formulati mediante analisi con modelli exponential smoothing model, ha espresso avviso che “l’attuale situazione epidemiologica registra un progressivo aumento dei contagi favorito dalla diffusione di nuove varianti ed un tasso di ospedalizzazione che rischia, in concomitanza con la contemporanea circolazione di virus influenzali e sinciziali - particolarmente rilevanti in età pediatrica e neonatale -, di congestionare le strutture sanitarie. Siffatta situazione, già delicatissima, rischia di essere ulteriormente aggravata dall’aumento della mobilità e delle relazioni interpersonali tipiche della socialità connessa alle festività e dai prevedibili assembramenti connessi alle stesse, peraltro spesso nell’inosservanza del rispetto delle misure di prevenzione sanitaria (e, in particolare, utilizzo di DPI e distanziamento) in prossimità dei bar e degli esercizi commerciali e, in generale, negli spazi pubblici. Occorre pertanto - anche per evitare di vanificare gli effetti della campagna vaccinale in corso- rafforzare le misure indicate nell’ordinanza presidenziale n. 26 del 29 ottobre 2021. In particolare, si ritiene necessario: prevedere, nei giorni nei quali sono prevedibili pericolosi affollamenti ed assembramenti in prossimità dei bar e degli esercizi di ristorazione, l’introduzione del divieto di vendita con asporto, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua; estendere all’intera giornata il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, già disposto al punto 1.1., lett. a) dell’ordinanza n. 26 del 29 ottobre 2021; stabilire il divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni in luogo pubblico che possano dar luogo a forme di assembramento o affollamento difficilmente gestibili; confermare l’obbligo di utilizzo dei DPI, anche all’esterno”',
RAVVISATO che, al fine di scongiurare l’aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale nell’attuale, delicata, fase del fenomeno epidemiologico registrato sul territorio nazionale e regionale, occorre disporre secondo l’avviso espresso dall’Unità di Crisi al fine di impedire l’insorgere di situazioni di assembramento e/o affollamento di difficile controllo e sorveglianza;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, Part. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO 1’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “7. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su tutto il territorio regionale:
1.1 a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
- per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
- nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
1.2. nei giorni 23, 24. 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
- dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.
2. È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida".
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n. 19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476. 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art. 1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle CCIAA della Regione Campania e all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

DE LUCA