Cassazione Civile, Sez. 6, 16 dicembre 2021, n. 40313 - Accertamento dell'aggravamento dei postumi invalidanti derivati da infortunio


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 16/12/2021
 

Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda, proposta da L.S., di accertamento dell'aggravamento dei postumi invalidanti derivati dall'infortunio occorso il 3.10.2005; in parziale accoglimento dell'appello del L.S., ha posto a carico dell'INAIL le spese della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, in ragione dell'esenzione spettante al predetto, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
2. La Corte territoriale, disposta una nuova c.t.u. e in base all'esito della stessa, ha ritenuto che "il quadro artrosico degenerativo evoluto del rachide lombosacrale non potesse essere correlato, anche solo in termini concausali, con l'incidente dell'ottobre 2005; che quest'ultimo, "se pur in grado di esacerbare la sintomatologia dolorosa temporanea in ragione delle importanti preesistenze del soggetto non (avesse) aggravato la condizione patologica, riconducibile invece alla progressione della patologia degenerativa del rachide".
3. Ha riformato il capo di condanna del L.S. al pagamento delle spese della c.t.u. eseguita in primo grado, dando atto dell'esenzione al medesimo spettante ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e ponendo le spese di c.t.u. di entrambi i gradi di merito a carico dell'INAIL. Ha ritenuto che, in applicazione del citato art. 152, nulla fosse dovuto a titolo di spese processuali da parte del L.S., pur se parzialmente soccombente.
4. Avverso tale sentenza L.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'INAIL ha resistito con controricorso .
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ...
 

Considerato che:
6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art . 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., . nullità della sentenza per motivazione apparente e/o omessa, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. nonché dell'art. 83 D.P.R. n. 1124 del 1965.
7. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del consulente medico-legale d'ufficio, ha negato l'esistenza di postumi permanenti derivati dall'infortunio dell'ottobre 2005, benché quest'ultimo avesse provocato una inabilità temporanea di 94 giorni, riconosciuta con sentenza n. 539 del 2010. Si aggiunge che i postumi permanenti erano stati esclusi in base ad una valutazione medico legale eseguita in appello dopo circa 14 anni dall'incidente, quando il paziente era ormai ottantenne (nato nel 1939), mentre sarebbe stato necessario fare riferimento alle condizioni di salute esistenti all'epoca dei fatti.
8. Col secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 91, 92 e 93 cod. proc. civ.., per avere la Corte d'appello compensato le spese di lite del grado nonostante l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto dal L.S. (concernente il capo della sentenza di primo grado sulle spese di lite) e sul quale l'Istituto era risultato soccombente.
9. Il primo motivo di ricorso è anzitutto inammissibile perché le censure mosse sono formulate attraverso il rinvio al contenuto di atti processuali (la consulenza tecnica svolta) che non sono trascritti né depositati, in contrasto con gli oneri imposti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), e volti a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. SU, n. 8077/2012; SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726).
10. Sul denunciato difetto di motivazione, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 8053, 8054 del 2014) hanno precisato che, a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell'art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", secondo quello che è stato definito il "minimo costituzionale" della motivazione.
11. Nel caso di specie, non si è in presenza di un vizio così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, dal momento che la motivazione non solo è formalmente esistente come parte del documento, ma le argomentazioni sono svolte in modo assolutamente coerente, sì da consentire di individuare con chiarezza la «giustificazione del decisum».
12. Peraltro, con riferimento alla sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, questa Corte ha precisato che il vizio denunciabile in sede di legittimità è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652). E tale limite si ravvisa nelle censure mosse da parte ricorrente che si esauriscono nell'espressione di un mero dissenso diagnostico.
13. Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento atteso che la decisione di compensazione delle spese di lite, adottata dalla Corte di merito, trova legittimo fondamento nella parziale soccombenza dell'appellante (quanto al merito della pretesa azionata), dovendosi tenere conto dell'esito complessivo della lite (v. Cass. n. 6522 del 2014; n. 9587 del 2015).
14. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
15. Non si provvede sulle spese di lite in quanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
16. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di11 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 21.9.21