Cassazione Penale, Sez. 1, 26 agosto 2021, n. 32261 - Sicurezza sul lavoro e competenza del giudice di pace


 

Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: CAIRO ANTONIO Data Udienza: 07/05/2021
 

 

FattoDiritto




1. Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza in data 31 maggio 2019, dichiarava la sua incompetenza per materia, indicando quella del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, relativamente al reato di cui all'art. 590, comma 2, in riferimento all'art. 583 comma 2, cod. pen.
Si contestava a DB.A.F., quale legale rappresentante della società Nettex group a r. I., produttrice e distributrice del prodotto sgorgante idraulico, denominato gloug, di aver destinato a libero commercio il prodotto anzidetto, contente il 97% di acido solforico in grado di generare una violenta reazione esotermica al contatto con l'acqua, senza indicarlo in modo congruo nella relativa etichettatura e così cagionando a Nocca Flavia ustioni di III grado sul 40% del corpo lesioni gravissime con esiti permanenti.
Osservava il Giudice di pace che, nel concorso dell'aggravante prevista dall'art. 583 comma 2 cod. pen., il reato rientrava nella competenza del Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica.
2. L'indicato Tribunale, ricevuti gli atti, ritenuto che il delitto di specie non fosse incluso tra quelli di sua competenza e considerato che esso fosse attratto alla competenza generale del giudice di pace, secondo il disposto dell'art. 4 del d. lgs 274/2000, declinava, a sua volta, la competenza e rimetteva gli atti, sollevato il relativo conflitto, alla Corte di cassazione per la relativa risoluzione.

3. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., di stallo, la cui risoluzione è demandata a questa Corte.
Il conflitto, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente.
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) stabilisce che la competenza per materia in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen. appartiene al giudice di pace "limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e a esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni". Ai sensi dell'art. 590 cod. pen., primo e quinto comma, il delitto previsto dall'art. 590 cod. pen. è perseguibile a querela della. persona offesa, salvo che nelle ipotesi di lesioni gravi o gravissime riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o a colpa professionale.
Il contenuto letterale delle disposizioni in esame e la collocazione degli incisi contenuti, rispettivamente, nell'art. 4, lett. a) e nell'art. 590 c.p., comma 5, inseriti al termine della tassativa elencazione delle ipotesi di esclusione della competenza per materia del giudice di pace, consentono di affermare che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza dello stesso unicamente i casi di lesioni personali di maggiore rilievo - quanto alle conseguenze - connessi alla inosservanza delle norme antinfortunistiche o in materia di igiene del lavoro o, infine, alla nozione di colpa professionale, quale desumibile dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall'art. 43 cod. pen. e dall'art. 2229 C.c. (Sez. 1, 16 marzo 2004, nr. 22712, confl., comp. in proc. Cara, rv. 228511).
Pertanto, in base all'interpretazione letterale e logico-sistematica del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) e art. 590 c.p., commi 1 e 5, è possibile affermare che rientra nella competenza per materia del giudice di pace il delitto di lesioni colpose gravi non riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.
Deve essere, quindi, dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma, cui gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso.
 

P.Q.M.



Dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.· Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2021.

Così deciso in data 7 maggio 2021