Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 dicembre 2021, n. 41277 - Danno sopravvenuto indennizzabile. Applicazione della cosiddetta formula del Gabrielli


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 22/12/2021

 

Fatto
 

Con sentenza del 3.4.15, la corte d'appello di Cagliari, in riforma della sentenza del 25.9.12 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe -titolare di rendita di inabilità per broncopneumopatia per il 21% di riduzione della capacità lavorativa contratta a causa dell'attività di manovale e minatore nel periodo 1962/1981- volta ad ottenere l'indennizzo in rendita per danno biologico da silicosi polmonare sopravvenuta e concorrente.
In particolare, la corte ha escluso un danno sopravvenuto indennizzabile, dovendosi scorporare il danno preesistente da quello oggetto della nuova patologia.
Avverso tale sentenza ricorre l'erede del lavoratore per due motivi, cui resiste l'INAIL con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 13 decreto legislativo 38 del 2000 nonché 3, 66, 74, 135, 140, 141 e 145 del DPR 1124 del 1965 e 12 preleggi, per avere la corte territoriale effettuato lo scorporo, dal danno biologico rilevato, del danno preesistente, sebbene lo scorporo non fosse previsto dalla legge e fosse riferito a diversa patologia e diverso tipo di danno.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 13 comma 2 decreto legislativo 38 del 2000, per avere la corte territoriale ritenuto non indennizzabile il danno respiratorio riscontrato per erronea lettura delle tabelle di valutazione del danno.
La Corte, pronunciando nell'ambito del primo motivo di ricorso, rileva che, con la sentenza 63 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.
All'esito della pronuncia della Corte costituzionale diviene operazione necessaria l'applicazione della cosiddetta formula del Gabrielli: la sentenza impugnata, che tale applicazione non ha fatto, deve dunque essere cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione al fine di rivalutare la situazione alla luce del quadro normativo risultante dalla sentenza costituzionale.
Il secondo motivo resta assorbito.

 

P.Q.M.



la Corte, pronunciando nell'ambito del primo motivo, accoglie il motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021.