Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile
Ai Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento
SEDE
Al Direttore Generale per l’Esecuzione Penale
Esterna e di Messa alla Prova
SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione
Generale del personale, delle Risorse e per l’Attuazione
dei Provvedimenti del Giudice Minorile
SEDE
Al Servizio Sicurezza
SEDE
Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali per l’Esecuzione
Penale Esterna
LORO SEDI
e p.c.
Al Sig. Capo del Dipartimento
Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
OGGETTO: misure urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico ed obbligo vaccinale. Indicazioni operative.
Si porta all’attenzione delle SS.LL. l’entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021) che, a far data dal 15 dicembre 2021, introducendo il nuovo art. 4 ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha esteso ad altre categorie di lavoratori, ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
L’articolato normativo precisa che per “adempimento dell’obbligo vaccinale” deve intendersi il completamento del ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 p.v., anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (booster) da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute, fatto salvo l’esonero dovuto a specifiche condizioni cliniche attestate e documentate nel rispetto delle previsioni normative.
Destinatati dell’obbligo vaccinale
Tra i lavoratori interessati dall’estensione dell’obbligo vaccinale, per quanto di interesse di questo Dipartimento, sono inclusi:
1. il “personale del comparto sicurezza”, nell’ambito del quale deve annoverarsi il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, indipendentemente dalla sede di svolgimento della prestazione lavorativa (art.2, comma 1, lett. b);
2. il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze ... del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minorenni’ (art.2, comma 1, lett. d).
Con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria, si precisa che la temporanea assenza per la fruizione di periodi di congedo (ordinario o straordinario), di permessi studio, ecc., non determinando una cesura nel rapporto di lavoro, non fa venir meno l’assoggettamento all’obbligo vaccinale.
L’obbligo vaccinale permane, altresì, in capo agli appartenenti al Corpo che siano distaccati in altre sedi, anche esterne all’Amministrazione penitenziaria (es. uffici giudiziari, organismi interforze, organismi internazionali) o che si avvalgano di istituti giuridici che implicano lo svolgimento di attività connesse allo status di appartenente al Corpo (es. aspettativa sindacale).
Residuano alcune situazioni di legittima assenza del personale di Polizia Penitenziaria, le cui ipotesi e la necessità o meno di procedere, a decorrere dal 15 dicembre 2021, all’invito a regolarizzare la propria posizione in ordine all’obbligo vaccinale, sono riepilogate nella tabella redatta e allegata alla circolare dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che per brevità si allega alla presente.
Come si evince dalla stessa, la necessità di ottemperare non sussiste nell’immediato con riguardo a residuali situazioni di quiescenza del rapporto di lavoro (nella tabella contrassegnate con il NO). Coloro i quali fruiscano di tali istituti giuridici dovranno, al rientro, ricevere l’invito ad assolvere all’obbligo vaccinale.
Con riferimento al personale di cui al punto 2), l’obbligo vaccinale deve intendersi esteso agli operatori penitenziari appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria che svolgono la propria attività lavorativa all’interno degli Istituti penitenziari (per adulti e per minori) in qualità di direttori e vice direttori e agli operatori appartenenti al comparto funzioni centrali in servizio presso gli Istituti penali medesimi; l’obbligo medesimo deve ritenersi, altresì, esteso ai cappellani militari.
Per l’ipotesi (non infrequente) in cui il predetto personale sia in servizio sia presso strutture detentive minorili che presso sedi extra moenia (ad esempio, per effetto di provvedimenti di distacco), si ritiene prevalente lo svolgimento in modo continuativo (per il periodo di distacco) della prestazione lavorativa all’interno della struttura detentiva. Tale personale dovrà, pertanto, ritenersi assoggettato all’obbligo vaccinale.
L’applicabilità della disposizione ad altre categorie di soggetti che, a vario titolo, accedono all’interno degli Istituti penitenziari, pone alcuni dubbi interpretativi. Si tratta, in particolare:
- dei mediatori culturali e degli esperti convenzionati ex art. 80 L. 354/1975;
- dei funzionari della professionalità di servizio sociale in servizio presso gli Uffici di esecuzione penale esterna che accedono periodicamente (per un limitato arco temporale e ad intervalli variabili in ragione delle esigenze dei singoli uffici), per l’espletamento dei compiti istituzionali, all’interno degli Istituti penitenziari per adulti (cd. “antenne operative”);
- dei funzionari della professionalità di servizio sociale in servizio presso gli Uffici di servizio sociale per minorenni (USSM) che accedono periodicamente (per un limitato arco temporale e ad intervalli variabili in ragione delle esigenze dei singoli uffici), per l’espletamento dei compiti istituzionali, all’interno degli Istituti penitenziari minorili;
- dei soggetti che svolgono attività di volontariato (in forma singola o associata) all’interno degli Istituti penitenziari (per adulti e minori);
- dei soggetti alle dipendenze di ditte private fornitrici di beni e di servizi che svolgono la propria attività all’interno degli Istituti penitenziari (per adulti e minori) sulla base di un contratto di appalto.
Dalla lettura degli atti parlamentari allegati al disegno di legge per la conversione in legge del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 si possono trarre elementi di valutazione ai fini di una corretta interpretazione della disposizione in esame e della corretta individuazione dei destinatari dell’obbligo vaccinale.
Si legge, in particolare, nella relazione introduttiva al predetto schema legislativo: "per quanto riguarda la lettera d) si tratta di strutture per loro natura chiuse, e nelle quali vi è la convivenza forzosa della popolazione detenuta e la presenza diuturna di lavoratori quali gli operatori penitenziari appartenenti alla camera dirigenziale penitenziaria in qualità di direttori e vice direttori, operatori appartenenti al comparto funzioni centrali, cappellani ed ancora - anche con rapporto libero professionale - mediatori culturali ed esperti ai sensi dell’articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354”.
Rientrano, dunque, tra i diretti destinatari della disposizione anche i mediatori culturali e gli esperti ex art. 80 O.P. che svolgono la propria attività alle dipendenze dell’istituto penitenziario sulla base di un rapporto di collaborazione libero professionale e, dunque, non possono essere considerati dipendenti in senso tecnico.
Non rientrano, invece, tra i destinatari dell’obbligo vaccinale i volontari ex artt. 17 e 78 O.P. e i dipendenti di ditte esterne che accedano, per lo svolgimento della loro attività, all’interno degli Istituti penitenziari. Per i primi, appare agevole rilevare che l’attività di volontariato non può essere qualificata “attività lavorativa”; per i secondi che i lavoratori non possono ritenersi, per ovvie ragioni, “alle dirette dipendenze” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria o del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità.
Va, parimenti, esclusa l’estensione dell’obbligo vaccinale anche per i funzionari della professionalità di servizio sociale in servizio presso gli Uffici di esecuzione penale esterna o presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni che accedono periodicamente presso gli Istituti penitenziari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (attività di osservazione di detenuti, colloqui, partecipazione ad attività di equipe, etc.). Una diversa opzione interpretativa finirebbe con il contrastare sia con la lettera che con la ratio stessa delle disposizioni normativa, come si evince dalla lettura dei lavori parlamentari.
La finalità della norma appare, infatti, quella di estendere l’obbligo vaccinale a tutti i dipendenti che prestano servizio in modo stabile e continuativo all’interno degli istituti penitenziari; tra questi non è possibile ricomprendere personale in servizio presso altre strutture e che si trova ad accedere, per un limitato arco temporale per ragioni legate al servizio svolto, all’interno delle strutture detentive.
In riferimento alle situazioni di assenza dal servizio (per congedo o aspettativa) ovvero di temporanea quiescenza del rapporto di lavoro, per la dirigenza penitenziaria e per il personale del Comparto funzioni centrali, si richiamano le considerazioni in precedenza espresse per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed i corrispondenti istituti giuridici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Modalità organizzative
La norma definisce la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, la cui sussistenza è assicurata dai Direttori dei servizi interessati che verificheranno, sin dall’entrata in vigore della disposizione, l’adempimento dell’obbligo vaccinale, invitando il personale destinatario dell’obbligo a regolarizzare la propria posizione con le modalità previste dalla legge.
Questo Dipartimento ha già intrapreso le attività propedeutiche ad una verifica massiva delle certificazioni, da effettuarsi attraverso le piattaforme messe a disposizione dall’INPS e dal portale NoiPA, collegate a loro volta alla Piattaforma Nazionale D.G.C. (Digital Green Certificate) realizzata attraverso l’infrastruttura “Tessera Sanitaria” e gestita dalla società Sogei Spa per conto del Ministero della salute.
Attraverso tali piattaforme i responsabili delle singole strutture potranno verificare la situazione relativa alla vaccinazione del personale in servizio nella propria sede.
Nell’ipotesi in cui le suddette piattaforme non dovessero essere ancora disponibili alla data di entrata in vigore delle disposizioni che estendono l’obbligo vaccinale (15 dicembre 2021), la verifica dovrà esser effettuata richiedendo a ciascuno dei dipendenti destinatari dell’obbligo vaccinale l’esibizione di copia della certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione, sempre che gli stessi non vi abbiano già provveduto spontaneamente ai sensi dell’art.9 quinquies, comma 4, del decreto legge 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge 87/2021.
Si coglie l’occasione per segnalare, tra le novità introdotte dal D.L. 172/2021, la riduzione da dodici a nove mesi della validità delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione (anche riferita alla somministrazione della dose di richiamo), o da avvenuta guarigione conseguente ad infezione contratta dopo aver effettuato una o più dosi di vaccino.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili delle strutture dovranno invitare, senza indugio e per iscritto, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito ovvero l’attestazione relativa all’esonero o al differimento della stessa nelle forme previste per legge.
Per il personale destinatario dell’obbligo vaccinale assente dal servizio e per il quale non risulti possibile la consegna diretta della comunicazione contenente la suddetta diffida, l’atto dovrà essere inviato a mezzo PEC (ove il destinatario ne disponga) o, in mancanza, a mezzo raccomandata A.R.
Nel caso in cui presenti la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato dovrà trasmettere immediatamente e, comunque, entro tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale, in mancanza della quale l’obbligo medesimo non potrà considerarsi osservato.
Resta inteso che, nelle more della effettuazione della vaccinazione, quanti abbiano presentato richiesta dovranno comunque, esibire, ai fini dell’accesso nei luoghi di svolgimento della attività lavorativa, una valida certificazione verde Covid-19 (cd. “green pass”).
Conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni.
I responsabili delle singole strutture, in caso di mancata presentazione della documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione nei termini e con le modalità innanzi descritte, accerteranno l’inosservanza dell’obbligo vaccinale dandone immediata comunicazione all’interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione del diritto di svolgete l’attività lavorativa, senza conseguenze sul piano disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto d lavoro.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, anche di natura previdenziale. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono, inoltre, alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
La sospensione del rapporto di lavoro è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Degli eventuali provvedimenti di sospensione le Direzioni di appartenenza daranno comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per le attività di competenza in materia di trattamento economico e a questo Dipartimento per la trascrizione sullo stato matricolare del dipendente.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale, salvo che il fatto non costituisca reato (nei casi di alterazione o falsificazione della certificazione ovvero di sostituzione di persona), è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 comma 1 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (pagamento di una somma da euro 600 ad euro 1.500). Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
L’inosservanza da parte dei responsabili delle strutture degli obblighi di verifica e controllo è sanzionata attraverso un richiamo alle disposizioni di cui all’art. 4 commi 1, 3, 5 e 9 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma ria euro 400 ad euro 1.000). La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative dalla L. 689/1981 (artt. 1-31).
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle indicazioni contenute nella presente circolare, condividendone i contenuti con il personale al quale si chiede di fornire piena ed attiva collaborazione al fine di garantire un sereno ed efficace andamento delle attività istituzionali.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti
* n.d.r.
Il d.l. n. 19/2020 è stato convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2020
La l. n. 74/2020 ha convertito con modificazioni il d.l. n. 33/2020