Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Servizio legale - Comunicazione

 

Ai Dirigenti degli UAT dell’USR per la
Lombardia              LORO SEDI
e p.c.
Agli Uffici Legali degli UAT


Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 - Obbligo Vaccinale e “Super Green Pass”.

Gentili tutti,
com’è noto il 26 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n.172 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

1. Analisi delle misure contenute nel decreto.
Il provvedimento in parola introduce una serie di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica che possono sintetizzarsi per come segue:
• obbligo vaccinale e richiamo per una terza dose;
• estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
• durata del Green Pass ridotta da 12 a 9 mesi. In caso di somministrazione del richiamo, i 9 mesi decorrono nuovamente da quest’ultima data;
• istituzione del Green Pass c.d. “rafforzato” o “super”;
• uso del green pass (c.d. “base”) esteso agli alberghi, al trasporto ferroviario e a quello pubblico locale, oltre che agli spogliatoi delle strutture sportive;
• rafforzamento dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione.
Per quanto concerne la misura dell’obbligo vaccinale ed il richiamo per la terza dose, la medesima entrerà in vigore a decorrere dal prossimo 15 dicembre 2021, e verrà estesa ad ulteriori categorie professionali, rispetto al personale sanitario.
Dall’obbligo in parola restano esclusi i dipendenti ritenuti esentati sulla scorta di particolari condizioni cliniche documentate da un medico di medicina generale, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle circolari del Ministero della salute.
Esclusivamente i dipendenti appartenenti a tali categorie, possono essere adibiti a mansioni diverse, limitatamente al periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita.
Nelle nuove categorie rientrano: il personale amministrativo del comparto sanità, i docenti e il personale amministrativo del comparto scuola, il personale militare, le forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), il personale del soccorso pubblico.
Una delle maggiori novità contemplate dal nuovo provvedimento, riguarda l’istituzione, a decorrere dal 6 dicembre, del c.d. “Super Green Pass”. Quest’ultimo è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19 e che sarà indispensabile per accedere ad attività che, altrimenti, sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: spettacoli; eventi sportivi; ristorazione al chiuso; feste e discoteche; cerimonie pubbliche.
In ipotesi di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni previste non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
Un rafforzamento dei controlli sarà poi previsto da parte delle Prefetture, che dovranno prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli sul territorio, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo, e saranno altresì obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Viminale.

2. Le specifiche misure per il settore scolastico.
Con specifico riferimento al settore scolastico, il richiamo all’obbligo vaccinale riguarda l’intero comparto scuola e dunque deve intendersi soggetto a tale previsione il personale:
• del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
• delle scuole non paritarie;
• dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
• dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
• dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).
È importante chiarire che l'obbligo vaccinale riguarda non solo chi non ha ancora eseguito alcuna inoculazione, ma anche chi deve ricevere la terza dose di richiamo, oggi prevista dopo la decorrenza di 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.
Nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni, tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo suddetto, invitano l’interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, o la richiesta di vaccinazione, o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Conferma il decreto come tale sospensione non abbia natura disciplinare, determinando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di sospensione spiega i suoi effetti fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose) o l'avvenuta somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.
Contestualmente alla sospensione, i dirigenti scolastici provvedono alla sostituzione del personale interessato dal provvedimento tramite la stipula di contratti a tempo determinato di personale supplente, che resterà in servizio fino a che il dipendente titolare non sarà reintegrato a seguito dell'avvenuta vaccinazione o richiamo.
Si rammenta inoltre che lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del personale scolastico in violazione dell’obbligo vaccinale comporta, per i dirigenti preposti alle strutture, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Nel richiamare la necessità di un’attenta lettura del provvedimento allegato, vogliano i Dirigenti in indirizzo diramare alle scuole del relativo ambito la nota in oggetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione,
Cordiali saluti.
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I
Luciana VOLTA


Allegati: Testo del Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172