Tipologia: Accordo per la definizione delle linee di indirizzo e criteri in materia di tutela della salute nell’ambiente di lavoro applicabili alle Istituzioni AFAM
Data firma: 1° dicembre 2021
Parti: AFAM e Flc-Cgil, Cisl-Federazione Università, Federazione Uil Scuola Rua, Federazione Gilda Unams, Confsal-Snals
Comparti: P.A., Istruzione, AFAM
Fonte: flcgil
Sommario:
Accordo per la definizione delle linee di indirizzo e criteri in materia di tutela della salute nell’ambiente di lavoro applicabili alle Istituzioni AFAM
Visto l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto il d.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 recante attuazione all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’art. 101;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l’art. 1, co. 2, lett. p);
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri pedali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e in particolare l’art- 29-bis;
Visto il d.P.C.M. 26 aprile 2020, “Ulteriori diposizioni attuatine del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, e in particolare l’art. 1, co. 1, lett. n), applicabile nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (d’ora in avanti “Istituzioni AFAM”);
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2020 n. 112, recante modalità di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le Istituzioni AFAM;
Vista la nota M.U.R. prot. n. 2833 del 30 luglio 2020 inviata ai Direttori e ai Presidenti delle Istituzioni AFAM, nella quale si evidenzia la necessità di assicurare la completa ripresa delle ordinarie attività didattiche e di ricerca in presenza relative al primo semestre dell’anno accademico 2020-2021;
Rilevati specifici fattori di rischio nelle attività formative e curriculari in presenza, collegati soprattutto all’utilizzo della voce cantata e degli strumenti a fiato, in relazione al distanziamento necessario e ai dispositivi di protezione utilizzati e alle particolari aggregazioni didattiche (attività singole o di gruppo);
Tenuto conto che le istituzioni assicurano il recupero delle attività formative e curriculari dell’anno accademico 2019-2020 sospese a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità prevedono il ritorno alla modalità in presenza solo nel rispetto di adeguate misure di prevenzione che consentano di espletare le attività formative e curriculari del primo semestre dell’anno accademico 2020-2021;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 26;
Visto il d.P.C.M. 7 agosto 2020, "Ulteriori diposizioni attuatine del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 1, comma 6, lettere s) e t), nonché l’Allegato 18, contenente le “linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno 2020-2021 ” applicabili, in quanto compatibili, alle Istituzioni AFAM;
Visto il d.P.C.M. 2 marzo 2021, ed in particolare gli artt. 23 e 44, nonché l’Allegato 9, contenente le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” con specifico riferimento alle disposizioni normative applicabili agli “spettacoli dal vivo”, alle “produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”, nonché alle “produzioni teatrali" e alle “produzioni di danza”',
Visto il d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ed in particolare gli artt. 3, 9-ter e 9-ter.2;
Visto il d.l. 6 agosto 2021, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
Visto il “CCNL relativo al personale istruzione e ricerca - triennio 2016-2018” del 19 aprile 2018, ed in particolare l'art. 97, comma 3, lett. a1);
Ritenuto alla luce di quanto sopra di disciplinare la materia di cui all’oggetto mediante accordo tra la delegazione costituita dal MUR e le OO.SS. firmatarie del CCNL;
Si stipula il seguente accordo
Art. 1 Disposizioni comuni
In accordo con quanto stabilito dal d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dalle successive norme di aggiornamento nonché dal decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, le Istituzioni AFAM si impegnano ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.
In ogni istituzione va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali e le OO.SS. firmatarie del CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che vi lavorano, tenendo conto della specificità di ogni singola sede e dei percorsi di studio erogati.
In base all’andamento del quadro epidemiologico, le Istituzioni AFAM si adeguano alle disposizioni governative impartite, attivando piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative, tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
Nel rispetto delle disposizioni normative di cui al d.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, recante attuazione all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle Istituzioni AFAM si applicano, in quanto compatibili, le linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, e il protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 al d.P.C.M. 7 settembre 2020 e loro successive modifiche e integrazioni.
Presso ciascuna istituzione AFAM è individuato un referente COVID-19 che rappresenta il collegamento tra l’istituzione e l'Autorità Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo sia per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati.
Art. 2 Accordi decentrati
In ogni sede di contrattazione decentrata è avviata e conclusa entro 30 giorni la contrattazione sull’attuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 97, comma 3, lettera b5) del CCNL Istruzione e Ricerca in linea con le previsioni del presente accordo. Gli accordi sottoscritti localmente potranno integrare i contenuti del presente accordo anche con riferimento alle specifiche esigenze e/o alle normative in materia emergenziale di emanazione regionale e/o delle competenti autorità territoriali (Ordinanze Presidenti Regioni, Sindaci, Prefettizie, autorità sanitarie, ecc.).
Gli accordi sottoscritti localmente potranno regolare le norme di comportamento del personale in relazione alla necessità di garantire che le norme di igiene e prevenzione relative al COVID-19 siano rispettate dagli studenti e da terzi, ivi comprese le norme che sanciscono l’obbligo di possesso ed esibizione del “green pass” da parte di tutti gli studenti di età pari o superiore a 12 anni e di tutti i terzi che accedono alle istituzioni AFAM.
Art. 3 Attività in presenza
Alle lavoratrici e ai lavoratori fragili, come definiti dall’art. 26, comma 2, del D.L. 18/2020, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, si applicano l’art. 26, commi 2, secondo, terzo e quarto periodo, e 2-bis, del D.L. 18/2020 nonché l’art. 1, comma 481, della L. 178/2020.
Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al paragrafo precedente nonché ai dipendenti di cui all’art. 21-bis del D.L. 104/2020, si applica altresì l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020.
A coloro che, con attestazione del medico competente, sono dichiarati temporaneamente inidonei all’attività in presenza a causa di una condizione di fragilità in relazione al COVID-19 o di maggior rischio di contagio, si applica a domanda l’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020. La valutazione da parte del medico competente deve essere effettuata con priorità. L’inidoneità all’attività in presenza non può derivare dalla mancata adesione alla campagna vaccinale, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Al personale tecnico e amministrativo si applicano le disposizioni di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nell’accesso al lavoro agile si applicano le priorità previste dalle disposizioni che regolano tale tipologia di prestazione lavorativa (D.Lgs. 81/2017) e da quelle emanate o che saranno emanate durante lo stato di emergenza per COVID-19.
Art. 4 Organizzazione del lavoro
Gli spazi delle Istituzioni sono rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale.
L’articolazione del lavoro e delle attività didattiche potrà essere ridefinita con orari differenziati, che per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, deve avvenite nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 34, 36, 37 e 38 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005.
Il personale viene informato e sensibilizzato sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitate il contagio, con particolare riferimento al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata, all’uso delle mascherine, nonché alla frequente pulizia delle mani.
Art. 5 Durata delle lezioni erogate a distanza e in presenza.
Premesso che la didattica è erogata prioritariamente in presenza, l’impegno orario relativo alla didattica erogata in modalità a distanza rimane aderente agli obblighi contrattuali e alla durata prevista da ogni singolo corso. Si applica l’art. 175 del D.Lgs. 81/08.
Le ore di cui al secondo periodo dell’art. 12 del CCNL AFAM quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 del 4 agosto 2010, nel rispetto della programmazione accademica, della durata dei singoli corsi affidati a ciascun docente e dei piani della didattica, possono essere utilizzate dal docente, senza diminuzione delle ore dei singoli e comunque non oltre 74 ore, previo assenso del Direttore, per attività necessarie di supporto (didattica interattiva) alla didattica a distanza: interventi didattici integrativi del docente attraverso faq, mailing list o web forum; interventi brevi effettuate dai corsisti in web forum, blog, wild; e-activity strutturate come report, esercizi, studi di caso, problem solving, web quest, progetti, tutti con relativo feed-back; forme di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere, eccetera. Tali attività devono essere autocertificate dal docente su apposito registro fornito dall’istituzione.
Ai fini del computo orario della didattica in presenza, laddove non sia possibile garantire la turnazione delle lezioni su più aule e occorra quindi sanificare e arieggiare l’aula tra una lezione e quella successiva, il tempo intercorrente tra una lezione e quella successiva viene computato come orario di lavoro per il docente. Tale tempo non rileva ai fini del raggiungimento delle 250 ore di didattica frontale, rilevando invece al raggiungimento delle ulteriori 74 ore necessarie al completamento del monte orario annuale.
Art. 6 Obbligatorietà dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuali
L’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 111/2021, alla luce dell’art. 1, comma 7 del medesimo decreto-legge, prevede, in relazione all’obbligatorietà dell’utilizzo delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche, che per quanto concerne le attività didattiche che prevedono lo svolgimento di una performance, di tipo sia strumentale che vocale, l’erogazione della didattica avverrà secondo le suddette modalità:
a) l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale si applica unicamente nelle atee comuni della struttura ove si svolge l’attività;
b) lo studente può privarsi della mascherina per il tempo necessario all’esecuzione della performance strumentale o vocale che lo vede impegnato durante la lezione;
c) le medesime prescrizioni di cui ai punti a) e b) si applicano anche all’eventuale pianista accompagnatore.
Art. 7 Attività che vedono coinvolti gli strumenti a fiato e la voce cantata
Considerata la necessità di non fare uso dei dispositivi di protezione individuali per le attività che vedono coinvolti gli strumenti a fiato e la voce cantata, devono essere assicurate le distanze minime previste dal d.P.C.M. 14 gennaio 2021, Allegato 9, per gli orchestrali e i coristi, ossia una distanza interpersonale minima - con professore e pianista accompagnatore - di metri 1,5 per gli strumentisti a fiato e di metri 2 per i cantanti. Tale misura potrà essere rafforzata dall’impiego di barriere fisiche realizzate in plexiglass, opportunamente dimensionate, e dalla aerazione o ventilazione degli ambienti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono sottoposte ad aggiornamento tecnico in base alle risultanze della ricerca scientifica e alle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.
Per le attività formative che coinvolgono una pluralità di strumenti a fiato, in complessi di varia composizione, la cui tipologia varia per numero e per caratteristiche tecniche, nonché per la gestione delle attività formative che vedono impegnati gli studenti all’interno delle compagini orchestrali o corali, in mancanza di indicazioni specifiche relative ad indici di affollamento da rispettate in contesti performativi di questo genere, si applicano, nei limiti delle attività realizzabili in presenza ai sensi della normativa vigente, le disposizioni normative di cui al d.P.C.M. 14 gennaio 2021, Allegato 9, per le. attività orchestrali e cotali professionali.
Art. 8 Sorveglianza sanitaria
Fermi restanti gli obblighi normativi del datore di lavoro in materia, la sorveglianza sanitaria deve proseguite rispettando le misure igienico-sanitarie contenute nelle disposizioni del Ministero della Salute. In particolare vanno privilegiate, durante periodo di emergenza sanitaria da COVID- 19, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica, pertanto, non va interrotta. Essa rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS. Il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell’interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. E necessario che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
Art. 9 Rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza
Ai sensi dell’art. 47 comma 7 del D.Lgs. 81/2008, il numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è pari a uno nelle istituzioni sino a 200 dipendenti e tre in quelle con oltre 200 e fino a 1.000 dipendenti.
In base al CCNQ del 10 luglio 1996, punto V, lett. b), gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU in carica al loro interno e tale designazione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nel caso di mancata ratifica da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione, sempre all'interno della RSU. Non sono ammesse altre modalità di individuazione né può essere prorogato l’incarico di lavoratore/i non più componente/i della RSU.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, richiamate dall’art. 50 del D.Lgs 81/2008, si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005.
Art. 10 Disposizioni finali
Le Parti si impegnano a proseguire con un tavolo permanente a monitorare l’efficacia e ad aggiornare il presente accordo, anche in funzione dell’effettivo andamento epidemiologico e della campagna vaccinale sul territorio nazionale.
Per gli aspetti non regolati dal presente accordo e/o avessero previsioni di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori si applicano le previsioni dei protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali ed il Governo e/o i ministri competenti.