Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse


Al Signor Direttore generale
dei detenuti e del trattamento
Al Signor Direttore generale
della formazione
Ai Signori Provveditori regionali
Al Signor Direttore
della Scuola Superiore dell'esecuzione penale
Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari
Ai Signori Direttori delle Scuole
di formazione e degli istituti di istruzione

E, per conoscenza,

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
(per la trasmissione agli uffici del Capo del Dipartimento)
Al Servizio di Prevenzione e Protezione
Alle OO.SS. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni sindacali
Ai R.L.S. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni sindacali


OGGETTO: decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e. sociali". Ulteriori indicazioni applicative

Ad integrazione del contenuto della circolare di cui alla nota GDAP.09.12.2021.0456756.U, in esito ad interlocuzioni e valutazioni operate in ambito Interforze, si forniscono le seguenti disposizioni operative in relazione a particolari posizioni di assenza del personale soggetto all'obbligo vaccinale:
• personale collocato in congedo per l'assistenza al familiare diversamente abile in condizione di gravità ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001. Nel confermare che lo stesso è soggetto alla procedura di invito in relazione all'adempimento dell'obbligo vaccinale ( come previsto nella tabella allegata alla circolare cui si fa seguito), si è ritenuto di inserire un'esclusione limitata a coloro che hanno richiesto il beneficio prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre 2021). Ne consegue che eventuali provvedimenti di sospensione già adottati dovranno essere revocati. Inoltre, le eventuali istanze volte all'estensione temporale dei congedi richiesti prima del 26 novembre 2021, sono da considerarsi come mera prosecuzione, . in presenza ovviamente dei presupposti, e pertanto quel personale continuerà a non essere destinatario dell’obbligo, perdurando la situazione di assenza.
• Procedura di verifica sul conto di dipendenti che transitano in posizioni di assenza particolari. Nella tabella allegata alla circolare del 9 dicembre 2021 sono indicate con il NO le (poche) posizioni di assenza legittima per le quali è escluso l'obbligo di immediata verifica da parte responsabile della struttura. Ora, se un dipendente non in regola e che ha già ricevuto l'invito a produrre la documentazione, durante il tempo concessogli per adempiere (es.: nel corso dei giorni prima della vaccinazione regolarmente prenotata) dovesse transitare in una delle posizioni di assenza in questione (es.: aspettativa per motivi di famiglia), il procedimento di verifica sarà interrotto e si dovrà attendere il primo giorno di rientro per proseguire negli atti.
• A parziale rettifica di quanto stabilito nella Circolare 9 dicembre 2021, protocollo n. 0456756.U, relativamente all'ipotesi di aspettativa per infermità ai sensi dell'articolo 68 D.P.R. 3/1957, (indicata a pagina 2 dell'allegato alla circolare recante "elenco istituti giuridici in relazione all'obbligo vaccinale"), si precisa che la stessa dà luogo all'applicazione della procedura di invito nell'ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente successivamente dell'entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, (a decorrere dal 27 novembre 2021).
Anche al fine di rispondere ai numerosi quesiti pervenuti per le vie brevi, si conferma poi che al provvedimento di sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ex articolo 4 ter comma 3 della legge 28 maggio 2021, n. 76 inserito dall'art.2 del Decreto Legge 26 novembre 2021 n.172, consegue, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, il ritiro dell'armamento individuale, del tesserino e della placca.
Relativamente alle modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 si precisa, in conformità di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.0035309 del 4 agosto 2021, quanto segue.
Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Le certificazioni dovranno contenere:
- I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- La dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n 105";
- La data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al __________";
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico certificatore opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.
Si rammenta che gli "esentati" possono continuare a svolgere la consueta attività lavorativa, non gravando sugli stessi alcun obbligo di possesso ed esibizione
delle certificazioni verdi COVID-19 a norma dell'articolo 9 quinquies, comma 3, d.l. n. 52/2021.
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.
 

Il Direttore Generale
Massimo Parisi