Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della giunta provinciale 21 dicembre 2021, n. 1103
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 921 del 02.11.2021
B.U.R. 23 dicembre 2021, n. 51 – n.s. n. 1


La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell’Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell’articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico.
L’allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 921 del 02.11.2021.
Con decreto-legge del 26 novembre 2021, n. 172, sono state introdotte a livello statale nuove misure di sicurezza riguardanti la certificazione verde, al fine di contenere e prevenire l’aggravamento della situazione epidemiologica.
Tali disposizioni sono poi state recepite a livello provinciale con l’ordinanza
presidenziale contingibile e urgente n. 37 del 03.12.2021.
Si ritiene, pertanto, opportuno, al fine di coordinare le disposizioni vigenti, inserire anche nell’allegato A alla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, le modifiche contenute nell’allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi
l’approvazione delle accluse modifiche all’Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
 

Allegato

Modifiche all’allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 921 del 02.11.2021.

I. Misure generali
Il punto 2 è così sostituito:
2. È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi
Viene aggiunto il seguente punto 2:
2. L’accesso alle strutture ricettive situate nel territorio provinciale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).
Il punto 4 è così sostituito:
4. Alle attività della ristorazione situate negli esercizi ricettivi si applicano le regole previste per le attività della ristorazione in generale.
Qualora l’attività di ristorazione interna sia riservata esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, è sufficiente per accedervi la presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).

II.C. Certificazioni verdi
Il punto 1 è così sostituito:
1. Ai fini delle misure di sicurezza contenute nel presente allegato, per certificazione verde semplice si intende quella emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:
a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2;
c) l’effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo.
Il punto 2 è così sostituito:
2. Ai fini delle misure di sicurezza contenute nel presente allegato, per certificazione verde rafforzata si intende quella emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:
a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2.
Il punto 3 è così sostituito:
3. Gli esercenti le attività per cui è prevista la certificazione verde sono tenuti a richiederne l'esibizione.

II.D Misure specifiche per le attività di ristorazione
Il punto 1 è così sostituito:
1. La consumazione all’interno dei locali di tutte le attività della ristorazione (al tavolo e al banco) è ammessa solo previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
Il punto 5 è così sostituito:
5. La disciplina di questo capo si applica anche alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, ad eccezione della necessaria certificazione verde, che per questi esercizi è quella di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).
Il punto 6 è così sostituito:
6. Nel catering continuativo su base contrattuale rientrano, ai fini della certificazione verde semplice, anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti con le imprese per la fornitura di pasti ai lavoratori, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) la fornitura di pasti è basata su una convenzione tra datore di lavoro e ristoratore, che includa anche un elenco dei lavoratori beneficiari, da mostrare alle forze dell’ordine in caso di controllo;
b) il ristoratore organizza per i lavoratori che usufruiscono del pasto convenzionato una sala separata dalla generalità dei clienti del ristorante.
Qualora non sia possibile rispettare le predette condizioni, anche per i lavoratori inclusi nelle predette convenzioni vige l’obbligo, per le consumazioni all’interno dei locali, di esibire la certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
Il buono pasto non è in alcun modo equiparato alle suddette convenzioni.
Il punto 9 è così sostituito:
9. È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e dopo l’utilizzo del bagno e prima e dopo la lettura dei giornali e l’uso di carte da gioco.
Il punto 11 è così sostituito:
11. I buffet si svolgono nel rispetto del distanziamento interpersonale e dell’obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2 da parte di clienti e personale.
La modalità self-service può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

II.F. Misure specifiche per le attività sportive all’aperto
Il punto 4 è così sostituito:
4. L’uso di spogliatoi e docce comuni è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice), con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

II.G. Misure specifiche per attività culturali, addestrative e prove nonché per attività di formazione e per il settore giovanile
Al punto 1 sono aggiunti i seguenti periodi:
Le attività dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si svolgono previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice) e nel rispetto delle ulteriori misure di sicurezza previste dal presente allegato, salvo quella relativa al distanziamento interpersonale.
Le attività dei centri giovanili, di centri e agenzie di formazione permanente si svolgono previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).
Al punto 3 è aggiunto il seguente periodo:
Laddove le prove di cori e bande si svolgano all’interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri degli stessi è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).
Il punto 6 è così sostituito:
6. Laddove le prove e gli spettacoli di associazioni culturali si svolgano all’interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri delle stesse è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).

II.H. Misure specifiche per i trasporti
Il punto 1 è così sostituito:
1. Sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l’obbligo generalizzato, a partire dai 12 anni di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente.
Il dispositivo da usare sui mezzi pubblici tra i 6 e gli 11 anni è la mascherina chirurgica o equivalente.
Per gli impianti di risalita trovano applicazione le linee guida nazionali.

II.I. Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi
Viene aggiunto il seguente punto 5:
5. L’accesso ai locali al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).

II.J. Misure specifiche per piscine all’aperto, piscine coperte e laghi balneabili
Il punto 1 è così sostituito:
1. Le seguenti misure si applicano a tutte le piscine, all’aperto e coperte, private e pubbliche, incluse quelle di impianti termali.
L’accesso a piscine e centri natatori al chiuso è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).

II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo
Il punto 2 è così sostituito:
2. Negli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto, l’accesso è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata) e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

II.L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni
Il punto 3 è così sostituito:
3. A convegni e congressi che si svolgono in presenza l’accesso è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice) e si applicano le misure di sicurezza di cui al capo I. Non trova applicazione la regola di 1/5 di cui al capo II., punto 1.
Il punto 6 è così sostituito:
6. Gli eventi organizzati aperti al pubblico- tra cui anche sagre e feste di paese - possono svolgersi all’aperto in aree delimitate e previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice), sia da parte del pubblico, che da parte dei collaboratori e partecipanti attivi.
L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.

II.M. Misure specifiche per le attività fieristiche ed espositive
Il punto 2 è così sostituito:
2. Le attività fieristiche si svolgono dietro presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).
Si applicano, inoltre, le misure di cui ai capi I e II.

II.N. Misure specifiche per saune pubbliche e private e centri benessere
Viene aggiunto il seguente punto 7:
7. L’accesso ai centri termali è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).

II.O. Misure specifiche per sale giochi e discoteche
Il punto 7 è così sostituito:
7. le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono condizionate alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 2 (certificazione verde rafforzata).
È altresì obbligatoria all’accesso alle strutture l’identificazione finalizzata al tracciamento.

II.Q. Misure specifiche per i Mercatini di Natale
Il punto 1 è così sostituito:
1. Le seguenti misure si applicano a tutti i mercatini di Natale, comunque denominati, con più di cinque stand, e alle attività che si svolgono nel luogo in cui i mercatini stessi si trovano.
Vige l’obbligo del contingentamento degli ingressi, nella misura di una persona ogni 5 metri quadri in riferimento all’intera superficie del mercato.
Ai fini del rispetto del contingentamento vengono predisposte delimitazioni dell’area del mercato con controlli degli accessi o misure equivalenti, contenute in protocolli di sicurezza specifici per il luogo in cui si tiene il mercatino.
Il punto 2 è così sostituito:
2. Per l’accesso all’area del Mercato di Natale è obbligatorio il possesso della certificazione verde di cui al capo II.C., punto 1 (certificazione verde semplice).
La certificazione verde deve essere esibita nei punti di controllo distribuiti nelle vicinanze dei Mercatini di Natale. Dietro presentazione di una certificazione verde valida, verrà rilasciato un braccialetto monouso che permetterà l'accesso al Mercato di Natale e che sarà valido solo per il giorno stesso dell’emissione.
Gli organizzatori effettueranno, in aggiunta, controlli a campione.
Il punto 3 è così sostituito:
3. Ove non sia possibile la delimitazione dell’area del mercato di cui al punto 1, sono garantiti dei corridoi per il passaggio delle persone che intendono attraversare la piazza o la via dedicata al Mercatino di Natale senza fermarsi, e che pertanto non sono soggette all’obbligo di presentare una certificazione verde.