Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, con il quale "E’ istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, l'articolo 12, rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 25 maggio 2016, n. 183, recante "Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", ed in particolare, l'articolo 5;
VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" ed in particolare l'articolo 13 "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", comma 1, lett. b), punto 5, che ha inserito, all'articolo 8, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il comma 4-bis che dispone "Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla dato di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2021, n. 224, con il quale è stata ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP);
VISTO, in particolare l'articolo 1, comma 2, del citato D.M. n. 224 del 2021 secondo il quale il Tavolo tecnico è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, da un rappresentante dell'ispettorato nazionale del lavoro, da un rappresentante dell'INAIL, da un rappresentante dell'INPS e da cinque rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
ACQUISITE le designazioni delle Amministrazioni interessate;
RITENUTO pertanto necessario procedere a definire la nuova composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)
 

DECRETA

Articolo 1

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 183 del 25 maggio 2016, è ricostituito come segue:
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
- dott. Romolo de Camillis, con funzioni di coordinatore;
- dott.ssa Maria Teresa Palatucci.
in rappresentanza del Ministero della salute:
- dott.ssa Miriam Di Cesare.
in rappresentanza del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale:
- ing. Stefano Van Der Byi
in rappresentanza dell'INL:
- dott. Bruno Giordano in rappresentanza dell'INAIL:
- ing. Ester Rotoli - effettivo
- dott.ssa Silvia D'Amario -supplente in rappresentanza dell'INPS:
- dott. Raffaele Migliorini
in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:
componenti effettivi
- dott.ssa Barbara Alessandrini - Regione Friuli Venezia Giulia
- dott. Paolo Bruno Angori - Regione Toscana
- dott.ssa Nicoletta Cornaggia - Regione Lombardia
- dott. Maurizio Di Giorgio - Regione Lazio
- dott. Rocco Graziano - Regione Campania
componenti supplenti
- dott. Marco Broccoli - Regione Emilia-Romagna
- dott.ssa Annamaria Gianmaria - Regione Abruzzo
- dott. Antonello Lupi - Regione Marche
- dott. Michele Mongillo - Regione Veneto
- dott. Roberto Zanelli - Regione Piemonte
2. Per le ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto 25 maggio 2016, n. 183, possono essere invitati, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti degli altri ministeri competenti.
 

Articolo 2

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 25 maggio 2016, n. 183:
a) verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attività acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
d) definisce modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali;
e) produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalità di ruolo e le cadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialità della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo;
f) svolge attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento;
g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta;
h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte nel rispetto degli indirizzi e delle regole forniti dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività e in conformità con le linee guida, le modalità operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla base degli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2018 [2008 n.d.r.].
 

Articolo 3

1. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Il Tavolo tecnico ha sede operativa presso l'INAIL, che ne garantisce i relativi servizi di segreteria.
3. All'attuazione delle attività previste dall'articolo 5 del citato decreto 25 maggio 2016, n. 183 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del tavolo non percepiscono alcun emolumento, né alcuna indennità, né alcun gettone, né qualsiasi compenso comunque denominato.
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 29 dicembre 2021

Andrea Orlando