Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali


VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, con il quale è stato istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 183 del 25 maggio 2016, recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del richiamato decreto 25 maggio 2016, n. 183, relativo alla composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP;
VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, lett. b), punti 2.2. e 2.3. che ha aggiornato la composizione del SINP;
VISTO altresì il medesimo articolo 13, comma 1, lett. b), punto 5) del richiamato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il quale, nell'aggiungere il comma 4-bis all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha previsto che per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 183 del 25 maggio 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso in data 18 novembre 2021;
RAVVISATA la necessità di ridefinire la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP
 

DECRETA

Articolo 1
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di assicurare il coordinamento e lo sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 183 del 25 maggio 2016.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, da un rappresentante dell'ispettorato nazionale del lavoro, da un rappresentante dell'INAIL, da un rappresentante dell'INPS e da cinque rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Per ciascun componente è prevista l'individuazione di un supplente.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 183 del 25 maggio 2016, sono invitati a partecipare ai lavori del Tavolo tecnico rappresentanti dei ministeri competenti in relazione a specifiche esigenze di approfondimento e sviluppo.
 

Articolo 2
(Costituzione del Tavolo tecnico)

1. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuati i componenti del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, in base alle designazioni fornite dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. I componenti del Tavolo tecnico non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lovoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

Roma, 24 novembre 2021

Andrea Orlando