Tipologia: Accordo
Data firma: 23 dicembre 2021
Parti: Reale Mutua e RSA/ Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Reale Mutua
Fonte: fisac-cgil.it
Accordo a latere su rientro in azienda e lavoro a distanza
Il giorno 23/12/2021, tra la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, in proprio e per le Società Italiana Assicurazioni spa, Reale Immobili spa, Reale Ites srl, Banca Reale spa e Blue Assistance spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, […] Fisac/Cgil, […] First/Cisl, […] Uilca, […] Fna, […] Snfia, si sono incontrate, in via telematica, al fine di trovare un’intesa sul rientro in azienda e sul lavoro a distanza dei dipendenti; in tale contesto hanno inoltre convenuto quanto segue, con decorrenza dal 10/1/2022:
- in considerazione del nuovo equilibrio tra la sfera professionale e privata dei dipendenti derivante dal progressivo rientro presso le sedi di lavoro, nonché al fine di agevolare la ripresa dell’attività lavorativa con il nuovo modello operativo “ibrido” tra lavoro “in presenza” e lavoro “a distanza”, coerente con le strategie sul New Ways of Working adottate a livello di Gruppo, le Parti convengono di prorogare gli istituti del part-time aggiuntivo, della sospensione dell’attività lavorativa e delle buone prassi di flessibilità oraria ex CIA - già disciplinati dagli accordi 7/3/2018 e 5/5/2020 - alle seguenti condizioni:
■ Part time aggiuntivo
Il part time aggiuntivo previsto dagli accordi 7/3/2018 e 5/5/2020 potrà riguardare, in ciascuna Società del Gruppo, il 3% dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, con esclusione delle filiali e del call center di Banca Reale e del call center di Blue Assistance.
La percentuale su indicata è da intendersi al di fuori dei limiti percentuali previsti dai vigenti CIA.
Tale istituto resterà in vigore in tutte le Società del Gruppo fino alla data di rinnovo dei CIA sottoscritti al termine delle trattative attualmente in corso.
■ Sospensione dell’attività lavorativa
La sospensione e/o la riduzione dell’orario di lavoro con conseguente riduzione del trattamento economico prevista dagli accordi 7/3/2018 e 5/5/2020 resterà in vigore in tutte le Società del Gruppo fino alla data di rinnovo dei CIA sottoscritti al termine delle trattative attualmente in corso.
■ Buone prassi di flessibilità oraria ex CIA
La possibilità di accesso senza motivazione alla riduzione di orario delle buone prassi di flessibilità oraria prevista dall’accordo 5/5/2020 potrà riguardare, in ciascuna Società del Gruppo, il 3% dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente.
La percentuale su indicata è da intendersi al di fuori dei limiti percentuali previsti dai vigenti CIA.
Tale istituto resterà in vigore in tutte le Società del Gruppo fino alla data di rinnovo dei CIA sottoscritti al termine delle trattative attualmente in corso.
Il presente accordo si intende sottoscritto essendo tutte le persone indicate presenti in collegamento video e reciprocamente riconoscibili.