Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti:
Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo,
ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia e Filta-Cisl, Filtea-Cgil,
Uilta-Uil
Settori: Tessili,
Giocattoli, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Parte generale Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore delle disposizioni del contratto. Art. 2 - Controversie A) - Controversie individuali B) - Controversie interpretative e collettive Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. Art. 4 - Esclusiva di stampa Art. 5 - Decorrenza e durata Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale 1 - Soggetti 2 - Requisiti 3 - Finalità e contenuti 4 - Procedure di consultazione e di verifica 5 - Procedure Norma transitoria n. 1 Norma transitoria n. 2 Capitolo II Sistema di informazioni Art. 7 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea Premessa Occupazione - Investimenti - Formazione Imprese a dimensione europea Art. 8 - Lavoro esterno Art. 9 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro Art. 10 - Mobilità interna della manodopera Art. 11 - Mobilità esterna della manodopera Art. 12 - Decentramento Capitolo III Istituti di carattere sindacale Art. 13 - Rappresentanze Sindacali Unitarie 1. Costituzione e funzionamento della RSU 2. Componenti e permessi Numero dei componenti delle RSU 3. Elezioni 4. Elettorato passivo 5. Compiti e funzioni 6. Modalità delle votazioni e designazioni 7. Comunicazione della nomina 8. Disposizioni varie Art. 14 - Commissione interna e delegato d'impresa Art. 15 - Assemblee Art. 16 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa Art. 17 - Affissioni Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali Art. 19 - Patronati Art. 20 - Fondo di solidarietà Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 21 - Assunzione - Visite mediche Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento Art. 22 - Periodo di prova Art. 23 - Contratto a termine Art. 24 - Lavoro delle donne e dei minori Art. 25 - Azioni positive per le pari opportunità Art. 26 - Inquadramento unico dei lavoratori Commissione paritetica Art. 27 - Passaggio di qualifica Art. 28 - Cumulo di mansioni Art. 29 - Orario di lavoro Turni 6 x 6 Art. 30 - Inizio e fine del lavoro Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro Art. 32 - Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 33 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo Art. 34 - Regime di orario a tempo parziale Art. 35 - Lavoro a turni Art. 36 - Lavori discontinui Art. 37 - Riposo settimanale Art. 38 - Festività Art. 39 - Andamento attività produttiva Art. 40 - Recupero delle ore di lavoro perdute Art. 41 - Minimi contrattuali Art. 42 - Aumenti periodici di anzianità Art. 43 - Premio di produzione Art. 44 - Determinazione della retribuzione oraria Art. 45 - Corresponsione della retribuzione Cessione di quote della retribuzione Art. 46 - Tredicesima mensilità Art. 47 - Permessi di entrata e di uscita Art. 48 - Permessi, assenze ed aspettativa Art. 49 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza Art. 50 - Disabili ed invalidi Art. 51 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali Art. 53 - Tutela della maternità Norma transitoria Art. 54 - Congedo matrimoniale Art. 55 - Servizio militare |
Art. 56 - Diritto allo studio Art. 57 - Facilitazioni particolari ai lavoratori studenti Art. 58 - Mense aziendali Art. 59 - Ambiente di lavoro 1. - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori 2. - Rappresentanti per la sicurezza 3. - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza 4. - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di Rappresentante per la Sicurezza 5. - Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza A - Accesso ai luoghi di lavoro B - Modalità di consultazione C - Informazioni e documentazione aziendale 6. - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza 7. - Riunioni periodiche 8. - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio 9. - Lavoratori addetti al videoterminali 10. - (rinvio) Art. 60 - Disciplina aziendale Art. 61 - Divieti Art. 62 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale Art. 63 - Visita di inventario e controllo Art. 64 - Provvedimenti disciplinari Art. 65 - Multe e sospensioni Art. 66 - Licenziamento per mancanze Art. 67 - Trattenute per risarcimento danni Art. 68 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda Art. 69 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro Art. 70 - Trattamento di fine rapporto Norma transitoria Art. 71 - Indennità in caso di morte Art. 72 - Disciplina dell'apprendistato Norma transitoria Parte Operai Art. 73 - Sospensione e interruzione di lavoro Art. 74 - Cambio mansioni Art. 75 - Trasferte Art. 76 - Trasferimento Art. 77 - Ferie Art. 78 - Trattamento economico di malattia Trattamento economico di malattia/cassa integrazione Art. 79 - Modalità di corresponsione della retribuzione Art. 80 - Lavoro a cottimo Art. 81 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Parte Intermedi Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 83 - Clausola di rinvio Parte Impiegati Art. 84 - Mutamento di mansioni Art. 85 - Lavoratori con funzioni direttive Art. 86 - Indennità maneggio denaro - Cauzione Art. 87 - Trattamento economico di malattia Trattamento economico di malattia/cassa integrazione Art. 88 - Ferie Art. 89 - Elementi della retribuzione Art. 90 - Trasferta Art. 91 - Trasferimenti Art. 92 - Alloggio Art. 93 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 94 - Previdenza Art. 95 - Norme particolari per i quadri Allegati Allegato 1 Tabelle retributive Allegato 2 Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore fino al 30.9.1993) Allegato 2 bis Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore dal 1.10.1993) Allegato 3 Tabella dei valori mensili del premio di produzione Allegato 4 Aumenti periodici di anzianità Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio 1 - Definizione del lavoratore a domicilio 2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio 3 - Libretto personale di controllo 4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio 5 - Retribuzioni 6 - Maggiorazione della retribuzione 7 - Sistema di informazioni 8 - Permessi retribuiti 9 - Lavoro notturno e festivo 10 - Pagamento della retribuzione 11 - Fornitura materiale 12 - Norme generali Protocolli Protocollo n. 1 Contratto a termine Protocollo n. 2 Processi di ristrutturazione contrazione dell'orario di lavoro Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori Protocollo n. 4 Previdenza integrativa volontaria Protocollo n. 5 Fondo grandi interventi Protocollo n. 6 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro Protocollo n. 7 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
dipendenti dalle aziende che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo,
ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia 1 luglio 1995
Addì, 1 luglio 1995, in Roma tra l'Associazione italiana
fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e
articoli per la prima infanzia [
] assistito dal Direttore Assogiocattoli [
],
dal Direttore Area Servizi Operativi e Generali della Federlegno-Arredo [
] e
dal Responsabile dell'Ufficio Sindacale della Federlegno-Arredo [
] con la
partecipazione della Delegazione Industriale [
] con l'assistenza della
Confederazione generale dell'industria italiana [
] e la Federazione italiana
dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) [
] con l'assistenza della
Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la Federazione italiana
lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) [
] con l'assistenza della
Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l'Unione italiana lavoratori
tessili abbigliamento (Uilta) [
] con l'assistenza della Unione italiana del
lavoro (Uil) è stato stipulato il presente
contratto collettivo
nazionale di lavoro, da valere per le Aziende e per i lavoratori loro
dipendenti produttrici di: bambole, automobiline a pedali, biciclette e tricicli
per bambini, giocattoli e giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e
alberi di Natale, articoli per il Presepe, articoli e giochi didattici, articoli
e giochi per la prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, strumenti
musicali giocattolo, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che come
corredo al giocattolo sia atto ad illustrarne il significato o complementare,
con qualsiasi materia prima (metalli, materie plastiche, legno, stoffa, ecc.) e
procedimento di lavorazione (meccanica, elettronica, plastica, ecc.) siano
fabbricati.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente
contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non
esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Controversie
A) - Controversie individuali
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo
saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro,
con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di
Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia
potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente
potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di
componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria
Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5
giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la
controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni
costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino
ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati
dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri
designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente
scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al
competente Ufficio del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio
entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B) - Controversie
interpretative e collettive
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del
presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per
l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni
nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si
darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento
alle disposizioni di cui all'art. 64 nonché alle norme di Legge vigenti in
materia.
Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale
1 - Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalla parti stipulanti da un lato
alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle
Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori
aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento
delle Organizzazioni nazionali di categoria.
2 - Requisiti
[
]
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti
di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie ed istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale
di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata
in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione
professionale - Imprese a dimensione europea
Premessa
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto
recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei
redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23.7.1993, sottoscritto da
Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonché dell'accordo
interconfederale 20.12.1993 sulle rappresentanze sindacali unitarie.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento
dell'inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazioni che segue.
Attraverso esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su temi
di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la
competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione,
individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare
posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato
sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria
nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del
lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti,
del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come
fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e
ambiente scolastico-formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità derivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del
contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove
professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni
tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Tutto quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a
favorire lo svolgimento di relazioni partecipative.
Occupazione -
Investimenti - Formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni
conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle
rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione
e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e
l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la potenzialità del
sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento
della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione
delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto
delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme
restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità
e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di
favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il
sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti
significativi e la realtà evolutiva del settore:
1. A livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle
Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro,
informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con
particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del 31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione
delle leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- all'evoluzione tecnologica, all'andamento globale dell'occupazione in
riferimento all'introduzione di nuove tecnologie che richiedano interventi e/o
significative ristrutturazioni aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi di età;
- alla dinamica delle retribuzioni di fatto nel settore;
- a situazioni di crisi aziendali di particolare rilevanza sociale o
territoriale, con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i
progetti di consorziazione;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare
riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie,
dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle
politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in
armonia con quanto previsto dal dlgt n. 626/1994;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e
di localizzazione nel Mezzogiorno;
- alla dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali
paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di
una oggettiva valutazione della competitività ed efficienza del sistema;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulla condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche e esigenze formative.
Le parti potranno, ove dall'esame di cui sopra se ne ravvisi l'opportunità,
istituire una commissione paritetica per compiere le più opportune attività di
coordinamento ed approfondimento anche al fine di dar vita all'attivazione
congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi
pubblici, nonché, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale
bilaterale di cui all'accordo interconfederale sulla formazione professionale.
2. A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle
Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di
categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un
apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti
di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla legge n.
374/1976;
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del 31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione
delle leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- alle situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili;
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le
attività di competenza dell'ente stesso a favore del settore, con particolare
riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa
dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con
l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli
accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per
consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle
nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni,
essi saranno sottoposti all'attenzione degli enti pubblici competenti ed agli
organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai
sensi dell'accordo interconfederale 20.1.1993 e successive intese, affinché
nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate
esigenze del settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente
di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal dlgt n.
626/94, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 25
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo
numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3. A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma
annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali
territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti
per territorio, nel corso di apposito incontro, quanto previsto al precedente
punto 2.
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali previamente
individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale o
nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore
produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2. e 3., considerate le peculiari caratteristiche
del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di
informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di
disaggregazione dei dati.
4. Il livello aziendale di informazione è articolato in tre
momenti specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali
dell'impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale;
c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee.
Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a
sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione
bilaterale, un migliore livello di conoscenza della realtà, affermando il
processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa
per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale
imprenditoriale, le aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle
Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel
corso di un apposito incontro, alle RSU ed alle Organizzazioni medesime
informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla
struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a
miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui
programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove
produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti
a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno
oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate
nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del 31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle
leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo,
nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto
dal dlgt n. 626/94.
Su tali problemi, a richiesta di una della parti, seguirà un incontro allo scopo
di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di
categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione,
alle problematiche della formazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio
nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso
l'Associazione imprenditoriale nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di
finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli enti
pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni
sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono
che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano
espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Imprese a dimensione europea
In relazione alla
direttiva U.E. n. 94/45, le parti concordano di darne
attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel
nostro paese.
A tal fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea, in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa,
demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema
informativo contrattuale adottato per il settore, anche alle Organizzazioni
sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari
delle informazioni di cui alla
direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a
livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo, secondo
le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Art. 8 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a
lavorazioni presso terzi, per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel
ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi
debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di
eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del
contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi di lavoro, le parti
esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi,
nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1. le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto
collettivo di lavoro da loro applicato.
2. Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70
dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a
richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle
previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo
aziendale e con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui
nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno
precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3. Le Associazioni industriali e le organizzazioni sindacali territorialmente
competenti costituiranno, entro tre mesi dalla richiesta di queste ultime, una
Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti
compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi
relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e
l'elenco della aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda
committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla locazione
delle aziende terziste (anche fuori dal territorio di competenza), il comparto
in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o
artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi
sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la
Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla
committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4. Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o
riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure
di cui all'art. 5 della legge 20.5.1975 n. 164 e dalla legge 23.7.1991 n. 223,
daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso al
lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende
committenti.
5. A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del
fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6. La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti.
In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende
gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7. Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)
l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con
l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno
dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a
disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle
aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione
del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8. Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre
Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi compresi i rapporti
committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
un'attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento
previste dalle norme esistenti.
Art. 10 - Mobilità
interna della manodopera
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le Aziende con più
di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro la RSU e,
tramite l'Associazione imprenditoriale territoriale, le OO.SS. dei lavoratori
competenti per territorio, degli spostamenti non temporanei nell'ambito dello
stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in
cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali
esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti
riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la
mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più
elevati di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.
Art. 12 - Decentramento
Le aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente, tramite
l'Associazione territoriale imprenditoriale, il sindacato provinciale di
categoria su eventuali operazioni di decentramento al di fuori dello
stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto nel caso in cui
tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
5. Compiti e funzioni
La RSU subentra alla RSA di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 ed ai loro
dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le
materie e con le modalità previste dal presente contratto.
Art. 14 -
Commissione interna e delegato d'impresa
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto
richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste
dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il
Delegato di Impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art. 15 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva,
indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di
materiale di interesse sindacale e del lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[
]
Art. 17 - Affissioni
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia di
interesse sindacale e del lavoro.
[
]
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Assunzione - Visite
mediche
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 23 - Contratto a termine
Il contratto a termine è consentito - oltre che nelle circostanze e con le
modalità fissate dalle leggi vigenti - secondo la normativa di cui ai commi
seguenti.
[
]
L'azienda a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo
determinato per fronteggiare le situazioni di cui a uno o a più delle ipotesi
concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle
rappresentanze sindacali unitarie relativamente al numero dei rapporti a
termine, alla cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa
durata.
Art. 24 - Lavoro delle
donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle
disposizioni delle leggi vigenti in materia.
Art. 26 - Inquadramento unico dei lavoratori
Commissione paritetica
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica, che
provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed
organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della
struttura dell'attuale sistema di inquadramento, anche nell'ottica di giungere
al superamento degli automatismi.
I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle
Parti stipulanti, le quali ne valuteranno i contenuti, nonché la possibilità ed
i tempi di recepimento nell'ambito delle fasi negoziali.
Art. 29 - Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40
settimanali di norma distribuite su 5 giorni.
Per il personale addetto a lavorazioni in turni, l'orario contrattuale potrà
essere realizzato attraverso turni plurisettimanali.
[
]
I lavoratori impegnati in lavoro a turni di 8 ore, se operanti su turno
notturno, matureranno al raggiungimento di n. 50 notti l'anno di prestazione
effettiva, una ulteriore riduzione di orario pari a 8 ore con decorrenza dal
1.10.1994. Ai fini del riferimento alla acquisizione del diritto si tiene conto
della prestazione effettuata nell'anno solare precedente.
Tale pacchetto di ore sarà utilizzato con permessi individuali retribuiti,
ciascuno della durata minima di 4 ore, che dovranno essere richiesti per
iscritto dal lavoratore con preavviso di almeno 48 ore, e saranno accordati
secondo l'ordine di presentazione della richiesta.
Il godimento di tali permessi non dovrà implicare assenze superiori al 4 per
cento dei lavoratori normalmente addetti al reparto.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con la RSU, modalità di
diversa utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
La riduzione di cui ai commi precedenti non maturerà nei periodi di assenza per
maternità e servizio militare e maturerà per dodicesimi nei casi di inizio o di
cessazione del rapporto di lavoro; a tali effetti si considererà come mese
intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi
secondo le norme di legge.
Turni 6 x 6
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior
utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola
su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore
settimanali per turno, a parità di retribuzione.
In tal caso non compete la riduzione di orario dal presente articolo.
Tuttavia i lavoratori interessati fruiranno di una riduzione annua dell'orario
di lavoro di complessive 12 ore, con assorbimento del trattamento economico
previsto per le due ex festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre. Tali
lavoratori inoltre fruiranno di un'ulteriore riduzione annua di complessive 12
ore, di cui 6 dal 1° gennaio 1995 e 6 dal 1° luglio 1995.
La riduzione di orario di cui al comma precedente dovrà essere fruita con
modalità che salvaguardino comunque la continuità produttiva e il pieno utilizzo
degli impianti (pari a 144 settimanali nel caso di 4 turni giornalieri).
Chiarimenti a verbale
1) Le riduzioni di orario non matureranno nei periodi d'assenza per maternità e
servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione
del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione di mese
superiore a 15 giorni.
2) Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite, fino a
concorrenza, da eventuali riduzioni in atto aziendalmente, nonché da quelle che
dovessero essere disposte da provvedimenti legislativi nazionali e comunitari.
3) Si dà atto che per l'anno 1991 la riduzione di orario per i lavoratori
addetti ai turni 6x6 sarà pari a 6 ore (6/12 di 12 ore), con assorbimento di una
ex festività nazionale. Analogamente, l'ulteriore riduzione di orario prevista a
partire dal 1995 sarà pari, per quell'anno, a complessive 9 ore (12/12 di 6 ore
più 6/12 di 6 ore).
Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 29 potrà essere
realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali,
con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera
azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40
settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per
ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà
prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei
periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[
]
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alla
RSU del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di
superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti
riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite
congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSU
Gli eventuali spostamenti dal programma saranno portati a conoscenza della RSU
in tempo utile.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 32 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo
[
]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro
il limite individuale massimo di 180 ore annue, sino al raggiungimento di un
monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità
(ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di
disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, se
seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà notizia in tempo utile alla
RSU Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame
della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la
disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Qualora la prestazione di lavoro straordinario sia richiesta a interi reparti
l'azienda informerà preventivamente la RSU
Su richiesta della RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello di
utilizzo del monte-ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 annue potranno essere
recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi compensativi giornalieri non
retribuiti, fermo restando che dette prestazioni saranno compensate secondo
quanto previsto dal presente articolo.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale
il caso di raggiungimento costante del suddetto limite annuo aziendale, si
procederà su richiesta, presso la competente sede territoriale degli
imprenditori, all'esame della situazione e delle eventuali misure da adottare,
compreso l'incremento dell'occupazione.
Dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi restano escluse le operazioni
inerenti la manutenzione nonché l'attività di attrezzeria e di campionatura che
non sia effettuata nei reparti di produzione; in tali casi le prestazioni di
lavoro straordinario saranno richieste tenendo conto delle esigenze del
lavoratore, fatti salvi i casi di assoluta improrogabile necessità determinata
da cause di forza maggiore.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Dichiarazione a verbale
Richiamandosi all'accordo interconfederale del 26/1/1977, le parti concordano
sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali
che regolano le prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale e si
impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per
rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena
osservanza delle norme suddette.
Dichiarazione
Al fine di rispondere ad eventuali esigenze produttive e organizzative e per
favorire l'occupazione femminile e la sua maggiore qualificazione professionale,
le parti a livello aziendale si accorderanno per il superamento del divieto di
lavoro notturno per quelle lavoratrici che ne dichiareranno singolarmente la
disponibilità.
Tale disponibilità dovrà essere accertata nelle sedi istituzionali preposte.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 29, 31, 32
1 ) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte in materia sia di
procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell'orario
normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di
competitività delle imprese, anche a sostegno dell'occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l'attuazione della flessibilità dell'orario
normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento
dell'orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento
anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente
l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti
convengono di verificarne l'attuazione in occasione dell'incontro previsto nel
capitolo "Sistema di informazioni" del presente contratto.
Art. 35 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o
nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata,
è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno,
l'intervallo di mezz'ora di riposo, che va computata ai fini del raggiungimento
dell'orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella
retribuzione mensile.
Agli operai cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo
goduto una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di
effettivo lavoro.
[
]
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei
ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della
mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze
per permessi retribuiti.
Art. 36 - Lavori discontinui
La durata dell'orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui
e di semplice attesa o custodia - di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre
1923, n. 2657 - non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore
giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al
trasporto merci.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze,
di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario
non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[
]
Art. 37 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e
deroghe di legge.
Il personale non ammesso a fruire del riposo settimanale in coincidenza della
domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro
giorno della settimana.
Art. 39 - Andamento
attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alla RSU annualmente e/o semestralmente,
in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento
alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle
ore necessarie;
[
]
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati
congiuntamente tra la Direzione e la RSU
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure
concordate con il presente contratto (permessi per la riduzione di orario,
modalità applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
[
]
Art. 40 - Recupero
delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi
di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli
dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto
nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti al
periodo in cui è avvenuta l'interruzione o la sospensione.
Art. 50 - Disabili ed invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi
e dei disabili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di
lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di
favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto
di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative
delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione
aziendale e la RSU, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al
fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai
corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati
dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Dichiarazione a verbale
[
]
Le parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che gli Enti
pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a recuperare
al mercato del lavoro soggetti invalidi o disabili allo scopo di favorirne
l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed
acquisite capacità lavorative.
[
]
Art. 52 -
Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale al lavoratore saranno
conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla
guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato
dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il
lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a
mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le
esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
[
]
Art. 53 - Tutela della maternità
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda, con decorrenza
1.7.1995 integrerà il trattamento mutualistico fino al 90% della retribuzione
mensile di fatto per i primi 5 mesi.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n.
1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo
di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici
saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 6, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla
tutela delle lavoratrici madri.
Art. 59 - Ambiente di lavoro
1. - Premessa
- Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626. I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente,
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze
e responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le
condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela
come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; in
relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In
particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma
dell'art. 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente all'osservanza
delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai
fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei
macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei
preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro,
nonché dei dispositivi di sicurezza.
- L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione
individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla
consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e proposti con i rappresentanti
per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori
interessati.
- Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo direttivo le
anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di
impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni
di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile
di generare situazioni di pericolo.
- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta
dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche
omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche
omogenee".
2. - Rappresentanti per la
sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e
dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza
sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive,
in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
unità produttive da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
unità produttive da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per
la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la
sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alle lettera a), limitatamente a quelle che
occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per
la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. 14 del
vigente contratto nazionale di lavoro, ove tale carica sindacale risulti
attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza
sindacale unitaria.
3. - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di
assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per
la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 15 del vigente
CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto e tempo
indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza
Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la
sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per
l'elezione della RSU
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei
rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i
rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro
interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le
proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale
ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua
funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la
sicurezza è eletto dai lavoratori dell'Azienda al loro interno secondo le
procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti
inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve
essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione,
per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo
paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista
dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU
4. - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di Rappresentante per
la Sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), al rappresentante per la
sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per
anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché
pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in
relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare
significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi
risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza
dell'anno solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19 dei D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti
per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i
permessi già previsti per le RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70
ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d) ed e), per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i
rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente
normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi
retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a
concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo. In tutte le
unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli adempimenti
previsti dai punti b), c) d) g), i) ed l) dell'articolo 19 del decreto
legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra
specificate..
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello
aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del
rischio ambientale.
5. -
Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui
disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
A - Accesso ai luoghi di lavoro
I diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro
le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B - Modalità di consultazione
Laddove il D. Lgs n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su
tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo
necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo
la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30
giugno 1996, nella realtà in cui non sia stato ancora individuata la
rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle
rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni
firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più
soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18,
comma 6 del D.Lgs. n. 626 del 1994.
C - Informazioni e
documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19
del citato D.Lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai
sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e
sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
industriale.
In caso di divergenze con il responsabile della sicurezza in merito alle misure
di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza
segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di
lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e
deduzioni all'organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1°
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
6. -
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art.
19, comma 1, lett. g) del D.Lgs n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del
datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle
aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli;
tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato
ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere
definiti progetti privilegiando l'utilizzo della 150 ore di diritto allo studio
di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata
del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore
per il diritto allo studio.
7. - Riunioni periodiche
In applicazione all'art. 11 del decreto legislativo 626/94, le riunioni
periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno cinque giorni
lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8. - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3
giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione
e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene
custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella
vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato
può prendere visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico
curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
9. - Lavoratori
addetti al videoterminali
S'intendono per lavoratori-addetti ai videoterminali quelli individuati
dall'art. 51, primo comma, lett. c) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo
di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha
diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa
al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a
lavoro a turni notturni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento
della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla
presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire
delle pause cumulative all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
10. - Per quanto non espressamente regolamentato
dal presente articolo, si fa riferimento al D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626 ed
all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Art. 60 - Disciplina aziendale
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come
previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione
tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili
equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun
lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[
]
Art. 61 - Divieti
[
]
È proibito fumare nei reparti dello stabilimento e introdurre nell'azienda
bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[
]
Art. 62 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli
attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui
affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli
attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Art. 65 - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e
c) dell'articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza
giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua
con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda
o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti
del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza del presente contratto o
del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla
disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro
ed alla sicurezza dell'azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per
quelle di maggior rilievo o per recidiva in taluna delle mancanze che abbiano
già dato luogo all'applicazione della multa.
[
]
Art. 66 - Licenziamento per
mancanze
Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604:
A) Il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al
lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro
che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 65, non sono
così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti
infrazioni:
[
]
2) danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o al materiale di
lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavoro entro l'azienda per conto proprio o di
terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell'azienda;
4) diverbio litigioso all'interno dello stabilimento;
5) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano
specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia o controllo;
[
]
7) insubordinazione ai superiori;
recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 65 quando siano stati
comminati negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari di cui all'art. 64.
B) Licenziamento con immediata rescissione del rapporto di
lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità del preavviso,
al lavoratore che provoca all'azienda grave nocumento morale o materiale o che
compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di
lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti
infrazioni:
[
]
3) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento
di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
5) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dello stabilimento;
6) fumare ove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla
sicurezza degli impianti;
7) esecuzione senza permesso di lavori entro l'azienda per conto proprio o di
terzi con impiego di materiale dell'azienda;
8) grave insubordinazione ai superiori.
La procedura prevista dall'art. 64 per l'applicazione delle sanzioni
disciplinari sarà adottata anche per i provvedimenti di cui alle lettere A) e B)
del presente articolo; qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da
comportare l'applicazione del licenziamento di cui alla lett. B), l'azienda
potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore.
Art. 72 - Disciplina
dell'apprendistato
È apprendista il lavoratore in età compresa fra i 14 e i 20 anni, che venga
assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la
capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo
dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad
economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a
lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio,
ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e
gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[
]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato
per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto,
sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e
l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
[
]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio. Per quanto si
riferisce alla assunzione e al divieto di adibire al lavoro straordinario gli
apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie
valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore;
per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme
contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la
quale il rapporto di apprendistato è instaurato. L'apprendistato è ammesso per
tutti i livelli superiori al primo e per tutte le mansioni previste dal presente
CCNL La durata massima dell'apprendistato viene così fissata:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel secondo
livello: mesi 12;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel terzo
livello: mesi 24;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli
superiori: mesi 30.
[
]
Parte Operai
Art. 80 - Lavoro a cottimo
1 ) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche. Nel caso
in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio o ad una squadra
di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di
lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato
ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta
all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia
o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello
conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l'operaio o la squadra di operai
dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzioni a
rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[
]
4) L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai
sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo
in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai
coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimi e massimi), ai metodi di
calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario
periodo sperimentale, l'azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4).
Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra
l'organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i sindacati provinciali
dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione
informativa di cui al primo comma del punto 4), purché non alteri il sistema in
atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma
precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia
collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto
alle norme di cui al presente articolo.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all'inizio
del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando
si tratti di cottimi collettivi o di squadra - del lavoro da eseguire e della
corrispondente tariffa di cottimo (tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell'utile del cottimo stesso.
[
]
14) I reclami riguardanti le applicazioni delle norme del presente articolo
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nei casi in cui il lavoratore ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare
reclamo scritto alla Direzione tramite la RSU
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile comunque non
oltre due settimane.
Nel caso di mancato accordo la controversia esaminata entro i quindici giorni
successivi in sede sindacale tra le organizzazioni sindacali territoriali
rispettive.
Parte Intermedi
Art. 83 - Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolazione si rinvia alla normativa
degli impiegati, in quanto applicabile e senza pregiudizio dello stato giuridico
degli appartenenti alla categoria.
Allegati
Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del
lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con
l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il
tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del personale regolamento e a miglioramento di
quanto stabilito dall'articolo 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a
domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità
di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo
lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui al comma precedente lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2 - Non
ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3 - Libretto personale di
controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1°
gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
5 - Retribuzioni
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i
particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato
ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno
dell'azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di
funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a
livello di zone omogenee (prevalentemente tra le parti), entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente CCNL
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e RSU di aziende
interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine
di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle
parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà chiedere alle organizzazioni nazionali
firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere
le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo, la RSU di singole imprese
potranno rivolgersi alla commissione al fine di concordare in quella sede
tariffe di cottimo valevoli per l'azienda. Tale livello di contrattazione è
esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi di
livello territoriale o di zona.
7 - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1 del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori
dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alla RSU e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e
tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che
effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno
essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alla RSU tutti
i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra la RSU può chiedere alla Direzione
aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di
prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame la RSU potrà farsi assistere da un lavoratore
a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto
e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'Azienda
interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli
organismi sindacali territoriali.
12 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione
del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal
presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili
con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente
legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'Azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a
domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca
comunicazione della composizione delle commissioni di cui all'art. 5 della legge
18.12.1973 n. 877 oltre che al paragrafo e) dell'art. 5 del presente regolamento
e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono
la costituzione delle citate Commissioni.
Protocolli
Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere
assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso
quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero
insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento,
le parti convengono di allegare al presente contratto la
risoluzione del
Consiglio della CEE del 29/5/90.