MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI
 

All’ Ufficio di Gabinetto del Ministro
Al Segretariato Generale
Alle Direzioni Generali
All’OIV
Alle OO.SS.
Alla RSU
                                (tramite posta elettronica)


Allegato: n. 1

Oggetto: Programmazione flessibile del lavoro da remoto

Facendo seguito alle precedenti note circolari della scrivente direzione generale in materia di lavoro agile, sentita la Conferenza dei direttori generali, si forniscono le ulteriori seguenti indicazioni rese necessarie a seguito della recente nota a firme congiunte del 5 gennaio 2022, sottoscritta dai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica caratterizzata dall’aumento dei contagi, ha ulteriormente precisato che per fronteggiare la crisi è necessario usare al meglio la flessibilità, considerata “una delle caratteristiche principali della disciplina vigente per il lavoro agile nella pubblica amministrazione” che consente di contemperare la limitazione della diffusione dei contagi con l’esigenza di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa assicurando altresì la continuità dei servizi.
Fermo restando il quadro normativo di riferimento del lavoro agile nella pubblica amministrazione, definito da ultimo nel Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, la nota dei Ministri consente alle amministrazioni di organizzare la propria attività programmando la rotazione del personale sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza può anche essere raggiunta nella media della programmazione plurimensile.
Alla luce di quanto sopra, sentite anche le OO.SS., a partire dal 14 gennaio 2022 per tutto il personale destinatario di accordi individuali, rivisti utilizzando l’allegato modello, dovrà essere effettuata la seguente programmazione che garantisce lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per un numero di giornate lavorative pari alla misura minima consentita, come di seguito specificato:
• Fino al 13 febbraio 2022 i dipendenti dovranno prestare attività lavorativa in presenza per un numero complessivo di almeno 5 giornate (pari a 1 giorno di lavoro in presenza a settimana);
• Dal 14 febbraio al 31 marzo 2022 i dipendenti dovranno prestare attività lavorativa in presenza per un numero complessivo di almeno 13 giornate (pari a 2 giorni lavorativi in presenza a settimana).
Successivamente, questa Direzione Generale avrà cura di individuare criteri e modalità per ripartire il lavoro in presenza e quello in modalità agile per il trimestre successivo, al fine di garantire la prevalenza del lavoro in presenza nell’ottica della programmazione plurimensile, anche in considerazione dell’andamento del contagio.
La flessibilità plurimensile consente al responsabile del CDR ed ai dirigenti di organizzare diversamente la presenza e la rotazione sulla base di esigenze contingenti ovvero più congeniali alla situazione organizzativa e contribuisce alla necessità di assicurare la continuità deli servizi anche nei casi di quarantena necessaria a causa di contatti con soggetti positivi al Covid-19.
Resta salva infine la possibilità per i singoli dipendenti di svolgere la propria attività lavorativa in presenza per una percentuale superiore.
Tali disposizioni non si applicano ai dipendenti che svolgono “attività indifferibili da rendere in presenza”, come risultano da precedenti comunicazioni.
Fermo restando che tutti i dipendenti sono stati dotati dall’Amministrazione di idonea dotazione tecnologica che consente di svolgere la prestazione lavorativa da remoto utilizzando tutti gli applicativi disponibili nelle postazioni in sede, senza pregiudizio della continuità dell’azione amministrativa, e ricordato che lo strumento della timbratura digitale - introdotto con la circolare n. 258 del 4 novembre 2021 - consente di realizzare, secondo quanto previsto dalle Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche la tipologia del “Lavoro da remoto”, peraltro prevista dall’Accordo per il rinnovo del CCNL per il Comparto Funzioni centrali sottoscritto il 5 gennaio 2022, attraverso la modificazione del luogo di adempimento della prestazione diverso dall’ufficio con vincolo dei tempi e, con il conseguente riconoscimento, anche nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta da remoto, per i dipendenti:
- della fruizione qualora ne ricorrano i presupposti, dei riposi, pause e permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge, nonché degli istituti della flessibilità dell’orario di lavoro;
- della possibilità di effettuare lavoro straordinario, a seguito dell’autorizzazione del Dirigente di riferimento, utilizzando i sistemi digitali in uso;
- oltreché dei buoni pasto, già previsti nella citata nota n. 258.
Per quanto riguarda i “lavoratori fragili” sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, fino alla data di adozione del decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione - con il quale verranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità- e, comunque al momento, non oltre il 28 febbraio 2022.
Tenuto contro dell’attuale andamento epidemiologico e del permanere dello stato di emergenza, i lavoratori disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle medesime condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, svolgono di norma la prestazione di lavoro in modalità agile sino al 28 febbraio 2022.
Infine, in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e pertanto in considerazione del rischio di contagio, tale previsione si applica, almeno in una prima fase (fino al 28 febbraio 2022) anche ai dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona sottoposta a terapia salvavita. In questi casi il dipendente deve autocertificare tale condizione al proprio “datore di lavoro”, coincidente con il Dirigente/Direttore dell’Ufficio.
 

Il Direttore Generale
Grazia STRANO

 

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